Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37605 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23940/2019 proposto da:

D.T., rappresentato e difeso dall’Avvocato CARMELO PICCIOTTO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI MESSINA in data 4/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1/4/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 14/6/2019, ha rigettato l’impugnazione che D.T., nato in *****, aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che la stessa aveva proposto.

D.T., con ricorso notificato il 15/7/2019 (il 14/7/2019 è stata domenica), ha chiesto la cassazione del decreto per tre motivi.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per error in procedendo, motivazione apparente e violazione dell’art. 122 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e art. 35 bis, comma 10, lett. b), ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, recependo acriticamente le conclusioni della commissione territoriale, ha ritenuto che il racconto del richiedente non fosse credibile, senza, tuttavia, svolgere un’autonoma ricostruzione e senza la previa convocazione del richiedente per chiedere allo stesso i chiarimenti necessari.

2.1. Il motivo è infondato. In tema di protezione internazionale, questa Corte, nell’enunciare il principio secondo cui, in mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso, per inidoneità del procedimento a consentire il pieno dispiegamento del contraddittorio, salvo che non sia stato lo stesso richiedente ad aver visto accolta la propria istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione, ha precisato che l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza di comparizione, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, non comporta automaticamente la necessità di dar corso all’audizione del richiedente (cfr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 32318 del 2018). Tale affermazione trova conforto nella giurisprudenza comunitaria, la quale, pronunciandosi in ordine all’interpretazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/CE del 26 luglio 2013, ha precisato che l’obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull’autorità incaricata di procedere all’esame della stessa e non si applica, pertanto, nei procedimenti d’impugnazione, in quanto l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’art. 46, par. 3, della direttiva dev’essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d’impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev’essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

2.2. Non merita, pertanto, alcuna censura il decreto impugnato se il tribunale, dopo aver fissato l’udienza di comparizione, ha (implicitamente) ritenuto di non procedere all’audizione del richiedente. Il ricorrente, dal suo canto, non ha chiarito quali fatti aveva intenzione di narrare innanzi al tribunale per chiarire o integrare le dichiarazioni rese innanzi alla commissione territoriale, né risulta che, con il ricorso al tribunale, avesse introdotto temi di indagine ulteriori rispetto a quelli a suo tempo narrati. Il tribunale, dunque, in mancanza di deduzione di fatti nuovi e diversi, aveva, evidentemente, a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione ed ha, pertanto, legittimamente provveduto sulla domanda di protezione internazionale non essendo a tal fine necessario sentire nuovamente la parte richiedente.

2.3. Quanto al resto, il tribunale ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente in ordine alle ragioni che l’avevano indotto a lasciare il proprio Paese fosse vago e contraddittorio ed ha, pertanto, escluso che lo stesso fosse soggettivamente credibile. Si tratta, com’e’ evidente, di un apprezzamento in fatto (del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente ha del tutto omesso di censurare specificamente, com’e’ imposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché risultanti dagli atti del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata (escluso, com’e’ noto, ogni rilievo alla mera insufficienza della motivazione).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e la nullità della sentenza per error in procedendo, motivazione apparente e violazione dell’art. 122 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione. Il tribunale, infatti, pur avendo riconosciuto che il richiedente aveva fornito una ricca serie di report, non ha proceduto all’esame degli stessi per confutarne il contenuto. Il tribunale, inoltre, ha negato la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria in ragione di un ampio stralcio in lingua inglese del rapporto di Amnesty International sul Senegal del 2017/2018 senza fornire un argomento autonomo e soprattutto senza tradurlo in lingua italiana.

4.1. Il motivo è infondato. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata, pertanto, deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto dev’essere, tuttavia, accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, ove pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020).

4.2. La decisione impugnata, in forza delle informazioni tratte dalle fonti internazionali consultate, ha ritenuto che in Senegal, e, precisamente, nella regione della Casamance, dalla quale proviene il richiedente, non sussiste, pur a fronte dei recenti disordini che il richiedente ha documentato, un vero e proprio conflitto armato né una situazione di violenza indiscriminata. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato, peraltro, censurato dal ricorrente per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti emergenti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020), escluso, dunque, ogni rilievo al mancato esame di tutti gli elementi istruttori ove, com’e’ accaduto nel caso in esame, il fatto rilevante ai fini della decisione, e cioè la sussistenza in Senegal di un conflitto armato dal quale sia derivata una situazione di violenza generalizzata, è stato esaminato dal giudice di merito.

