LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27386/2020 proposto da:
L.M., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato Livio Neri, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 955/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22.4.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.10.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 depositato il 12.7.2017, L.M., cittadina *****, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
La ricorrente, nata ad Henan nel centro della Cina, trasferitasi a ***** per frequentare l’università, aveva lamentato la persecuzione patita per motivi religiosi dovuta alla sua conversione alla fede ***** nel 2012 e aveva raccontato di aver iniziato a frequentare riunioni religiose nel luglio del 2012; di essere stata arrestata dalla polizia nell’ottobre del 2014, insieme ad altre quattro persone; di aver subito interrogatorio, percosse e maltrattamenti, anche con scosse elettriche, diretti a ottenere i nomi di altre persone del gruppo; di essere stata rilasciata e di aver interrotto per paura le frequentazioni religiose che la polizia l’aveva contattata, chiedendole di rinnegare la propria fede; di essersi rifiutata di firmare e di essere stata espulsa dall’università per quel motivo; di essersi nascosta per due mesi in casa di una sorella della congregazione; scoperta dalla figlia di costei, mentre leggeva la *****, era stata denunciata; di aver ottenuto con l’aiuto del padre il passaporto e il visto per l’Italia, raggiunta in aereo il 12.4.2015; di aver frequentato in Italia, sin dal suo arrivo, connazionali della stessa fede religiosa e di aver aderito al gruppo evangelico *****.
Con ordinanza del 20.1.2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto da L.M. è stato rigettato dalla Corte di appello di Milano, a spese compensate, con sentenza del 22.4.2020.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso L.M., con atto notificato il 26.10.2020, svolgendo tre motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 18.12.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 4, secondo il quale la domanda di protezione internazionale può essere motivata da circostanze successive alla partenza del richiedente dal suo Paese di origine, commessa dalla Corte di appello negando rilevanza alla dimostrata dichiarazione di adesione della ricorrente alla chiesa evangelica “*****” in quanto inidonea a comprovare l’adesione al culto ***** negli anni dal 2012 al 2013.
1.1. La Corte milanese a pagina 12, primo capoverso, della sentenza impugnata ha affermato che a conclusioni diverse da quelle raggiunte circa la non attendibilità del racconto della richiedente, non poteva giungersi alla luce del documento prodotto dalla difesa della richiedente che attestava la sua appartenenza ad una chiesa evangelica in Italia; questo perché si trattava “di una attestazione recente e quindi inidonea a comprovare l’adesione al culto ***** in ***** negli anni dal 2012 al 2013” e quindi, implicitamente e in buona sostanza, inidonea a dimostrare la conversione religiosa del 2012 e le vicende persecutorie riferite, ritenute inattendibili dalla Corte territoriale.
1.3. il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 4, rubricato “Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d’origine”, richiamato anche dall’art. 17 dello stesso decreto in tema di protezione sussidiaria, esprime nel nostro ordinamento nazionale il principio c.d. sur piace, codificato in termini del tutto corrispondenti nel diritto Europeo dall’art. 5 della Direttiva 13/12/2011 n. 95 – 2011/95/CE, affermando che “la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d’origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine”.
Ciò ha indotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che non può rigettarsi la domanda unicamente sulla base di quanto dichiarato dal cittadino straniero riguardo ai motivi che lo avevano originariamente determinato a lasciare il proprio paese, omettendo di accertare, all’attualità, la sussistenza, successivamente dedotta dal richiedente nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, di una situazione meritevole di protezione, atteso che la necessità di ricevere protezione dal paese ospitante può sorgere anche in un momento successivo rispetto alla partenza del richiedente dal Paese di origine, tanto per ragioni oggettive quanto per ragioni soggettive (Sez. 6-1, 17.4.2018, n. 9427; Sez.1, 7.2.2020 n. 2954).
1.4. Le circostanze sopravvenute, secondo il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, appartengono a due distinte categorie.
