Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37629 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21387/2020 proposto da B.S.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanbattista Scordamaglia, del foro di Crotone;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. (*****), rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso il decreto n. 1460/20, depositato in data 12 giugno 2020, del tribunale di Catanzaro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 12 giugno 2020, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alla istanza reiterata avanzate da B.S.A. nato a ***** (*****) il *****, volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il tribunale, dopo aver precisato che si trattava di una domanda reiterata e dunque limitata alla valutazione di elementi nuovi (nella specie assenti sotto il profilo delle allegazioni in fatto e inapprezzabili quanto alle nuove prove documentali), e confermato dunque il giudizio di non credibilità dei fatti narrati dal ricorrente, rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria per le fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b). Escludeva, poi, la sussistenza dei presupposti di cui alla lett. c) della stessa norma, sul rilievo che, in base alle citate fonti più aggiornate, la regione di provenienza del ricorrente non era interessata da alcun conflitto armato generalizzato. Negava, infine, il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente rappresentato, al di là dell’occupazione lavorativa, una situazione alloggiativa stabile o legami sociali e familiari particolarmente significativi in Italia.

Avverso tale decreto B.S.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 29 e art. 115 c.p.c. Si duole, con riferimento al giudizio negativo espresso riguardo alla sua credibilità, dell’omesso esame ed approfondimento da parte del tribunale di alcuni elementi nuovi, rispetto alla precedente istanza, con i quali avrebbe arricchito la narrazione della sua vicenda personale, corroborando le vessazioni e le minacce subite attraverso il deposito del certificato di morte del fratello e di altro documento attestante la fede sciita di quest’ultimo, rilasciato dall’autorità religiosa del villaggio.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Il tribunale ha considerato i documenti presentati dal ricorrente inattendibili in quanto scarsamente leggibili e riportanti date ben distanti dai fatti riferiti dal ricorrente (cfr. pag. 5 e 11 del decreto impugnato), evidenziando peraltro rettamente (cfr. ex multis Cass. n. 18440/2019) come quest’ultimo non avesse fornito spiegazione adeguata circa il fatto di non averli prodotti prima, nonostante fosse in Italia sin dal 2012. Il motivo di ricorso muove avverso tali valutazioni, da un lato, una incongrua doglianza di violazione dell’art. 115 c.p.c. – in relazione alla non contestazione del contenuto dei documenti da parte della Commissione – dall’altro, con riguardo alla ritenuta mancanza di spiegazione adeguata circa il ritardo nella produzione, una implicita richiesta generica di revisione della valutazione, evidentemente estranea alla verifica di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 8, art. 14, lett. b), (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed in particolare della erronea considerazione, ad opera del giudice di merito, della situazione del Paese di origine, a dire del ricorrente attraversato da un conflitto armato generalizzato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Il giudice di merito, infatti, ha compiutamente esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza, puntualmente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che l’area di provenienza del richiedente non sia in questo momento interessata da un livello di violenza indiscriminata di tale rilevanza da essere qualificata alla stregua del disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), come interpretato dalla nota giurisprudenza della C.G.U.E. e di questa Corte. Il ricorrente, dal proprio canto, ha omesso di indicare eventuali fatti non considerati dal tribunale, e decisivi ai fini delle sorti della controversia, desumibili da fonti più aggiornate rispetto a quelle tenute presenti dal tribunale.

3. Il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), insistendo sull’avvenuta integrazione sociale del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; in particolare il richiedente ha rappresentato il regolare svolgimento di attività lavorativa, la comprensione della lingua italiana e lo svolgimento di una regolare vita sociale.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. La censura mira, infatti, a contrapporre, al giudizio negativo motivatamente espresso dal giudice di merito, una propria e differente rappresentazione dei fatti. Il tribunale, infatti, ha evidenziato che solo qualora il radicamento dello straniero fosse effettivo e le condizioni del Paese di origine fossero lesive del nucleo minimo dei diritti della persona, con conseguente sproporzione dei contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, potrebbe ravvisarsi una condizione di vulnerabilità effettiva necessaria per il riconoscimento della protezione richiesta. Nella specie, però, il giudice dii merito, pur prendendo atto dello svolgimento dell’attività lavorativa, ha posto l’accento sull’assenza di un radicamento effettivo (in considerazione della mancanza di una situazione alloggiativa stabile e di un reddito sufficiente al sostentamento) nonché sulla mancanza di legami sociali e familiari significativi in Italia (a differenza del Paese di origine), finendo per esprimere un giudizio negativo sul grado di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia, ritenuto peraltro inidoneo di per sé solo a giustificare il riconoscimento della misura invocata.

3.3. Tali considerazioni, che dimostrano l’avvenuta corretta sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, comportano che le doglianze sviluppate nella censura finiscono col riguardare il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione umanitaria), senza considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. da ultimo Cass., n. 13828 del 23/09/2021).

4. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese da parte del Ministero, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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