LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 538/2021 proposto da:
C.O.V., elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio, e rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Veglio, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 857/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 C.O.V., cittadino della *****, ha adito il Tribunale di Torino, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di essere nato nel *****, ad *****, e di essere di religione *****; sosteneva di aver lasciato la ***** in seguito ad una faida insorta nel suo villaggio per l’eredità di capo villaggio; in particolare, lamentava di aver subito intimidazioni e minacce in qualità dei capo dei giovani che supportavano il “Principe”, mentre la polizia corrotta si era schierata dalla parte del “King” del villaggio.
Con ordinanza dell’11.10.2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto dal sig. C. è stato rigettato dalla Corte di appello di Torino, con aggravio di spese, con sentenza del 25.8.2020.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso C.O.V., con atto notificato il 14.12.2020, svolgendo unico articolato motivo.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 21.1.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, art. 5, art. 14, comma 1, lett. c); D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3; D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 2; art. 7 Direttiva UE 2011/95.
1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello sia incorsa in violazione dei criteri legali per l’accertamento di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine del richiedente ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
La sussistenza di tale situazione era stata illustrata dal ricorrente nel ricorso sulla base di informazioni ritratte dal rapporto di Amnesty International 2015-2016, aggiornate successivamente in comparsa conclusionale con la selezione di COI ritratte dal rapporto EASO del giugno 2017 e da Human Rights Watch 2020.
La Corte di appello di Torino invece si era basata, per escludere la sussistenza della situazione di violenza indiscriminata dedotta, su informazioni non aggiornate, perché risalenti al periodo 2015-2016, e comunque contrastanti con quelle autorevoli e successive prodotte dal ricorrente.
1.2. Il motivo è infondato e deve essere respinto.
1.3. il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in tema di “Criteri applicabili all’esame delle domande” nel comma 2 stabilisce che la decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.
Il comma 3 cit. articolo impone di esaminare ciascuna domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa.
L’art. 27, comma 1-bis stesso decreto (aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. b-quater), del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146) dispone che il giudice, anche d’ufficio, acquisisca le informazioni necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente.
Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9, quanto alla fase giurisdizionale nel procedimento dinanzi alle sezioni specializzate, prevede che per la decisione il giudice si avvalga anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall’art. 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all’autorità giudiziaria.
La ratio dell’obbligo di cooperazione istruttoria viene tradizionalmente colta nell’esigenza di proteggere il richiedente asilo, soggetto presuntivamente “debole” e sradicato dal contesto sociale e culturale originario, dalle conseguenze pregiudizievoli della difficoltà di precostituirsi al momento della fuga e procurarsi successivamente le prove delle circostanze rilevanti circa i gravi rischi corsi nel Paese di origine.
Il richiedente asilo, infatti, assume di essere stato costretto ad allontanarsi per sfuggire ad una persecuzione imputabile alle Autorità statuali, o da queste consentita, ovvero a rischi di gravi danni di condanna a morte, di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, o alla propria incolumità fisica, in un contesto di violenza indiscriminata scaturente da un conflitto armato interno.
La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l’operatività della regola dell’onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto “onere probatorio attenuato”.
La pronuncia capostipite è la sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007, e ha ricordato che, secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria.
Le Sezioni Unite hanno aggiunto che spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine; in tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.
L’onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono “la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, come precisa inequivocabilmente il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.
1.4. Non vi è nessun dubbio che le informazioni raccolte dal giudice nell’adempimento del proprio dovere di “cooperazione istruttoria”, nel caso al fine di rispondere al primo motivo di appello formulato dal ricorrente volto ad ottenere la protezione sussidiaria in relazione al rischio di esposizione a violenza indiscriminata scaturente da conflitto armato interno, debbano essere aggiornate.
Secondo la giurisprudenza compatta di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Sez. 3, n. 262 del 12.01.2021, Rv. 660386 – 01; Sez. 3, n. 262 del 12.01.2021, Rv. 660386 – 02; Sez. 3, n. 22528 del 16.10.2020, Rv. 659032 – 01; Sez. 3, n. 16172 del 09.06.2021, Rv. 661636 01; Sez. 1, n. 3357 del 10.02.2021, Rv. 660492 – 01; Sez. 1, n. 932 del 20.01.2021, Rv. 660490 – 01).
