LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21051-2019 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via PREMUDA, n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA PANELLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via MONTE ZEBIO, n. 28, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI CLAUDIA, rappresentata e difesa dagli avvocati ROMANO BARBARA e MARTONI GIAMPAOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1938/2019 della CORTE D’APPELLO di -MILANO, depositata il 03/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
F.A., dopo avere eseguito, nel corso dell’anno 2006, dei lavori edili per conto di O.V., che li aveva avuti a sua volta in appalto dal proprietario, dell’appartamento sito in *****, non ottenne l’intero compenso dovutogli, pari ad oltre trentamila curo, ricevendo dell’ O. la sola somma di cinquemila Euro.
A seguito del decesso di O.V., il Fl, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, con citazione del 11/02/2013, V.L., vedova dell’ O..
Il Tribunale di Milano, nella contumacia di V.L., istruita la causa, anche con consulenza tecnica di ufficio, condannò la V. alla corresponsione di oltre ventisettemila Euro, corrispondente all’importo del residuo compenso dovuto al Fl.
Su impugnazione di V.L. la Corte di appello di Milano riformò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a unico, complesso, motivo F.A..
Resiste con controricorso V.L..
La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Non sono state depositate memorie.
L’unico motivo di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 81,112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuta infondata l’eccezione, proposta dal Flammia, di tardività della prospettazione della V. di carenza di legittimazione passiva.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha rilevato che al procuratore del Fl, l’atto di rinuncia, da parte della V., all’eredità di O.V. era stato comunicato sin dal 13/02/2014.
La rinuncia all’eredità era stata effettuata, prosegue la Corte di Appello, prima dell’inizio dell’azione in primo grado, precisamente il 15/02/2011 (e recava r.g. 1467/2011 e cron. 389/2011), dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Milano e di ciò era stato reso edotto anche il F., nel corso del giudizio di primo grado, in data 09/04/2015, in quanto il giudice di prime cure aveva chiesto di provare se la V. avesse o meno accettato l’eredità.
La Corte territoriale richiama, quindi, al termine della motivazione, l’orientamento oramai stabile di questa Corte, in termini di contestazione della titolarità del rapporto controverso (Sez. U n. 02951 del 16/02/2016 Rv. 638372 – 01) secondo il quale: “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fuse del giudizio, senza che l’eventuale contumacia, o tardiva costituzione, assuma valore di non contestazione o alteri la ripartiziione degli oneri probatori, firme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di Atti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atta”.
Il Collegio intende dare continuità al detto orientamento, rilevando in questa sede la carenza di titolarità del diritto e non della legittimazione passiva, in capo alla V..
Con specifico riferimento alla chiamata all’eredità questa Corte ha affermato, pure di recente, e ribadendo orientamento risalente (Cass. n. 21346 del 30/08/2018 Rv. 650214 – 01): “In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per Otto di una “pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.; nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l’assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all’invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest’ultimo della rinuncia all’eredità.)”.
La decisione della Corte territoriale ha fatto corretta applicazione anche del richiamato orientamento.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021