Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37624 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12041/2019 proposto da:

S.H., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefania Santilli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

S.H., nato in *****, impugnava la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese, senza chiedere aiuto alle autorità statuali, per contrasti insorti con la famiglia della fidanzata, a cui erano seguite minacce ed aggressioni culminate nella morte del padre.

Il Tribunale ha illustrato le ragioni che inducevano a ritenere non credibile il racconto in merito alle circostanze che avevano indotto S. a lasciare la patria ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per ogni forma di protezione internazionale richiesta.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo è inammissibile, perché nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584 del 07/10/2020) e la doglianza non illustra la tempestiva deduzione degli aspetti in ordine ai quali il richiedente avrebbe voluto essere sentito.

Il secondo motivo è inammissibile perché il Tribunale non solo ha rimarcato che il ricorrente non aveva riferito di essere fuggito perché spinto da eventi bellici o da una situazione di violenza generalizzata o indiscriminata, ma ha anche accertato che questa situazione non ricorreva, mediante la consultazione di fonti aggiornate ed accreditate; a fronte di ciò la censura risulta formulata in termini del tutto generici ed astratti.

Il terzo motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rinnovare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito a proposito della non credibilità del racconto.

Il quarto motivo, con riferimento alla protezione umanitaria, si appunta su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale e di rischi di subire trattamenti degradanti nel paese di origine, senza che il ricorrente abbia indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame.

In conclusione, il ricorso va dichiarato lnammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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