Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37633 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26429/2020 proposto da A.I., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanbattista Scordamaglia, del foro di Crotone;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. (*****), rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso il decreto n. 1724/20, depositato in data 28 agosto 2020, del tribunale di Catanzaro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 28 agosto 2020, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alla istanza avanzata da A.I., nato a ***** (regione del *****, *****) il *****, volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il tribunale, in particolare, rigettava la domanda innanzitutto evidenziando la superfluità dell’audizione e reputando esaustiva quella effettuata in sede amministrativa. Riteneva, inoltre, gravemente lacunoso, sommario e non plausibile il racconto del richiedente, sia riguardo all’episodio della lite con lo zio paterno, sia riguardo ai fatti avvenuti successivamente all’uccisione del cugino ed al ferimento del padre, sia, infine, riguardo alle torture subite all’età di dieci anni. Respingeva, dunque, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, come pure quella avente ad oggetto la protezione sussidiaria (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a e b), mentre, quanto alla condizione di cui al predetto art. 14, lett. c escludeva la pericolosità della zona di provenienza, evidenziando l’assenza di specifiche allegazioni sul punto da parte del richiedente e le risultanze delle COI aggiornate al 2019. Quanto, infine, alla protezione speciale D.L. n. 113 del 2018, ex art. 1, comma 9, (applicabile al caso in esame, essendo stata la domanda formulata dopo l’avvenuta abrogazione della protezione umanitaria), il tribunale osservava che, valutata la non credibilità del ricorrente sulle ragioni dell’istanza di protezione e dunque l’assenza di un fondato timore di persecuzione nel Paese di origine, appariva superflua un’ulteriore analisi sull’inespellibilità del ricorrente sulla base dell’asserito rischio di vendette private nei suoi confronti. Ne’, in tale prospettiva, poteva avere alcuna rilevanza la documentazione lavorativa prodotta dal richiedente, volta presumibilmente a dimostrare l’integrazione sociale in Italia.

Averso tale decreto A.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato una memoria al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 10, 27, art. 29, comma 1, lett. b), art. 35-bis, comma 11, (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e dell’art. 115 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). La censura attiene all’omessa audizione del richiedente, ascoltato innanzi alla Commissione territoriale, e sottolinea che la motivazione addotta circa l’omissione dell’incombente sarebbe illogica e contraddittoria.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, mentre la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, in assenza della videoregistrazione, comporta una nullità processuale per il vulnus inferto alle garanzie difensive, viceversa la mancata audizione dinanzi al tribunale del richiedente, in assenza di videoregistrazione, può assumere rilievo solo in quanto si sia tradotta in un vizio del percorso argomentativo della decisione, nei limiti in cui ciò è consentito nel giudizio di legittimità.

1.3. Sul punto va ricordato che, a seguito di Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, nel giudizio di cassazione rileva solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e quindi la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

1.4. Sotto altra angolazione, va poi tenuto presente che, nel caso di specie, il giudice di merito, dopo aver dato atto dell’avvenuta audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale, ha ritenuto superfluo procedere a una rinnovata audizione dello stesso, in forza delle ragioni specificamente indicate in motivazione, non risultando, peraltro, che il ricorrente abbia individuato in termini inequivoci, ai fini della verifica della decisività della censura, le eventuali argomentazioni che, ove sottoposte, avrebbero condotto ad una decisione differente.

1.5. Fermo quanto precede, le ulteriori doglianze proposte mediante la censura in oggetto riguardano il giudizio di non plausibilità formulato dal tribunale e si risolvono, nella sostanza, nella denuncia, di per sé inammissibile, di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

1.6. Esse, pertanto, finiscono con l’esprimere un mero – e, come tale, inammissibile (cfr. da ultimo Cass. n. 7782 del 23/09/2021) – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente, condotte sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate, puntualmente indicate, sia delle dichiarazioni dell’interessato.

2. Il secondo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) attiene alla situazione del Paese di origine ed in particolare contesta la valutazione fatta dal tribunale circa la non pericolosità specifica della zona di provenienza, dovendo, secondo il richiedente, tale valutazione essere necessariamente collegata alla propria vicenda soggettiva.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Il giudice di merito, infatti, ha compiutamente esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza, puntualmente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, nella specifica zona di provenienza del richiedente non si segnala alcuna significativa situazione di instabilità. Il ricorrente, dal proprio canto, ha omesso di indicare eventuali fatti alternativi a quelli indicati dal tribunale, e decisivi ai fini delle sorti della controversia, desumibili da fonti più aggiornate rispetto a quelle prese in considerazione dal tribunale, aggiornate fino al 2019.

3. Il terzo motivo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, la mancata comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, la mancata valorizzazione di alcune circostanze (come l’attività lavorativa svolta in Italia) che dimostrerebbero l’avvenuta integrazione sul piano sociale e lavorativo.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Il tribunale ha, infatti, osservato che nel caso in esame la domanda è stata presentata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 e che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione per i c.d. casi speciali. La censura, che insiste sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria, omette radicalmente di confrontarsi con il motivo considerato dirimente dal giudice di merito.

4. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese effettive da parte del Ministero, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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