LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23137/2020 proposto da M.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanbattista Scordamaglia, del foro di Crotone;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. (*****), rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;
– resistente –
avverso il decreto n. 1629/20, depositato in data 9 luglio 2020, del tribunale di Catanzaro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 9 luglio 2020, rigettava il ricorso avverso il provvedimento pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone di declaratoria di inammissibilità della istanza reiterata avanzata da M.A., nato a ***** (*****) il *****, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il tribunale ha osservato che, trattandosi di domanda reiterata, il richiedente non aveva prodotto alcun documento a supporto di quanto affermato; la richiesta, in particolare, era fondata sull’avvenuta integrazione sociale del richiedente e sulla situazione di indigenza in cui si sarebbe trovato in caso di rimpatrio, avendo perso entrambi i genitori e non ancora estinto il debito contratto per pagare le spese dell’attività gestita in *****. Rilevava, inoltre, che nel caso di specie non era stata allegata la presenza di situazioni sintomatiche di un’effettiva compromissione della possibilità di soddisfare i bisogni primari, tanto più che in sede di audizione amministrativa il ricorrente aveva affermato di essere ancora in contatto con i suoi fratelli e sorelle.
Avverso tale decreto M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione tardiva al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 10, 27, art. 29, comma 1, lett. b), art. 35-bis, comma 11, (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e dell’art. 115 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). La censura attiene all’omessa audizione del richiedente in occasione della reiterazione della domanda; in particolare, secondo il ricorrente, l’avvenuta produzione di un nuovo documento, riguardante la denuncia avanzata da un terzo e riguardante l’inadempimento di un debito assunto dal ricorrente per aprire l’attività commerciale, richiedeva quantomeno l’audizione giudiziale.
1.1. Il tribunale ha al contrario ritenuto irrilevante l’audizione, osservando innanzitutto che questa era stata già garantita in sede di esame della prima istanza, ed in secondo luogo che, non essendo state richieste protezioni diverse da quella umanitaria, l’esame del ricorrente sul narrato “persecutorio” rappresentato in precedenza, era del tutto superfluo; infine, rilevava il giudice di merito, il documento prodotto in lingua urdu era irrilevante, in quanto non solo non era stata fornita la traduzione, ma il contenuto neppure era spiegato nel ricorso, sicché il difetto di allegazione sotto tali profili rendeva del tutto superflua l’audizione e l’attivazione di doveri officiosi.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. Ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29 la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame nel caso (lett. b) in cui il richiedente abbia reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Il comma 1-bis di tale norma prevede, poi, che la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare preliminarmente se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Solo nel caso previsto dalla lett. a) la norma in oggetto prevedeva che il Presidente della Commissione provvedesse anche all’audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda, ma, al di là del fatto che la previsione è stata poi abrogata dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, in ogni caso la necessità dell’audizione era ricollegata non al caso della reiterazione della domanda (lett. b) ma al diverso caso (estraneo alla fattispecie in esame) in cui il richiedente fosse stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e potesse ancora avvalersi di tale forma di protezione (lett. a).
1.4. Ne consegue che nel caso in cui il richiedente abbia reiterato una domanda senza addurre nuovi elementi apprezzabili in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del Paese di origine, la dichiarazione di inammissibilità può essere pronunciata senza che occorra disporre l’audizione né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale.
1.5. Del resto, come condivisibilmente statuito da Cass. n. 22875 del 21/10/2020 “In tema di protezione internazionale, l’inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza può essere dichiarata, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, comma 1, lett. b, senza che sia necessaria la rinnovazione dell’audizione del richiedente”.
1.6. Nel caso in esame, peraltro, il tribunale non ha mancato di precisare come la omessa allegazione, nel ricorso giudiziale, dei fatti che con il nuovo documento in lingua urdu prodotto (il cui contenuto non era stato ivi illustrato) si intendevano provare, rendeva inapprezzabile tale nuova acquisizione, anche ai fini della delibazione sulla necessità di nuova audizione. Tale rilievo, già di per sé decisivo, è rimasto privo di censure specifiche da parte del ricorrente, che ha piuttosto dedotto non utilmente una mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte della Commissione territoriale di fatti che non risultavano allegati in giudizio dal ricorrente stesso.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), insistendo sulla necessità di operare una comparazione tra l’integrazione sociale e la situazione personale del richiedente, sull’omessa valutazione della violazione dei diritti umani nel Paese di origine e sulla situazione di indigenza in cui verserebbe in caso di rimpatrio.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La censura mira, infatti, a contrapporre, al giudizio negativo espresso dal giudice di merito, una propria differente rappresentazione dei fatti. Il tribunale, infatti, partendo dal presupposto che la situazione di estrema povertà del Paese di origine non rientra tra i casi che consentono il riconoscimento della protezione umanitaria, a meno che non si ravvisi la mancanza delle condizioni minime per soddisfare le esigenze ineludibili della vita personale, ha osservato che, con riferimento al caso concreto, non era stata allegata dal richiedente la presenza di alcuna situazione che potesse provocare un’effettiva compromissione dei bisogni primari, tanto più che lo stesso aveva affermato di essere ancora in contatto con i suoi fratelli e le sue sorelle che vivono attualmente in *****. Inoltre, il riferimento alle condizioni di insicurezza nel ***** appariva troppo generico e riferito esclusivamente alla condizione generale del Paese e non alla zona specifica di provenienza del richiedente.
2.3. Tali considerazioni, che dimostrano l’avvenuta corretta sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, comportano che le doglianze sviluppate nella censura finiscono col riguardare il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione umanitaria), senza considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. da ultimo Cass., n. 13828 del 23/09/2021).
3. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, , introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese da parte del Ministero, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021