LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19128-2017 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.G.M. (O G.), ASSIMOCO S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – MOVIMENTO COOPERATIVO, L.M.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 13/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Presidente SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
A.E. ebbe a proporre opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avanti il Presidente designato del Tribunale di Udine, al decreto di liquidazione del compenso riconosciuto al consulente Dott. B.G., anche in favore del suo ausiliario Dott. R.F., per l’attività svolta nell’ambito del procedimento contenzioso civile tra l’odierno ricorrente, L.M. e la spa Assimoco. L’opponente lamentava che l’ammontare della liquidazione del compenso al consulente – e suo ausiliario – nel decreto, emesso dal Giudice della causa di merito, era erroneo poiché applicata la tassazione a vacazioni, mentre per la sua tipologia l’opera professionale svolta dal consulente e suo ausiliario era inquadrabile in specifiche previsioni della tabella ministeriale.
All’esito del procedimento, il Presidente friulano rilevò la fondatezza della contestazione e provvide a ritassare secondo i parametri ex artt. 20 e 21 della tabella ministeriale il compenso per il consulente tecnico e per il suo ausiliario, provvedendo al raddoppio, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52 stante l’eccezionale complessità della valutazione professionale richiesta, compensando le spese di lite, stante la mancata opposizione da parte di tutti i controinteressati.
Avverso l’ordinanza emessa del Presidente udinese ha proposto impugnazione per cassazione l’ A. articolata su tre motivi.
Il Dott. B., la L. e la spa Assimoco, benché ritualmente vocati, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’impugnazione proposta da A.E. ha fondamento giuridico limitatamente alla terza censura portata alla statuizione sulle spese di lite ed in tal misura va accolta.
Con il primo mezzo d’impugnazione articolato il ricorrente denunzia nullità per violazione delle norme in tema di motivazione portate nell’artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., poiché il Presidente friulano non ebbe ad esporre motivazione alcuna a sostegno della sua statuizione di raddoppiare il compenso, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52 riconosciuto ed in capo al consulente tecnico ed al suo ausiliario cardiologo.
La censura articolata appare priva di pregio giuridico posto che il Tribunale friulano ebbe a puntualmente argomentare in ordine alle ragioni fondati la sua statuizione di applicazione della maggiorazione, pervista D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52. Difatti il Presidente udinese ha puntualmente qualificato come di eccezionale complessità e difficoltà l’incarico affidato al consulente, tanto che dovette essere affiancato da ausiliario specialista in cardiologia, e, come ricorda lo stesso ricorrente, più furono i chiarimenti richiesti all’ausiliario dal Giudice.
Quindi concorre la chiesta motivazione posto che, come insegna questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n. 21963/17, Cass. sez. 2 n. 20235/09 – il Tribunale ha operato specifico richiamo alla complessità dell’incarico, operando puntuale apprezzamento dello stesso nell’esercizio del suo potere discrezionale, mentre – Cass. sez. 2 n. 27126/14 – il ricorrente s’e’ limitato a contestare la statuizione solamente con l’osservazione che era immotivata senza anche esporre, in modo specifico, le ragioni fattuali sulla base delle quali la valutazione del Giudice era da ritenersi errata in concreto.
Con la seconda ragione di doglianza l’ A. deduce nullità per violazione del disposto ex artt. 132 e 91 c.p.c. poiché il Tribunale non ebbe ad esporre motivazione a sostegno della sua statuizione di compensazione delle spese di lite.
In effetti, il ricorrente dà atto che, comunque, nel dispositivo il Presidente friulano indica la ragione fondante la sua statuizione di, implicitamente, compensare le spese tra le parti nulla disponendo al riguardo stante la contumacia della contro parte interessata.
Tuttavia il ricorrente reputa comunque di interpretare detta locuzione siccome omessa decisione, mentre in effetti è la spiegazione portata dal Giudice a sostegno della statuizione – implicita – adottata.
Dunque concorre, anche se succinta, la motivazione della statuizione adottata in relazione al regolamento delle spese del procedimento e di conseguenza non concorre la nullità dedotta dall’ A..
Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione del disposto ex artt. 91 e 92 c.p.c. posto che il Tribunale ebbe ad implicitamente compensare le spese del procedimento, pur in presenza di soccombenza del consulente tecnico resistente, ricomprendendo nel dettato ex art. 92 c.p.c. fattispecie non prevista ossia la contumacia del soggetto controinteressato. La censura s’appalesa fondata posto che il procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ha pacificamente natura contenziosa anche se non impugnatoria.
Difatti è costante insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n. 1470/18 che richiama precedenti afferente la pregressa disciplina della materia – che l’opposizione spiegata al decreto di liquidazione emesso dal Giudice in favore del suo ausiliario non ha natura di impugnazione, bensì dà avvio ad apposito procedimento contenzioso per giungere alla liquidazione del compenso in forza dei criteri di legge quando non applicati correttamente dal Giudice chiamato ad emettere il decreto di liquidazione del compenso al suo ausiliario.
Alla natura contenziosa del procedimento consegue che trovano applicazione le regole ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché è facoltà del Giudice compensare le spese concorrendo le ragioni previste dalla norma di legge, siccome ricostruita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
Tuttavia dette ragioni, anche quando sono gravi ed eccezionali quindi omologhe per natura a quelle espressamente previste dal Legislatore nella lettera dell’art. 92 c.p.c., devono comunque esser correlate alle questioni dibattute in causa – come ad esempio la natura non impugnatoria del procedimento poiché il decreto di liquidazione è atto proprio del Giudice e non accoglimento della domanda della parte – e non già esser correlate alla mera posizione assunta dalle parti in causa.
Effettivamente, per tanto, la mera contumacia del resistente non può ex se assumere natura di ragione giustificante l’esercizio della facoltà discrezionale di compensazione delle spese di lite, come ritenuto dal Tribunale friulano – Cass. sez. 3 n. 21083/15 -.
Di conseguenza in relazione al motivo accolto l’ordinanza impugnata va cassata e la causa rimessa nuovamente al Tribunale di Udine che, in persona di diverso Magistrato, procederà a nuovo esame sulla base del principio di diritto dianzi enunciato, nonché a regolare, ex art. 385 c.p.c., comma 3, anche le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo ed in detti limiti cassa l’ordinanza emessa dal Tribunale di Udine impugnata con rinvio a detto Tribunale, in persona di altro Magistrato, per nuovo esame e regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, ad esito dell’adunanza in camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021