Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3766 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6059-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POFI 6, presso lo studio dell’avvocato BACCARO RAFFAELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BERTOLINO STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 32, presso lo studio dell’avvocato PINTO GIUSEPPE POMPEO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3804/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 6/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti B.A. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, in riforma dell’impugnata decisione di primo, ha determinato l’assegno divorzile dovuto dal medesimo in favore di B.S. a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale e ne chiede ora la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, cui resiste l’intimata con controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso – la cui disamina non è preclusa dalle pregiudiziali opposte dal controricorrente, poichè la censura è specifica e consiste nella denuncia di un mero error in procedendo, sicchè, se da un lato, essa ha ad oggetto la valutazione dei documenti prodotti dall’appellante in grado di appello a cui ha proceduto il decidente quantunque tardivi, dall’altro non postula che di detti documenti si ostenda il contenuto – lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. per essere stata consentita la produzione in grado di appello di documenti non prodotti nel pregresso grado di merito.

Il motivo, a fronte del fatto che le dette produzioni sono state eseguite in allegato al ricorso in appello a nulla rilevando l’epoca di formazione dei predetti documenti ove sia osservato il contraddittorio, la cui violazione non è qui però oggetto di lagnanza – è infondato atteso che secondo il consolidato opinamento di questa Corte “nel giudizio di divorzio in appello – che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, (nel testo sostituito ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8) – l’acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali” (Cass., Sez. I, 27/05/2005, n. 11319).

3. Il secondo motivo, inteso a denunciare la nullità dell’impugnata decisione per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, poichè la Corte decidente non avrebbe spiegato nè le ragioni per le quali le produzioni documentali eseguite in grado di appello dalla B. siano state considerate ammissibili nè le ragioni per le quali siano state giudicate invalidanti le patologie affliggenti la stessa, è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Infondata è la prima rimostranza, atteso che secondo il consolidato opinamento di questa Corte “da mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un ” error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto” (Cass., Sez. U, 2/02/2017, n. 2731). E a tanto basta richiamare le ragioni svolte a confutazione del primo motivo di ricorso.

Inamissibile è per contro la seconda rimostranza, intendendosi per suo tramite sindacare il giudizio di fatto e, in particolare, l’apprezzamento delle prove a cui ha proceduto il decidente di merito e che compete in via esclusiva solo al medesimo effettuare.

4. Il ricorso va dunque respinto. Spese alla soccombenza. Non è dovuto il doppio contributo trattandosi di provvedimento esente.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore dello Stato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133) in Euro 1500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dispone l’oscuramento dei dati identificativi delle parti nel caso di pubblicazione della sentenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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