Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37643 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28327/2020 proposto da M.K.S., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Tacchi Venturi, per procura speciale su foglio separato e elettivamente domiciliato, in Verona presso lo studio del difensore, via Stella nr 19;

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero dell’Interno, *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5547/2019 della CORTE D’APPELLO di Venezia depositata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

M.K.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia depositata 9.12.2019 nr 5547 con cui è stato dichiarato improcedibile l’appello per la mancata produzione della necessaria documentazione idonea a dimostrare la ritualità della notifica.

Il ricorrente denuncia con un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c. in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la Corte di appello verificato correttamente la regolare costituzionale e se del caso ordinare l’ordinanza l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’art. 332 c.p.c. o disporre che si rinnovasse la notificazione dell’atto di appello.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha rilevato la mancanza di documentazione idonea a comprovare la ritualità della notifica alla parte appellata dopo aver rinviato la prima udienza per dar modo alla parte di dimostrare la regolarità del processo notificatorio.

L’accertamento compiuto dal giudice del gravame in merito alla mancata produzione della documentazione comprovante la ritualità della notifica costituisce un valutazione di fatto non sindacabile in questa sede se non nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qui neppure dedotto.

La doglianza nei termini in cui è stata sollevata dal ricorrente si risolve in una censura della valutazione in fatto operata dal giudice di appello non consentita in sede di legittimità.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte del Ministero.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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