Tali informazioni debbono essere tratte dalle fonti di cui all’art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di legittimità (Sez. L, n. 14682 del 26.05.2021, Rv. 661406 – 01). Il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate o superate da altre più aggiornate, ovvero ricavate da COI (country origin information) non idonee, in quanto non comprese tra quelle previste dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, (Sez. 1, n. 19919 del 13.7.2021, Rv. 661828 – 01).
1.5. Non vi è neppur dubbio che la Corte subalpina abbia fondato le proprie valutazioni su fonti informative piuttosto datate e decisamente non aggiornate rispetto all’epoca della decisione (agosto 2020), ossia il World report 2016 di Human Rights Watch e il rapporto 6.6.2016 dell’Alto commissariato per i rifugiati delle N. U., mentre il ricorrente aveva prodotto anche fonti molto più recenti (rapporti di Amnesty International del 2015-2016, EASO del giugno 2017 e Human Rights Watch del 2020).
1.6. Così argomentando, il ricorrente ha apparentemente soddisfatto l’onere impostogli da quell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Information) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Sez. 1, n. 21932 del 9.10.2020, Rv. 659234 – 01).
1.7. Tuttavia il ricorrente non prospetta affatto con il proprio ricorso l’esistenza attuale di una situazione, specie del *****, riconducibile alla fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (puntualmente conforme a quanto previsto dall’art. 15 della Direttiva “Qualifiche” del 13.12.2011 n. 95 -2011/95/CE) secondo cui ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è considerato danno grave la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
1.8. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Sez. 1, n. 5675 del 02/03/2021, Rv. 660734 – 01).
1.9. A tale arresto, fondato su di una approfondita disamina della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, deve essere apprestata continuità.
Da un lato, la Corte di Giustizia UE, Grande sezione, 17 febbraio 2009, causa C-465/07, Elgafaji, ha osservato che, mentre le lett. a) e b) dell’art. 15 della Direttiva 2011/95 si riferiscono al caso in cui il richiedente è esposto “in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare” (condanna a morte, tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante), la lett. c) chiama in causa un “danno più generale”, attraverso l’impiego della formula onnicomprensiva “minaccia… alla vita o alla persona di un civile”, di impianto onnicomprensivo, e la menzione della violenza indiscriminata e del conflitto armato interno od internazionale, in un contesto potenzialmente tale da coinvolgere la popolazione del luogo nel suo complesso, indipendentemente dalla condizione personale di ciascuno.
Il vocabolo “individuale” contenuto dell’art. 15, lett. c), della Direttiva Qualifiche, deve allora essere inteso nel senso che la minaccia può riguardare “danni contro civili, a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto in corso… raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all’art. 15, lett. c), della Direttiva”. Pertanto ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), corrispondente all’art. 15 della Direttiva qualifiche, non è sufficiente una situazione di generico pericolo e un contesto ambientale in cui il livello di sicurezza risulti essere inferiore, quand’anche notevolmente inferiore, a quello assicurato nei Paesi Europei, ma deve invece sussistere una situazione eccezionale, straordinaria, caratterizzata da un rischio a tal punto elevato, a causa dell’attualità del conflitto armato, da far ritenere fondata mente che esso possa concretizzarsi nei riguardi del richiedente.
La componente individuale può interagire con l’esigenza imprescindibile di oggettivazione del grado di rischio, tale da imporre al giudice di parametrare il riconoscimento della protezione al dato normativo; ha infatti chiarito la Corte di giustizia che “tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria”.
Pertanto l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella Regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
1.10. Anche sulla nozione di conflitto armato interno occorre riferirsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia e in particolare alla sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12, Diakite’, ove è stato osservato che la formulazione della lettera c) “differisce dalle nozioni poste a fondamento del diritto internazionale umanitario”, poiché fa uso dell’espressione “conflitto armato interno o internazionale” e non diverse espressioni “conflitti armati internazionali” e “conflitti armati che non presentano carattere internazionale”.
La nozione di conflitto armato interno o internazionale è giudicata più ampia, elastica di quelle di “conflitti armati internazionali” e “conflitti armati che non presentano carattere internazionale”; la determinazione del significato e della portata del termine, secondo la Corte di Giustizia, deve essere stabilita sulla base del suo significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale è utilizzato e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è richiamato.
