Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37634 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26445/2020 proposto da S.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanbattista Scordamaglia, del foro di Crotone;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. (*****), rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso il decreto n. 1717/20, depositato in data 28 agosto 2020, del tribunale di Catanzaro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 28 agosto 2020, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alla istanza avanzata da S.A., nato a ***** (regione del *****, *****) il *****, volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il tribunale, in particolare, respingeva la domanda innanzitutto evidenziando la superfluità dell’audizione, reputando esaustiva quella effettuata in sede amministrativa. Riteneva, inoltre, gravemente lacunoso, sommario e non plausibile il racconto del richiedente, riguardo agli eventi connessi alla conversione al credo sciita, alla diversa fede della famiglia ed alla frode bancaria di cui sarebbe stato ingiustamente accusato. Negava, pertanto, il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a e b,), mentre, quanto alla lett. c) della stessa norma, escludeva la pericolosità della zona di provenienza, sia evidenziando l’assenza di specifiche allegazioni sul punto da parte del richiedente, sia in base alla consultazione di fonti informative aggiornate al 2019.

Quanto alla protezione umanitaria, il tribunale rilevava che la domanda era stata proposta dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 e, quanto alle richieste pervenute dalla difesa circa l’applicabilità della normativa di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, osservava che tali fattispecie presumono la sussistenza di cause di inclusione che nel caso di specie non potevano essere riconosciute a causa della non credibilità del narrato. Averso tale decreto S.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo il tribunale, sulla base della dichiarata inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, escluso ogni situazione di pericolo persecutorio; il giudice di merito, infatti, avrebbe censurato in ogni modo possibile le dichiarazioni del richiedente, forzandone la lettura, laddove l’esame sistematico delle dichiarazioni rese, rapportate alle spiegazioni fornite nel ricorso, fornisce un racconto molto più lineare rispetto ai meri stralci utilizzati dal provvedimento al fine di conferire ad esse un significato differente.

2. Il terzo motivo lamenta, con riferimento alla protezione sussidiaria, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e art. 14, lett. b), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere il tribunale rigettato la domanda senza contestualizzare le dichiarazioni del richiedente nella situazione di intolleranza religiosa del Paese di origine: ebbene, in tale contesto, prosegue il ricorrente, la vicenda è stata narrata in modo preciso e coerente, attraverso numerosi particolari che ne attestano la veridicità.

2.1. I predetti motivi, che in quanto connessi possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

2.2. Le doglianze proposte mediante le censure in oggetto riguardano il giudizio di non plausibilità formulato dal tribunale. Esse, da un lato, si risolvono nella denuncia, di per sé inammissibile, di erroneità della motivata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande riguardanti il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. In particolare, secondo il tribunale, in primo luogo il ricorrente ha descritto in modo incoerente il modo in cui i familiari sono venuti a conoscenza della sua conversione al credo sciita (cfr., sul punto, gli ampi rilievi svolti a pag. 15 del decreto); inoltre, riguardo alla consapevolezza della diversa fede di famiglia, il ricorrente, secondo il tribunale, ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, prima rappresentando di aver detto ai genitori di frequentare persone di fede sciita e poi affermando che non conosceva la differenza tra la fede sciita e quella sunnita, addirittura dichiarando di non conoscere la fede dei suoi familiari. Generiche e sommarie sono state ritenute le dichiarazioni riguardanti il furto commesso dal direttore della banca ai danni dello zio ed inverosimile (per le considerazioni svolte sempre a pag. 15 del decreto) la vicenda riguardante l’apposizione del simbolo della fede sciita sulla casa familiare. Si tratta dunque di motivati apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito che risultano insindacabili, salvo che per omesso esame di fatti decisivi e controversi (Cass., n. 3340/2019), il che nella specie non risulta neppure dedotto.

2.3. D’altro lato, altrettanto inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. si palesa la deduzione di omessa verifica della concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito: tale verifica invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessaria una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente, poiché assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (cfr. ex multis: Cass. n. 24575/2020; n. 16925/2020; n. 16925/2018).

3. Il secondo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) attiene alla situazione del Paese di origine ed in particolare contesta la valutazione fatta dal tribunale circa la non pericolosità specifica della zona di provenienza, dovendo, secondo il richiedente, tale valutazione essere necessariamente collegata alla propria vicenda soggettiva.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Il giudice di merito, infatti, ha compiutamente esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza, puntualmente indicando le fonti internazionali consultate, e su tali basi ha rilevato che nella specifica zona di provenienza del richiedente non sussiste una situazione di violenza indiscriminata sussumibile nella ipotesi prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c). Il ricorrente, dal proprio canto, ha omesso di indicare eventuali fatti alternativi a quelli indicati dal tribunale, e decisivi ai fini delle sorti della controversia, desumibili da fonti più aggiornate rispetto a quelle prese in esame dal tribunale, aggiornate fino al 2019.

4. Il quarto motivo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, la mancata comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, la mancata valorizzazione di alcune circostanze (come l’attività lavorativa svolta in Italia) che dimostrerebbero l’avvenuta integrazione sul piano sociale e lavorativo.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Il tribunale ha, infatti, osservato che nel caso in esame la domanda è stata presentata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 e che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione per i c.d. casi speciali. La censura, che insiste sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria, omette radicalmente di confrontarsi con il motivo considerato dirimente dal giudice di merito.

5. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese effettive da parte del Ministero, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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