Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37642 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27150/2020 proposto da S.K., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Tacchi Venturi, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Stella n. 19;

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2084/2020 della CORTE D’APPELLO di Venezia depositata in data 26.8.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza nr 2084 depositata in data 26.8.2020 dichiarava inammissibile il gravame proposto da S.K. per tardività.

Osservava al riguardo che l’appello era stato introdotto con citazione notificata in data 30.3.2018 ben oltre il termine di 30 giorni fissato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 tenuto conto che la l’ordinanza gravata era stata comunicata all’avv Enrico Varali, difensore del richiedente, costituito in giudizio in data 27.12.2017.

Avverso tale sentenza S.K. propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 325 e 326 c.p.c. in relazione ai termini per proporre appello e al dies a quo dell’impugnazione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19.

Si osserva che il termine per impugnare non sarebbe decorso per la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna documento idoneo a provare la compiuta notifica a mezzo pec, onere questo a carico del soggetto notificante. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente sostiene che il dies a quo del termine di impugnazione non era il 13.12.2017, data in cui si svolse l’udienza all’esito della quale non fu data lettura della decisione, ma il 29.5.2018 quando la cancelleria aveva “notificato” l’ordinanza, con la conseguenza che la citazione in appello notificata il 27.6.2018 era tempestiva. Egli deduce che nel verbale di udienza del 13.12.2017 e nel testo dell’ordinanza del Tribunale mancava l’attestazione della lettura della decisione da parte del giudice in udienza (che avrebbe fatto decorrere il termine immediatamente), con conseguente necessità ai fini del decorso del termine impugnatorio della comunicazione da parte della cancelleria avvenuta il 29 maggio 2018.

Il ricorso è infondato.

Le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, sono assoggettate al rito sommario di cognizione ai sensi degli artt. 19 e 36 di tale decreto, con contestuale abrogazione del rito speciale già disciplinato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 (Cass. 7 giugno 2016, n. 13830). Ne consegue che l’appello avverso l’ordinanza del tribunale ex art. 702-bis c.p.c. è esperibile, ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza (Cass. 31 ottobre 2016, n. 22119).

Questa Corte ha anche affermato che, in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (cfr. 9 marzo 2021, n. 6454, in tema di protezione internazionale; Cass. 6 giugno 2018, n. 14478, in altra materia). Ed infatti, le norme richiamate, applicabili anche al procedimento sommario di cognizione, dispongono che le ordinanze pronunciate in udienza sono inserite nel processo verbale (art. 134 c.p.c., comma 1) e si intendono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovrebbero comparirvi (arg. ex art. 176 c.p.c., comma 2), coerentemente con la ratio legis connessa alla natura accelerata del procedimento sommario di cognizione che tende alla più sollecita formazione del giudicato.

A tal fine è significativa sia la brevità del termine impugnatorio (trenta giorni) sia la decorrenza dello stesso dalla data dell’udienza, tranne quando l’ordinanza sia pronunciata fuori udienza, nel quale caso il termine decorre dalla notificazione (art. 137 c.p.c.) su istanza di parte o dalla comunicazione (art. 136 c.p.c.) quale atto d’ufficio del cancelliere. In tal modo il legislatore ha introdotto un ulteriore elemento di speditezza del rito, prevedendosi in sostanza che, quand’anche una parte o entrambe non manifestino interesse al sollecito conseguimento degli effetti del giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., e si astengano dalla notificazione, gli effetti medesimi conseguono alla comunicazione dell’ordinanza fuori udienza da parte del cancelliere.

Nella giurisprudenza di legittimità non vi è consonanza di vedute sulla rilevanza da attribuire alla eventuale lettura in udienza dell’ordinanza all’esito del procedimento sommario: secondo alcuni precedenti il termine impugnatorio di cui all’art. 702-quater c.p.c. decorre dalla data dell’udienza solo quando della ordinanza (inserita a verbale) sia data lettura in udienza (cfr., in tema di protezione internazionale, Cass. 19 marzo 2021, n. 7866; 26 maggio 2021, n. 14669).

Invero, la lettura di detta ordinanza in udienza, sebbene talora invalsa nella prassi, non è prevista nell’art. 702-ter c.p.c. e, del resto, anche quando prevista come nel modulo decisorio di cui all’art. 281-sexies c.p.c., non ha rilievo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione: infatti anche quando il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa motivazione, il termine breve d’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281-sexies c.p.c., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze (cfr. Cass. n. 19743 del 2014, n. 12515 del 2009); analogamente, il termine lungo per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art. 176 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17311 del 2015).

Una interpretazione in senso opposto porterebbe a ritenere che, ai fini della decorrenza del termine per l’appello di cui all’art. 702 quater c.p.c., l’ordinanza dovrebbe sempre essere comunicata o notificata anche quando sia “pronunciata in udienza” e le parti siano costituite e (debbano essere) presenti, ma tale conclusione sarebbe in contraddizione con la regola generale desumibile dall’art. 134 c.p.c., comma 1, secondo la quale il cancelliere comunica alle parti solo le ordinanze pronunciate “fuori dell’udienza”.

E’ in considerazione della natura semplificata del provvedimento (“ordinanza”) e del rito (sommario) che il legislatore (nell’art. 702-quaterc.p.c.) ha derogato al regime previsto per la decorrenza del termine breve di impugnazione delle “sentenze”, per le quali è espressamente escluso che la comunicazione sia idonea a far decorrere i termini impugnatori (brevi) di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. art. 133 c.p.c., comma 2 novellato).

In questo quadro le considerazioni sviluppate nel motivo di ricorso non assumono alcun rilievo posto che ai fini della tempestività dell’appello ciò che si deve considerare è la data della pronuncia a prescindere dal fatto che della stessa sia stata data o meno lettura dal giudice o della successiva comunicazione da parte della cancelleria.

Ora poiché secondo quanto emerge dagli atti l’ordinanza è stata pronunciata in data 4.10.2017 la notifica dell’atto di appello risalente al 30.3.2018 è certamente tardiva in quanto effettuata ben oltre il termine di 30 giorni dalla emissione del provvedimento.

La decisione va pertanto confermata ma corretta la motivazione nel senso sopra indicato.

Il ricorso è rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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