La prima categoria, di natura oggettiva, presuppone il sopravvenire di avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine (ad esempio lo scoppio di una guerra, la deflagrazione di un conflitto armato interno, l’emanazione di una legge, l’insorgere di una faida…).
La seconda, di natura soggettiva, si riferisce alla realizzazione da parte dello stesso richiedente asilo, dopo la sua partenza dal Paese d’origine ed eventualmente l’approdo nel Paese di accoglienza di attività che lo espongano a rischi in caso di rientro nel Paese di origine (per esempio, un’attività di proselitismo politico o religioso per formazioni e fedi perseguitate in patria).
In quest’ultimo caso, il fatto che la circostanza sopravvenuta attenga ad attività liberamente poste in essere dal ricorrente nel paese di accoglienza non è del tutto esente dal sospetto di una artefatta strumentalizzazione ex post delle condizioni per l’accoglimento della domanda di asilo.
L’importanza di questo strumento di tutela dell’esule è tutt’altro che trascurabile: si pensi al profugo da uno Stato ove è in atto una dittatura che reprime violentemente il dissenso degli oppositori che, giunto nel paese di accoglienza, prende parte manifestazioni di protesta davanti all’ambasciata del suo paese, che vengono filmate; oppure, per limitarsi a un tema di forte attualità, alle donne provenienti da uno Stato islamico fortemente integralista che vengono ritenute “occidentalizzate” solo per aver recepito gli stili di vita del paese di accoglienza e rischiano per questo pesanti discriminazioni in caso di rientro in patria.
Sia il diritto Europeo, sia il diritto nazionale richiedono inoltre “in particolare” che sia accertato che le attività addotte costituiscano “l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine”.
1.5. La Corte di appello di Milano ha negato rilievo alla circostanza dedotta dalla ricorrente e appellante circa la sua assidua frequentazione della chiesa evangelica in Italia, valutandola (negativamente) solo quale elemento indiziario capace di corroborare l’adesione alla fede ***** della sig.ra L.M. in ***** negli anni 2012 -2013.
Così argomentando riduttivamente in ordine a tale circostanza, la Corte di appello ha omesso di valutarla nella prospettiva della tutela sur piace, come avrebbe dovuto comunque fare, anche solo in applicazione del principio iura novit curia, poiché la ricorrente l’aveva allegata in modo specifico e puntuale (punto 24 del ricorso introduttivo e doc. 6) e l’aveva ribadita con l’appello nel richiedere il riconoscimento di entrambe le forme di protezione internazionale: si trattava semplicemente quindi di applicare una regola di diritto in relazione ai fatti allegati dalla parte.
1.6. Secondo il precedente invocato dalla ricorrente (Sez.1, n. 22097 del 13.10.2020), espresso con riferimento ad un caso del tutto analogo di una richiedente asilo ***** che aveva aderito in Italia alla “Chiesa di Dio Onnipotente”, la precisazione contenuta nell’art. 4 non esplicita una condizione necessaria e vincolante, ma ha natura meramente esemplificativa.
La Corte infatti ha affermato “l’osservazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui l’attestazione prodotta in giudizio dalla ricorrente sarebbe risultata inidonea a comprovare l’appartenenza della stessa alla ***** fin da epoca anteriore all’espatrio, non escludendo che l’adesione alla predetta confessione religiosa possa aver avuto luogo successivamente all’ingresso in Italia, non poteva considerarsi infatti sufficiente ad esonerare il Tribunale dal dovere di procedere alla verifica di tale circostanza e della conseguente esposizione della ricorrente al rischio di persecuzione, in caso di rimpatrio, anche alla luce delle informazioni richiamate nel decreto impugnato, nonché di quelle prodotte in giudizio, da cui emergevano le restrizioni imposte dalle autorità cinesi all’esercizio della libertà religiosa. Il possibile assoggettamento della ricorrente a tali restrizioni, in caso di rientro in *****, fa apparire irrilevante la circostanza che la relativa causa sia insorta soltanto in epoca successiva all’abbandono del Paese, trovando applicazione il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 il quale prevede che la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d’origine”.
