LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4308 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
S.N. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Dibari (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura P.U.L. rappresentato e difeso dall’avvocato Fernando Fiorini (C.F.: *****);
– controricorrente –
e G.G. (C.F.: *****);
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 1584/2019, pubblicata in data 11 luglio 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.
FATTI DI CAUSA
S.N. ha agito in giudizio nei confronti di G.G. e della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni personali subiti in seguito ad un incidente stradale avvenuto in data 27 febbraio 2002, mentre era alla guida di un ciclomotore.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Trani che, riconosciuta la corresponsabilità del S. nella determinazione dell’incidente nella misura di due terzi, nonché il suo concorso colposo nell’aggravamento del danno subito, per non aver indossato il prescritto casco protettivo, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno per Euro 22.873,13, oltre accessori.
La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha determinato l’importo del risarcimento in Euro 45.961,64, oltre accessori.
Ricorre il S., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, oggetto peraltro di espressa eccezione della società controricorrente.
Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”.
Nella specie, la notificazione è avvenuta in data 8 gennaio 2020, sia all’intimato G.G. (a mezzo ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie), sia alla controricorrente UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (a mezzo P.E.C., presso l’indirizzo estratto dal registro INIPEC del difensore della stessa costituito nel grado di appello, avvocato Ruggiero Antonio Cafagna).
Il deposito del ricorso è avvenuto solo in data 5 febbraio 2020, come da attestazione della cancelleria in atti, quindi oltre il termine prescritto dalla disposizione sopra richiamata (che scadeva in data 28 gennaio 2020).
Esso va quindi dichiarato improcedibile, il che esime dall’illustrare le singole censure poste alla sua base.
2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara improcedibile il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021