Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37615 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5649 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

C.R.G. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Colombo Taccani (C.F.: *****) e Stefania Saraceni (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

T.L. (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2843/2019, pubblicata in data 27 giugno 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

C.R.G. ha agito in giudizio nei confronti di T.L. e della compagnia assicuratrice della responsabilità civile dello stesso, Groupama Assicurazioni S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito ad un incidente stradale verificatosi in data 16 giugno 2012.

Il Tribunale di Como ha riconosciuto un concorso di colpa del 25% dello stesso attore C. nella verificazione del sinistro, ha quindi determinato in Euro 271.360,16 il risarcimento spettante allo stesso, importo inferiore a quanto già versato in suo favore della compagnia convenuta, rigettando di conseguenza la sua domanda di condanna al pagamento di ulteriori importi.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il C., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 115”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., art. 2054 c.c., 143 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

I tre motivi del ricorso sono tra loro connessi, esprimono censure sostanzialmente unitarie e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

Il ricorrente sostiene che la corte di appello non avrebbe valutato correttamente le prove (sia costituende, sia precostituite) relative alla dinamica dell’incidente, in particolar modo quelle relative al punto di impatto tra i veicoli coinvolti nello stesso, travisando il loro significato e finendo per attribuirgli così, erroneamente, una quota di concorso nella responsabilità, in violazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 143C.d.S..

Orbene, in primo luogo, le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: “in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria – come, ad esempio, valore di prova legale – oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).

E’ d’altronde certamente da escludere il dedotto travisamento delle prove.

La corte di appello ha in realtà proceduto alla prudente valutazione del materiale probatorio, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare la responsabilità dello stesso, concludendo che, sulla base del reciproco riscontro emergente dalle deposizioni testimoniali e dal rapporto della polizia giudiziaria, doveva ritenersi che il C. aveva violato l’art. 143 C.d.S. e non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto, con la conseguenza che era corretta l’attribuzione a suo carico, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, di una corresponsabilità nella misura del 25%.

Per tale aspetto, la decisione impugnata contiene un accertamento di fatto, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, tenuto anche conto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indure a rivedere), “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico” (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018, Rv. 649340 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016, Rv. 638917 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012, Rv. 621316 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 05/06/2007, Rv. 597606 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 18/04/2007, Rv. 597864 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 08/09/2006, Rv. 592930 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 23/02/2006, Rv. 587395 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005, Rv. 583449 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005, Rv. 584424 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22985 del 07/12/2004, Rv. 580880 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004, Rv. 576167 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19188 del 15/12/2003, Rv. 568935 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18941 del 11/12/2003, Rv. 569296 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003, Rv. 565039 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 27/03/2003, Rv. 561838 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 915 del 22/01/2003, Rv. 560441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002, Rv. 558397 – 01).

Tutte le censure (sia quelle relative all’apprezzamento delle prove, sia quelle di violazione di norme di diritto, direttamente conseguenti) si risolvono, dunque, nella sostanziale contestazione di accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito nonché nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è ammissibile in sede di legittimità.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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