Secondo la predetta pronuncia inoltre l’art. 4 individua “come elemento favorevole di valutazione l’accertamento che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine, ma non escludendo, in linea di principio, la possibilità di accordare la protezione anche in assenza di tale presupposto. In altri termini, come già precisato da questa Corte, il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente ad emigrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante la circostanza che la situazione pericolosa possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine, ed ininfluente anche il motivo che aveva originato la partenza….”.
In altri termini, l’espressione “in particolare” contenuta nella norma relativa alla c.d. “ipotesi soggettiva” di tutela sur piace, non esplicita un ulteriore requisito di fattispecie e non deve essere interpretata quindi come un “se” o un “quando”, ma rappresenta una indicazione esemplificativa di un caso emblematico, sì da equivalere a “soprattutto, specificamente, segnatamente”.
Il significato dell’espressione “in particolare” va quindi considerato come “soprattutto se” o a un “come ad esempio se”.
Non è un caso inoltre che la direttiva utilizzi una terminologia del tutto corrispondente nelle varie lingue dell’Unione: in francese “en particulier”, in inglese “in particular”, in spagnolo “”en particular”, in tedesco “insbesondere”.
Alla stregua del principio così espresso, condiviso dal Collegio, la Corte di appello non poteva ritenere totalmente irrilevante la circostanza dedotta dalla richiedente asilo e limitarsi a considerarla nella prospettiva della sua attitudine a convalidare indiziariamente il racconto della richiedente asilo circa la sua vicenda personale in *****, come ha fatto, ma doveva porsi il problema della natura strumentale o meno dell’adesione (di cui per vero non ha mostrato di dubitare) e valutare conseguentemente alla luce di informazioni aggiornate tratte da autorevoli fonti la sussistenza o meno di un rischio corso dalla richiedente per tale motivo in caso di rimpatrio.
Tema di indagine, questo, espressamente demandato al giudice dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. d), secondo il quale “l’esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione” “dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d’origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese”.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1 e 5, al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (motivazione apparente), con riferimento alla valutazione espressa dalla Corte di appello circa la non credibilità della vicenda riferita dalla richiedente asilo.
2.1. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che non sussistesse il requisito della credibilità soggettiva del richiedente asilo alla luce dell’estrema genericità della lacunosità e dell’inverosimiglianza del racconto da lui reso circa la propria vicenda personale.
Certamente, in linea di principio, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25.7.2018, n. 19716).
Tuttavia l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez.6, 27.06.2018, n. 16925).
La valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perché non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez.6, 10.4.2015 n. 7333; Sez.6, 1.3.2013 n. 5224).
I primi due commi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 impongono al richiedente un dovere di cooperazione consistente nell’allegare, produrre o dedurre “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare” la domanda di protezione internazionale. In ordine alla documentazione la norma mitiga l’obbligo di produzione, coerentemente con il più incisivo obbligo dell’autorità decidente di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, indicando i documenti “comunque appena disponibili”.
Nel comma 2 viene specificato, tuttavia, che gli elementi rilevanti che il richiedente è tenuto a fornire devono riferirsi alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale. Il comma 5 infine stabilisce che anche quando tali circostanze non siano suffragati da prove, la veridicità delle dichiarazioni deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.
L’esame delle lett. c) ed e) sopra indicate evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente purché il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24.9.2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10.5.2011, n. 10202).
Le dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva contenuti nell’art. 3, non richiedono pertanto un approfondimento istruttorio officioso se la mancanza di veridicità non derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturisce la situazione di rischio descritta.
