Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37603 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25080/2019 R.G. proposto da:

M.M., c.f. *****, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla via Papio, n. 35, presso lo studio dell’avvocato Francesco Saverio Del Forno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. *****, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno del 25.6.2019;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 9 marzo 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. M.M., cittadino del Senegal, formulava istanza di protezione internazionale.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto del 25.6.2019 il Tribunale di Salerno respingeva il ricorso proposto da M.M. avverso il provvedimento della commissione.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso M.M.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo, variamente articolato, la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, commi 4 e 5 e art. 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; dell’art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Questa Corte ha di recente, a sezioni unite, puntualizzato che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (le sezioni unite hanno soggiunto che tale interpretazione della portata precetti va della norma citata risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo).

8. Ebbene, nel caso di specie la procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso conferita da M.M. all’avvocato Francesco Saverio Del Forno non reca alcuna indicazione di data, cosicché la certificazione di autenticità che in calce si rinviene, è riferibile – in difetto evidentemente di indicazione di qualsivoglia data – alla sola sottoscrizione del ricorrente.

9. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

10. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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