4.3. D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

4.4. Quanto al resto, rileva la Corte, innanzitutto, che il ricorrente non ha riprodotto, in ricorso, le parti del decreto asseritamente redatte in lingua diversa da quella italiana, per cui, sul punto, la censura svolta è del tutto priva della necessaria specificità, ed, in ogni caso, che non viola il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice che rechi, in motivazione, citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese (che, com’e’ rimasto incontestato nel caso in esame, siano) di facile comprensibilità e tali, quindi, da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Cass. n. 22979 del 2019, con riguardo proprio al decreto di diniego di riconoscimento della protezione internazionale a rifugiato).

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria escludendo la sussistenza dei requisito della buona integrazione del richiedente senza, tuttavia, considerare che lo stesso, giunto in Italia solo nel giugno del 2017, è riuscito ad emanciparsi dal sistema dell’accoglienza e a trovare un lavoro, sia pur a termine, molto lontano dal centro di ***** in cui è stato accolto. Il tribunale, inoltre, avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il periodo della permanenza del richiedente in Libia, che è durata dal 10/4/2016 al 26/6/2017, e dove ha subito vessazione che gli hanno piagato il corpo e l’anima.

6.1. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria, com’e’ noto, costituisce una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (nel testo – incontestatamente – applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Nel caso in esame, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal richiedente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità dello stesso. Si tratta di un apprezzamento in fatto che, come detto, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato come emergenti dagli atti del giudizio di merito. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, cit., al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per omesso esame di fatti specifici emergenti in giudizio e decisivi ai fini di una differente ricognizione della fattispecie concreta, ha, in sostanza, escluso, non potendo, in effetti, derivare dal mero conseguimento di un titolo di studio. Ne consegue che, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, di cui il ricorrente non dimostra l’emergenza dagli atti del giudizio, il decreto impugnato ha legittimamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

6.2. Ne’, infine, può rilevare il transito svolto dal richiedente in Libia prima di approdare sulle coste italiane. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, i fatti avvenuti durante il transito in un paese diverso da quello di provenienza e da quello di destinazione, possono rilevare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ma solo se quei fatti siano stati così traumatici, così impattanti, così durevoli negli effetti, da esporre il richiedente al rischio, in caso di rimpatrio, d’una grave lesione dei propri diritti fondamentali, come ad es. nel caso di traumi psichici (Cass. n. 13565 del 2020; Cass. n. 1104 del 2020) oppure quando una lunghissima permanenza nel Paese di transito abbia di fatto reciso qualsiasi legame tra il richiedente ed il Paese di origine (Cass. n. 13758 del 2020), con la conseguenza che colui il quale invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può limitarsi a dedurre, a fondamento della propria pretesa condizione di vulnerabilità, il mero fatto di avere vissuto esperienze traumatiche in un Paese di transito, ma ha l’onere (che, nella specie, non risulta essere stato adempiuto) di dedurre come e perché quelle esperienze l’abbiano reso vulnerabile e quindi meritevole di protezione e di dimostrare l’emergenza di tali circostanze dagli atti del giudizio di merito. In difetto di tale allegazione ed, a fortiori, della relativa prova (la quale, se ed in quanto concernente vicende strettamente personali, non può pretendersi sia acquisita dal giudice ex officio, per l’ovvia ragione che il giudice non avrebbe, né potrebbe, né saprebbe dove cercarla), le esperienze vissute nel Paese di transito sono del tutto irrilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per mortivi umanitari, quali che fossero le violazioni dei diritti umani consumati nel Paese di transito (Cass. n. 31676 del 2018; Cass. n. 29875 del 2018). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in effetti, non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti in un paese di transito ma soltanto se tali violenze per la loro durata, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente vulnerabile ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile per cui, in difetto di tale prova, resta irrilevante, ai fini del rilascio della invocata protezione, la circostanza che nel Paese di transito si commettano violazioni dei diritti umani (Cass. n. 28781 del 2020).

7. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

8. Nulla per le spese di lite in mancanza di una effettiva attività difensiva da parte del ministero.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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