Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37632 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26021/2020 proposto da K.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanbattista Scordamaglia, del foro di Crotone;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. (*****), rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso il decreto n. 1713/20, depositato in data 29 agosto 2020, del tribunale di Catanzaro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 29 agosto 2020, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alla istanza reiterata avanzata da K.M., nato a ***** (*****) il *****, volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il tribunale, in particolare, rigettava la domanda reiterata soffermandosi sui nuovi elementi offerti dal richiedente e concernenti la condizioni personali (quali l’integrazione sociale ed il precario stato di salute) e la situazione del Paese di origine. Dopo aver escluso che tali elementi potessero incidere sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) escludeva la ricorrenza delle condizioni previste dalla successiva lett. c), osservando che il ***** era uno stato sotto il controllo del Governo ed in cui non era sopravvenuta, rispetto al precedente diniego, una situazione di conflitto armato o una condizione di violenza generalizzata. Riguardo poi alla protezione umanitaria, considerava da un lato, ai fini del noto giudizio di comparazione, come il documentato svolgimento in Italia per alcuni periodi di attività lavorative con contratti a tempo determinato non fosse di per sé sufficiente per il riconoscimento della misura richiesta, a fronte del fatto che il ricorrente aveva i famigliari in *****, ove essi vivono nella loro casa di famiglia, ed ove il ricorrente gestiva prima della partenza una attività commerciale; evidenziava d’altro lato che la patologia renale sofferta dal richiedente non era tale da esporlo ad un pregiudizio irreparabile, tanto più che l’intervento per l’eliminazione dei calcoli renali era andato a buon fine e non risultava la necessità di particolari ulteriori cure.

Avverso tale decreto K.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), e degli artt. 33 e 40 dir. 2013/32/CE, evidenziando il mancato riesame integrale da parte del tribunale della richiesta originaria, come integrata attraverso i nuovi elementi addotti dal ricorrente, essendosi il giudice di merito limitato a valutare la domanda in base alle nuove circostanze di fatto allegate in sede di reiterazione (consistenti nel proprio grado di integrazione sociale, nelle condizioni di salute precarie e nella situazione del Paese di origine).

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La censura in diritto, espressa nel motivo, in ordine alla affermazione del tribunale circa la necessità di tenere conto del primo giudizio valutativo conclusosi “con efficacia di giudicato, rimanendo preclusa la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato”, non si misura con la fattispecie concreta sulla quale la decisione è intervenuta. In concreto, il tribunale ha infatti osservato che nessuno dei nuovi elementi addotti dal richiedente – che non afferivano alla propria pregressa vicenda personale, ma al suo percorso di integrazione sociale, alle condizioni di salute precarie ed alla mutata situazione del Paese di origine- era tale da incidere sul riconoscimento dello status di rifugiato, né della protezione sussidiaria nelle varie ipotesi previste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 i fatti nuovi, in particolare, non erano in grado di incidere né sul riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) b), non venendo in rilievo alcuna vicenda persecutoria o rischio di danno grave nel rientro, né sul presupposto di cui all’art. 14, lett. c risultando immutata la situazione del Paese di provenienza. Ed ha poi rettamente valutato i fatti nuovi ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, escludendo motivatamente che essi fossero idonei a giustificarlo. Il tribunale, dunque, rettamente non ha espresso un nuovo giudizio sulla credibilità del richiedente, proprio a cagione dell’oggettiva inidoneità dei fatti nuovi ad influire su tale profilo, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente.

2. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contesta il giudizio di inidoneità formulato dal tribunale circa i fatti nuovi addotti in sede di riformulazione della domanda, lamentando la mancata audizione in sede giudiziale. Nonostante quest’ultima fosse stata espressamente richiesta, essa è stata totalmente trascurata dal collegio che si è limitato ad asseverare in modo apodittico la decisione della Commissione territoriale senza in alcun modo valutare gli elementi nuovi contenuti nel fascicolo.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Con riferimento all’omessa audizione del ricorrente, si deve ricordare che, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass. n. 25439 del 11/11/2020).

2.3. Occorre, quindi, che il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti (Cass. n. 21584 del 07/10/2020 e da ultimo, proprio in relazione a censura analoga riguardante una domanda reiterata, Cass. n. 19629 del 09/07/2021).

2.4. Nel caso in esame, il tribunale ha valutato il contenuto della nuova audizione del richiedente davanti alla Commissione territoriale nonché i documenti prodotti relativi alla situazione lavorativa ed alle condizioni di salute e non ha ritenuto necessario sentire nuovamente il ricorrente, sottolineando che questi era stato già messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile per la decisione e che la richiesta di audizione non era specificamente correlata ai motivi di ricorso.

2.5. Il ricorrente, d’altronde, nell’articolare la presente censura, nemmeno indica su quali aspetti specifici avrebbe potuto fornire chiarimenti al tribunale rispetto a quanto riferito alla Commissione territoriale, limitandosi a sottolineare (cfr. pag. 6 del ricorso) che un’audizione sarebbe stata opportuna per “verificare l’integrazione del ricorrente mediante audizione in lingua italiana”; tale ultima circostanza però, non solo non è mai stata messa in dubbio né dalla Commissione né dal tribunale, ma è stata considerata insufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Il terzo motivo, che lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché l’erronea valutazione delle condizioni di salute del ricorrente (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è inammissibile.

3.1. Il ricorrente, infatti, insiste sui propri problemi di salute e sull’assenza di centri specialistici nel Paese di origine, ma omette di confrontarsi con l’approfondita motivazione del tribunale che non si è limitato a rilevare come le condizioni di salute non apparissero tali da esporre il ricorrente ad un pregiudizio irreparabile, ma ha evidenziato che dal certificato di dimissioni si evinceva che l’intervento per l’eliminazione dei calcoli renali era andato a buon fine e che il soggetto era stato dimesso con mera prescrizione di terapia antibiotica della durata di cinque giorni e terapia basata sull’assunzione di acque minerali; ha, pertanto, concluso che non vi era alcun motivo per ritenere che in ***** il richiedente sarebbe stato privato della possibilità di accedere alle cure che dovessero eventualmente in futuro essere necessarie, non constando del resto alcuna documentazione medica successiva, né altro elemento, da cui potesse evincersi il riacutizzarsi della patologia o la perdurante necessità di assumere farmaci.

3.2. Tale valutazione, ampiamente argomentata sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dal ricorrente, è stata contrastata con argomentazioni in fatto, esplicitamente volte a sollecitare un inammissibile e diverso giudizio di merito da parte di questa Corte.

4. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese da parte del Ministero, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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