LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18293/2020 R.G. proposto da I.B., nato in *****, il *****, rappresentato e difeso dall’avv. Ameriga Petrucci, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Rionero di Volture, via Marconi 76;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Potenza, depositato il giorno 20 maggio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 879/2018;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
I.B., cittadino *****, impugnò innanzi al Tribunale di Potenza la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 25 maggio 2020, il Tribunale di Potenza respinse l’impugnazione, osservando che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Potenza, I.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione dell’art. 106 Cost., comma 2, avendo il collegio riservato la trattazione della causa ad un giudice onorario.
1.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1).
E’ sufficiente ricordare al riguardo il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore del quale non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (Cass. S.U. 26/02/2021, n. 5425).
2. Con il secondo motivo lamenta plurime violazioni di legge, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale negato l’invocata protezione sussidiaria con una motivazione apparente, oltre che perplessa ed incomprensibile.
3. Con il terzo motivo lamenta plurime violazioni di legge, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di prime cure ha respinto la domanda di protezione umanitaria con una motivazione apparente, oltre che perplessa ed incomprensibile.
3.1. I due motivi, chiaramente connessi per l’oggetto, sono entrambi parimenti inammissibili.
Invero, a differenza di quanto affermato in ricorso, il tribunale, con valutazione in fatto qui non sindacabile, ha ritenuto che all’esito dell’istruttoria espletata e tenuto conto delle dichiarazioni palesemente contraddittorie rese dal richiedente asilo, difettassero le condizioni sia per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b) e c), che del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021