2.2. La motivazione addotta dalla Corte di appello, lungi dall’essere meramente apparente, soddisfa lo standard del minimo costituzionale e si basa su di una serie di convergenti elementi contestualmente delibati che deponevano, secondo i giudici di appello, per la non credibilità del racconto della sig.ra L.M., e cioè:
a) la dinamica troppo repentina della conversione dall’ateismo alla fede ***** nel contesto politico sociale di provenienza;
b) le contraddizioni relative alla persecuzione della madre da parte della polizia;
c) la mancanza di elementi documentali sia in ordine alla frequentazione dell’Università, sia in ordine all’espulsione da essa;
d) il carattere stereotipato del racconto sulle torture subite e l’assenza di postumi visibili;
e) le incoerenze del racconto circa l’ottenimento del passaporto e del visto per venire in Italia.
2.3. Tale motivazione soddisfa lo standard normativo anche tenendo conto della giurisprudenza di legittimità, che si ispira e si ricollega idealmente alla ricordata pronuncia antesignana delle Sezioni Unite del 17.11.2008, n. 27310, per ribadire che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non è giudice ma è il risultato di una della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni che investano solo aspetti secondari o isolati del racconto (ex plurimis: Sez. L, n. 10 del 04.01.2021, Rv. 660135 – 01; Sez. 1 n. 14674 del 09.07.2020, Rv. 658388 – 01; Sez. 3, n. 11925 del 19.06.2020, Rv. 658017 – 01; Sez. 6 – 1, n. 26921 del 14.11.2017, Rv. 647023 – 01).
2.4. La ricorrente invoca un precedente di questa Corte (Sez. 1, n. 15219 del 16/07/2020, Rv. 658252 – 01) secondo il quale “In tema di protezione internazionale, il sindacato sul percorso individuale seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientra nell’ambito della valutazione di merito devoluta al giudice per apprezzare la credibilità della storia riferita dal richiedente; né, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa nel paese di origine, può essere dato rilievo, ai fini di escludere l’attendibilità della storia personale riferita dal richiedente, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell’ambito della libera esplicazione della personalità umana.”
Tali affermazioni, nella loro apparente generalità e rigidità, non possono essere condivise dal Collegio, nella misura in cui entrano in rotta di collisione con il principio del libero convincimento del giudice e con la necessità di una valutazione ad ampio spettro della coerenza, plausibilità e generale attendibilità del racconto del richiedente asilo, normativamente prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, espressi in granitica giurisprudenza di questa Corte.
Il sindacato del giudice del merito sulla credibilità del racconto del richiedente asilo, allorché assuma rilievo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale l’adesione o meno ad una certa fede religiosa (ovvero ad un certo orientamento politico o ideologico, parimenti tutelato dalla libertà di pensiero, o l’appartenenza ad un certo orientamento sessuale) è pieno e non trova ostacolo in zone grigie, interdette all’esplorazione e alla valutazione del giudice; non sussistono quindi barriere che vietino al giudice indagini, ovviamente condotte nel doveroso rispetto della dignità personale, circa il livello di conoscenza dei relativi riti, o il percorso individuale seguito dal richiedente asilo per abbracciare il credo religioso; tali elementi ben possono essere esaminati e valutati dal giudice al fine di attribuire o meno attendibilità al narrato.
E ciò ben si comprende, se si considera che la valutazione di credibilità complessiva del racconto reso dal richiedente circa la sua vicenda personale, lungi dal costituire uno strumento invasivo della sua sfera di riservatezza o volto a finalità repressive, rappresenta l’indispensabile contrappeso all’attenuazione dell’onere probatorio a suo carico circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale, così come espresso dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e’, in generale, attendibile.”
Fermo restando, beninteso, che la complessiva valutazione sulla credibilità del racconto deve essere supportata da una motivazione non apparente, idonea a far comprendere il percorso logico seguito al giudice e le ragioni della sua decisione, che quando supera tale soglia, conforme allo standard del “minimo costituzionale”, non è sindacabile in sede di legittimità se non per il vizio di omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per aver valutato la situazione del Paese di provenienza sulla base di informazioni (COI) non aggiornate risalenti a tre anni prima (2017).
Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo che impone una rivalutazione all’attualità dei rischi connessi all’adesione a fedi religiose non registrate in *****.
4. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con il rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021