LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18596-2018 proposto da:
B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CARRARESI, 4/B, presso lo studio dell’avvocato MARIO BARBATI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
nonché contro UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 23625/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. B.T. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione del Prefetto della Provincia di Roma relativa a violazione del codice della strada per Euro 167,30 notificata il 7 febbraio 2011.
Il motivo principale del ricorso riguardava la tardività dell’emissione dell’ordinanza per violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S.. Infatti, la ricorrente aveva impugnato il verbale di violazione il 30 maggio 2009 (nei termini di legge) innanzi al prefetto di Roma che aveva emesso l’ordinanza impugnata solo il 1 dicembre 2010, ben oltre il termine complessivo di giorni 210 prescritto per la conclusione dell’iter previsto per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione. Si costituiva in giudizio la prefettura di Roma che depositava il provvedimento di revoca dell’ordinanza impugnata in via di autotutela.
2. Il giudice di pace tratteneva la casa decisione e dichiarava cessata la materia del contendere per avvenuta revoca dell’ordinanza opposta. Con compensazione delle spese tra le parti.
3. B.T. proponeva appello avverso la suddetta sentenza in particolare sul capo che disponeva la compensazione delle spese di lite.
L’appello si fondava su due motivi aventi ad oggetto la compensazione delle spese senza applicazione del principio della soccombenza virtuale e con omessa motivazione.
4. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione per violazione dell’art. 342 c.p.c.
Secondo il giudice dell’appello il gravame non rispettava le disposizioni del novellato art. 342 c.p.c., in quanto non individuava specificamente le parti della motivazione contestate, trattandosi di una riproduzione del ricorso di primo grado. La difesa della ricorrente, dopo essersi dilungata in modo dettagliato a ricordare i principi vigenti in materia di soccombenza virtuale, non aveva esposto le ragioni per le quali la domanda di condanna alle spese avrebbe potuto essere accolta se non fosse intervenuta la revoca del provvedimento di accoglimento.
5. B.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
6. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione all’art. 342 c.p.c.
La censura si incentra sull’appello redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c. anche alla luce delle sezioni unite numero 27199 del 2017 e all’erronea statuizione di inammissibilità dello stesso 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame del secondo motivo di appello errore in procedendo in relazione all’art. 342 c.p.c.
La censura attiene all’omesso esame del secondo motivo di appello avente ad oggetto la compensazione delle spese e all’omessa motivazione delle relative ragioni.
2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sent. n. 27199 del 2017). Si legge nella citata pronuncia che ciò che il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un’ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Nella specie, risulta evidente che l’appello proposto da B.T., limitato solo alla statuizione circa la compensazione delle spese in violazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., nell’interpretazione sopra riportata.
In particolare, risulta erronea l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. derivava dal fatto che l’appellante non aveva esposto le ragioni per le quali la sua domanda avrebbe potuto proseguire se non fosse intervenuta la revoca del provvedimento. La suddetta revoca del provvedimento che ha determinato la cessazione della materia del contendere, infatti, è sopravvenuta a seguito della espressa ammissione dell’amministrazione circa l’irregolarità dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione e, dunque, della fondatezza dell’impugnazione della ricorrente. Il Tribunale, pertanto, era sicuramente in grado di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte con i motivi di appello e di decidere nel merito circa la loro fondatezza o meno.
3. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021