Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37653 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13827-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 619/2019 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 9.1019, il tribunale di Termini Imerese ha accertato le condizioni sanitarie del sig. C.M. per il godimento dell’assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, invocando gli artt. 100 e 112 c.p.c. nonché L. n. 222 del 1984, art. 4 e art. 445 bis c.p.c., lamentando la mancata vertifica da parte del giudice dell’assenza del requisito contributivo dell’istante. L’assistito è rimasto intimato.

Il motivo è manifestamente infondato, atteso che la valutazione del possesso del requisito contributivo è di norma estranea alla fase dell’accertamento tecnico preventivo (ATP) e che l’interesse ad agire nel giudizio di ATP dell’invalidità non riguarda il possesso dei requisiti economici, oggetto di accertamento in fase processuale ulteriore e distinta.

Occorre premettere che questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2587 del 05/02/2020, Rv. 656753 – 01) ha chiarito, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario, e che, quanto al profilo dell’interesse ad agire, che il giudice valuta l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 98742019, ed ivi ulteriori richiami).

Al di fuori dei detti casi, tuttavia, che qui non ricorrono (nemmeno per il profilo dell’interesse ad agire, non risultando ostacoli prima facie alla prestazione), sussiste l’interesse del ricorrente ad avere un accertamento limitato alle condizioni sanitarie, atteso che – come da questa Corte già precisato (Sez. L -, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Rv. 658546 – 01; Sez. L -, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Rv. 653198 -01, e Sez. L-, Sentenza n. 27010 del 24/10/2018, Rv. 651249 – 01)- in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.

Nella specie, ove non risulta una evidenza dell’assenza del requisito contributivo, il tribunale, nel rispetto dei principi su richiamati, ha correttamente ritenuto che oggetto del giudizio fosse solo l’accertamento sanitario, essendo poi rimesso all’ente la verifica dei presupposti per il riconoscimento del beneficio invocato.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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