LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14770/2019 proposto da:
M.K., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Damiano Fiorato, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
CHE:
M.K., nato in *****, impugnava la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.
Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito perché maltrattato da uno zio, che egli riteneva essere il suo vero padre, che, come aveva saputo, intendeva ucciderlo per appropriarsi dei suoi beni ereditari.
Il Tribunale ha illustrato le ragioni che inducevano a ritenere non credibile il racconto in merito alle circostanze che lo avevano indotto a lasciare la patria ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per ogni forma di protezione internazionale richiesta.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
Il primo motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rinnovare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito a proposito della non credibilità del racconto.
E’ inammissibile, laddove la doglianza sollecita il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché il Tribunale ha accertato che non ricorreva una situazione di violenza indiscriminata, mediante la consultazione di fonti aggiornate ed accreditate, svolgendo una motivazione sufficiente e priva di contraddizioni; a fronte di ciò la censura risulta formulata in termini del tutto generici ed astratti.
Il secondo motivo, impropriamente contrassegnato con il numero 3), è ugualmente inammissibile.
La denuncia di omesso esame di fatti decisivi trascura di considerare che le dichiarazioni del richiedente non sono state ritenute credibili.
Quanto al diniego della protezione umanitaria, la censura si appunta su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale e di rischi di subire trattamenti degradanti nel paese di origine, senza che il ricorrente abbia indicato alcun fatto decisivo tempestivamente dedotto di cui sia stato omesso l’esame.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021