LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22349/2020 proposto da R.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanbattista Scordamaglia, del foro di Crotone;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. (*****), rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;
– resistente –
avverso il decreto n. 1601/20, depositato in data 9 luglio 2020, del tribunale di Catanzaro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 9 luglio 2020, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alla istanza reiterata avanzata da R.M. nato a ***** (*****) il *****, volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e del diritto alla protezione umanitaria.
Il tribunale, dopo aver precisato che si trattava di una domanda reiterata e dunque limitata alla valutazione di elementi nuovi, e formulato un giudizio di non credibilità (anche) dei fatti narrati dal ricorrente nella nuova audizione giudiziale (per la genericità della narrazione anche nei tratti essenziali delle modalità delle minacce patite dai membri della famiglia del ricorrente), rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria per le fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b). Escludeva, poi, la sussistenza dei presupposti di cui alla lett. c) della stessa norma, sul rilievo che, in base alle fonti informative più aggiornate, la regione di provenienza del ricorrente non era interessata da alcun conflitto armato generalizzato. Negava, infine, il riconoscimento della protezione umanitaria, osservando che, pur a fronte di un contratto di lavoro stabile, il radicamento del richiedente nel tessuto sociale italiano si era arrestato ad un livello superficiale, tanto che le persone frequentate e l’ambito lavorativo erano limitati al suo Paese di origine. Inoltre la famiglia viveva in *****, senza soffrire alcuna situazione di compromissione dei diritti fondamentali.
Avverso tale decreto R.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), e degli artt. 33 e 40 dir. 2013/32/CE, evidenziando il mancato riesame, da parte del tribunale, della vicenda originaria, come integrata attraverso i nuovi elementi addotti dal ricorrente, essendo stata valutata la credibilità del racconto esclusivamente in base alle nuove circostanze di fatto aggiunte al momento della riproposizione della domanda (consistenti nelle minacce ricevute dalla famiglia e nell’intervenuta integrazione sociale del ricorrente in Italia).
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Il tribunale, infatti, dopo aver premesso che, trattandosi di domanda reiterata, occorreva tener conto del primo giudizio valutativo e che restava perciò preclusa la rivalutazione tout court del giudizio di credibilità già effettuato, ha poi, con approfondita motivazione (pag. 10 dell’impugnato decreto), formulato un giudizio di non credibilità riguardo ai nuovi elementi addotti. La nuova vicenda (in particolare, le minacce ricevute dalla famiglia) è stata perciò considerata del tutto inidonea a modificare il giudizio negativo formulato in precedenza.
1.3. Quello che il tribunale ha inteso semmai evidenziare, mediante l’affermazione contestata dal ricorrente, è che in tema di reiterazione non è dato procedere alla formulazione di un nuovo giudizio di credibilità ove manchino del tutto elementi nuovi, laddove invece, ove tali elementi nuovi vengano allegati, occorre verificare se essi contribuiscano o non a dare fondamento alla vicenda narrata in prima istanza.
1.4. Ed è quanto rettamente ha fatto il tribunale, considerando i nuovi elementi del tutto inidonei a modificare il giudizio negativo precedentemente formulato circa la c.d. credibilità intrinseca del racconto, che esclude la necessità di verifica della c.d. credibilità estrinseca (cfr. ex multis Cass. n. 24575/2020).
2. Il secondo motivo lamenta, censurando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), che le informazioni utilizzate dal tribunale per valutare la situazione del Paese di origine risalgono al gennaio 2019 e dunque non sono sufficientemente aggiornate tenendo conto della data della decisione.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Il giudice di merito, infatti, ha compiutamente esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza, puntualmente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha su tali basi escluso che nella zona di provenienza del richiedente sussista una situazione di violenza indiscriminata alla stregua del disposto dell’art. 14, lett. c) come interpretato dalla giurisprudenza della C.G.U.E. e di questa Corte (cfr. pag. 7 del decreto impugnato). Il ricorrente, dal proprio canto, ha omesso di indicare eventuali fatti non esaminati dal tribunale, e decisivi ai fini della decisione, desumibili da fonti più aggiornate rispetto a quelle tenute presenti dal tribunale.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 8, art. 14, lett. b) (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), evidenziando di aver reso una narrazione coerente circa l’individuazione degli autori delle aggressioni che lo avrebbero costretto all’espatrio, donde la sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità del pericolo necessari per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il giudice di merito ha dato conto in modo esaustivo del proprio convincimento in ordine alla inidoneità delle dichiarazioni del ricorrente a fornire prova della dedotta sua esposizione a danno grave in caso di rientro. L’illustrazione della doglianza, pur se rubricata come denuncia di violazione di norme di diritto, si risolve nella richiesta di riesame delle emergenze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità, senza indicare alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame.
3.3. L’apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito e’, infatti, censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti, come si è già riferito), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. da ultimo, Cass. n. 7782, del 23/09/2011).
4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), insistendo sull’avvenuta integrazione sociale ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; in particolare il richiedente ha rappresentato il regolare svolgimento di attività lavorativa, la comprensione della lingua italiana e lo svolgimento di una regolare vita sociale.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. La censura mira, infatti, a contrapporre al giudizio negativo espresso dal giudice di merito una propria e differente rappresentazione dei fatti. Il tribunale, infatti, ha evidenziato che solo qualora il radicamento dello straniero fosse effettivo e le condizioni del Paese di origine fossero lesive del nucleo minimo dei diritti della persona, con conseguente sproporzione dei contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, potrebbe ravvisarsi una condizione di vulnerabilità effettiva necessaria per il riconoscimento della protezione richiesta. Il tribunale ha, però, nel contempo evidenziato, con riferimento al caso concreto, che, pur a fronte di un contratto di lavoro stabile, il radicamento del richiedente nel tessuto sociale italiano si è fermato ad un livello superficiale, tanto che le persone frequentate e l’ambito lavorativo è circostanziato al suo Paese di origine. Inoltre la sua famiglia vive nel suo Paese senza soffrire alcuna situazione di compromissione dei diritti fondamentali.
4.3. Tali considerazioni, che dimostrano l’avvenuta corretta sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, comportano che le doglianze sviluppate nella censura finiscono col riguardare il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione umanitaria), senza considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. da ultimo Cass., n. 13828 del 23/09/2021).
5. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese da parte del Ministero, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021