LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12980/2019 proposto da N.J., elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avvocato BONOMO ROSA, rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO MELIDORO del Foro di Matera;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto n. 613/19, depositato in data 13 marzo 2019, del tribunale di Potenza;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Potenza, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 13 marzo 2019, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari in ordine alle istanze avanzate da N.J., alias N.D., nato a ***** (*****) il *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e del diritto alla protezione umanitaria.
Il tribunale, in primo luogo, evidenziava una grave carenza descrittiva della dinamica dei fatti, aggiungendo che, se pure la vicenda fosse stata credibile, riguardava episodi personali ben lontani dal concetto di persecuzione, richiesto per il riconoscimento dello status di rifugiato. Escludeva, poi, la ricorrenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non sussistendo alcun rischio di morte, tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, aggiungendo che nemmeno potevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui alla lett. c), non risultando che il ***** fosse attraversato da una situazione di violenza indiscriminata o da un conflitto armato interno o internazionale. Disattendeva, infine, la richiesta di protezione umanitaria, osservando che il ricorrente aveva solo dedotto di essersi ben integrato in Italia e di lavorare per aziende agricole, ma nulla aveva depositato agli atti, come pure aveva omesso di documentare la malattia che lo avrebbe colpito.
Averso tale decreto N.J. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente si duole di un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. In primo luogo va considerato che il ricorrente riferisce in rubrica di un error in procedendo che però, nell’illustrazione del motivo, non viene in alcun modo precisato e sviluppato.
1.3. Quanto poi alla censura riguardante l’aspetto motivazionale del decreto impugnato, il ricorrente si duole del fatto che il tribunale non avrebbe correttamente apprezzato le minacce di morte che il ricorrente aveva ricevuto dallo zio, che voleva costringerlo a sposare la figlia diciannovenne, trascurando, inoltre, l’elevato grado di instabilità politica che caratterizzerebbe il Paese di provenienza: in particolare il pericolo deriverebbe anche da una persecuzione per il credo politico o religioso, in quanto nella regione del ***** viene praticata un’applicazione rigorosa della Sciaria che costringerebbe le donne ad accettare matrimoni combinati.
1.4. Premesso che la formulazione del motivo non scalfisce la prioritaria ragione posta dal tribunale a fondamento del diniego, ossia la grave carenza descrittiva della dinamica dei fatti che ingenera, secondo il giudice di merito, molteplici dubbi sulla credibilità del racconto, va in ogni caso rilevato che la censura, per come formulata, si risolve in una generica doglianza di insufficienza ed incoerenza della motivazione del decreto impugnato, pretendendo, sulla scorta di considerazioni astratte e scollegate dalla fattispecie, una rivalutazione, inammissibile in sede di legittimità, degli apprezzamenti di merito operati dal tribunale che, contrariamente a quanto lamentato, ha preso in considerazione i fatti narrati dal richiedente, riscontrando in essi una vicenda del tutto personale e familiare ben lontana dal concetto di persecuzione richiesto per il riconoscimento dello status dv rifugiato, attraverso una motivazione del tutto adeguata sul piano del c.d. minimo costituzionale.
2. Con il secondo motivo il richiedente si duole del fatto che il tribunale non avrebbe posto a fondamento della decisione notizie aggiornate sulla situazione del Paese di provenienza, omettendo di prendere in esame il materiale istruttorio sul punto prodotto dal ricorrente.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Il giudice di merito, infatti, ha compiutamente esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, nel ***** e specificamente nella zona di provenienza del richiedente (città di *****), non si segnala una situazione di violenza indiscriminata sussumibile nella ipotesi prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c). Il ricorrente, dal proprio canto, ha omesso di indicare eventuali fatti alternativi a quelli indicati dal tribunale, e decisivi ai fini delle sorti della controversia, desumibili da fonti più aggiornate rispetto a quelle tenute presenti dal tribunale, fonti che il ricorrente ha del resto trascurato di individuare.
3. Il terzo motivo, riguardante il diniego della protezione umanitaria, evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, tale forma di protezione andava concessa in considerazione del percorso di integrazione, desumibile anche dal fatto che il richiedente presta la propria attività lavorativa presso un’azienda agricola.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il tribunale – premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere, sì, valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo bensì come circostanza che può concorrere con altre a determinare una situazione di vulnerabilità – ha comunque espressamente escluso che il ricorrente abbia depositato alcuna documentazione relativa a tale integrazione (ed al dichiarato stato di malattia). Il ricorrente si limita sul punto ad affermare di aver prodotto “contratto annuale rinnovato per la durata presso azienda agricola”, lamentandone il mancato esame, senza tuttavia assolvere all’onere, posto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 a pena di inammissibilità, di indicare specificamente gli elementi che valgono ad individuare il documento riportandone il contenuto e la sua collocazione nel fascicolo (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1 n. 28184 del 10/12/2020; S.U. n. 25038 del 7/11/2013).
4. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Nulla sulle spese, atteso che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021