Di conseguenza, la nozione di conflitto armato interno è da riferire ad “una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, situazione tale da comportare il riconoscimento della protezione sussidiaria qualora venga eccezionalmente accertato che gli scontri armati ascendono ad un “grado di violenza indiscriminata… talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella Regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire la minaccia” normativamente prevista. Quindi l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, è configurabile quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.
La Corte EDU, ha ulteriormente indicato, sia pure ad altro riguardo, taluni criteri di valutazione dell’intensità della violenza affermando che occorre prendere in considerazione: (i) i metodi e le tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; (ii) la diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; (iii) la generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; (iv) il numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Corte EDU, Sufi e Elmi contro Regno Unito, ricorsi n. 8319/07 e 11449/07, sentenza del 28 novembre 2011, punto 241).
Il problema della definizione in termini quanto più possibile oggettivi della nozione di conflitto armato interno è stato nuovamente sottoposto al vaglio della Corte di giustizia che con sentenza della 3 Sezione del 10.6.2021 in causa C-901/19 ha affermato che l’art. 15, lett. c), della direttiva 2011/95/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale, nel caso in cui un civile non sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, l’accertamento dell’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile stesso, derivante dalla “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato”, ai sensi di tale disposizione, è subordinato alla condizione che il rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona raggiunga una determinata soglia. L’art. 15, lett. c), della direttiva 2011/95 deve invece essere interpretato nel senso che, per stabilire l’esistenza di una “minaccia grave e individuale” ai sensi di tale disposizione, è richiesto un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d’origine del richiedente.
Secondo la pronuncia ricordata, il conflitto armato deve coinvolgere forze governative e forze antigovernative, ovvero gruppi armati in lotta tra loro; non sono sufficienti a integrare la nozione episodici casi di violenza, per quanto efferata; isolati casi di esecuzioni capitali, per quanto ripugnanti; casi di repressioni e di arresti; la generica violazione dei diritti umani; proteste, criminalità, rapimenti e scontri tra bande, culti, gruppi politici e comunità.
La correttezza di tale lettura dell’art. 14, lett. c), è poi confermata, oltre che dalla complessiva disciplina di tutela dei rifugiati, dall’amplissima latitudine e portata delle precedenti lett. a) e b) dello stesso art. 14, che posseggono piena attitudine a coprire la generalità delle situazioni descritte, quando queste abbiano un qualche collegamento individuale con la persona del richiedente. E cioè, il richiedente ha larghissimo spazio per far valere la sua individuale condizione: se invoca l’oggettiva situazione della zona di provenienza occorre che detta situazione comporti effettivamente un rischio indiscriminato per chiunque, com’e’ per le vere e proprie situazioni di conflitto armato.
1.12. Nella specie le stesse fonti invocate dal ricorrente non riferiscono affatto di un conflitto armato interno corrispondente alla situazione così delineata dalla giurisprudenza Europea e da quella di questa Corte quale presupposto applicativo della norma invocata.
Tali fonti infatti danno conto di una “instabilità politica e sociale”, di problematiche ambientali ed economiche irrisolte relative allo sfruttamento petrolifero, di esasperazione delle popolazioni locali per l’atteggiamento del Governo centrale che consente alle multinazionali petrolifere lo sfruttamento selvaggio del territorio, di episodi di violenza fra le comunità etniche, di alto livello di delinquenza, incidente sul tasso percentuale di morti violente, di attività criminali di gruppi cult, ed ancora di un alto tasso di esposizione ad attentati terroristici, peraltro prospettato in modo generico e neppur specificamente riferito al *****.
In sintesi, lo stesso ricorrente non assume di aver rappresentato alla Corte di appello una situazione riconducibile alla nozione di conflitto armato interno, come sopra delineata D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), e art. 15, sempre lett. c), della Direttiva 2011/95 e tale quindi da affrancare il richiedente asilo dall’allegazione e dimostrazione di un profilo individualizzato di rischio.
2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, senza condanna alle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.06.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.04.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.04.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01; Sez. 6 – 3, n. 16921 del 07.07.2017, Rv. 644947 – 01).
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021