LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15658-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7843/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO3/, depositata il 13/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAITAT CAPOZZI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente V.G. avverso un avviso di accertamento, con il quale l’ufficio aveva indicato in A/7 (abitazioni in villini) la categoria catastale di un immobile di sua proprietà, ubicato in *****, al quale la contribuente, con procedura DOCFA, aveva attribuito la categoria A/2 (abitazione di tipo civile); la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’avviso di accertamento non conteneva elementi tali da far ritenere inadeguata la proposta della contribuente in sede DOCFA, di attribuire all’immobile la categoria A/2.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione R.D.l. n. 652 del 1939; D.P.R. n. 1142 del 1949; del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, convertito nella L. n. 154 del 1988 e del D.M. n. 701 del 1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, la categoria dell’immobile della contribuente era stata accertata nel pieno rispetto della normativa vigente; la revisione della categoria operata dall’ufficio non doveva essere necessariamente preceduta da sopralluogo; l’avviso di accertamento impugnato era adeguatamente motivato, contenendo esso gli elementi normativi di riferimento, gli identificativi catastali, l’indicazione dell’ubicazione dell’immobile, la sua classificazione e la rendita attribuita;
che la contribuente non si è costituita;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;
che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 8344 del 2015), qualora l’attribuzione di una categoria o classe catastale ad un immobile avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito con modificazioni con la L. n. 75 del 1993 e dal D.M. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA), l’atto con il quale l’amministrazione disattende le indicazioni fornite dal contribuente e, non limitandosi a contestare la stima del bene, valuta in modo divergente gli elementi di fatto forniti dal contribuente, deve contenere una motivazione approfondita, idonea a delimitare l’oggetto di una successiva ed eventuale controversia giudiziaria; l’ufficio, cioè, oltre a comunicare il classamento ritenuto congruo, deve altresì indicare le ragioni dello scostamento, adducendo gli elementi di fatto ed i caratteri intrinseci dell’immobile, idonei a spiegare perchè la proposta avanzata dal contribuente con la procedura DOCFA sia da disattendere;
che, nella specie, la CTR ha rilevato che l’avviso di accertamento impugnato aveva contestato la categoria catastale attribuita dalla contribuente all’immobile di sua proprietà, ritenendo che ad esso non fosse attribuibile la categoria A/2, (abitazioni di tipo civile), proposta dalla contribuente, ma la più elevata la categoria A/7 (abitazioni in villini), ed ha fatto proprie le osservazioni già formulate in primo grado dalla CTP di Roma, facendo presente che l’avviso di accertamento impugnato era privo di convincenti considerazioni circa l’inadeguatezza della categoria A/2, proposta dalla contribuente in sede di DOCFA e che, pertanto, non era in alcun modo giustificata la più elevata categoria A/7, attribuita all’immobile;
che invero i giudici di merito hanno rilevato che l’immobile non aveva le caratteristiche di un villino, essendo privo di giardino ed essendo esso ubicato ad un piano sottostrada; l’immobile non aveva poi 10 vani, come ipotizzato dall’ufficio, ma solo 8; che, infine, l’attribuzione all’immobile della più elevata categoria 7 non era stata preceduta da alcun sopralluogo, il quale, pur non essendo obbligatoria, avrebbe reso più convincente la scelta operata dall’ufficio;
che la CTR ha, in definitiva, applicato alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;
che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;
che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non è applicabile il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.O.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021