LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11688/2019 proposto da K.N., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso, dall’avv. Francesco Stilo del foro di Latina, elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto n. 576/19, depositato in data 11 febbraio 2019, del tribunale di Catanzaro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 11 febbraio 2019, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alle istanze avanzate da K.N. nata ***** (*****) il *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il tribunale, in particolare, escludeva, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Negava il riconoscimento della protezione umanitaria, osservando che già la considerazione del solo profilo lavorativo non consentiva di ritenere maturato un effettivo radicamento in Italia; in particolare, il contratto di locazione prodotto, non essendo stato dimostrato che la ricorrente era in grado di onorarlo in base a redditi prodotti in Italia, non poteva valere come indice di effettiva integrazione sociale ed economica, ed in ogni caso la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza neppure degli ulteriori parametri sintomatici di una raggiunta integrazione sociale in Italia.
Averso tale decreto K.N. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 11, (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) della mancata fissazione dell’udienza da parte del tribunale, essendo mancata la videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Il tribunale, infatti, a pag. 2 dell’impugnato decreto, ha dato esplicitamente atto dell’avvenuta celebrazione dell’udienza (svoltasi in data 16 gennaio 2019, con l’audizione personale della parte); il tribunale ha, inoltre, precisato che la causa venne ulteriormente rinviata all’udienza dell’8 febbraio 2019, onde consentire il deposito di ulteriore documentazione (le buste paga prodotte dalla ricorrente). In assenza di videoregistrazione, dunque, l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione del richiedente risulta correttamente assolto dal giudice del merito.
2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 11, (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) ed in particolare dell’omessa considerazione, da parte del giudice di merito, di due circostanze a suo dire decisive. In primo luogo la ricorrente risulterebbe essere persona offesa in un procedimento penale per rapina, circostanza che avrebbe impedito la sua perfetta integrazione sociale; inoltre il tribunale avrebbe illegittimamente disatteso la documentazione versata in atti, da cui emergeva che la richiedente era stata assunta con un contratto a tempo indeterminato regolarmente prodotto.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Il tribunale, dopo aver ricostruito con estrema puntualità (da pag. 9 a pag. 11 dell’impugnato decreto) le vicende ed i caratteri della storia lavorativa in Italia della ricorrente, ha correttamente evidenziato che il parametro dell’inserimento lavorativo non costituisce fattore esclusivo, ma circostanza che può concorre con altre a determinare una situazione di vulnerabilità personale; ha, tuttavia, precisato che, nel caso in esame, non era affatto dimostrata quella condizione di globale inserimento della ricorrente nel tessuto sociale ed economico italiano. Del tutto generico, poi, si appalesa il riferimento alla rapina subita dalla richiedente, circostanza che del resto risulta allegata per la prima volta sodo nel presente giudizio.
3. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. Nulla sulle spese, atteso che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021