LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30552/2020 proposto da:
S.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Pizzi, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso la sentenza n. 830/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 S.A., cittadino del *****, ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di aver dovuto abbandonare il ***** perché più volte minacciato e aggredito, anche fisicamente, dai cugini, mentre il fratello che aveva sposato una cugina si era abusivamente intestato la casa di famiglia, approfittando anche della sua mancanza di istruzione.
Con ordinanza dell’8.3.2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L’appello proposto da S.A. è stato rigettato dalla Corte di appello di Milano, a spese compensate, con sentenza del 27.3.2020.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso S.A., con atto notificato l’11.11.2020, svolgendo tre motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 7.1.2021 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis.
1.1. Il ricorrente lamenta l’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, nonché motivazione, omessa, apparente, generica, insufficiente per la mancata indicazione delle fonti aggiornate relative al Paese di provenienza.
1.2. Il motivo non si confronta in modo puntuale e specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha respinto il gravame proposto dal richiedente asilo non già per non aver creduto credibile il racconto da lui reso circa la vicenda personale, ma piuttosto per aver ritenuto quest’ultima confinata ad una dimensione meramente privatistica, tale quindi da non giustificare la protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria “individualizzata” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b)) in funzione del rischio corso nel caso di rientro in patria (cfr pag. 4, ultimo capoverso; pag.5, primo capoverso).
Il dovere del giudice di cooperazione istruttoria non viene quindi in considerazione dal momento che il rigetto della domanda è dipeso della non sussumibilità della vicenda personale, così come riferita dal richiedente, nella fattispecie normativa e non già da un mancato sforzo del giudice per suffragare la credibilità e la verosimiglianza del racconto del richiedente asilo.
I principi di razionalità ed economia processuale, non disgiunti dal valore costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e dalle esigenze di sollecita decisione delle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo, avvertita dal Considerando 18 della Direttiva UE 2013/32, spingono evidentemente verso una interpretazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa che vincoli il giudice a effettuare tutte quelle indagini che sono necessarie per l’esame completo e aggiornato della domanda di protezione, così come formulata dal richiedente asilo, e a omettere invece quelle ricerche informative che non sono rilevanti per la pronuncia su di essa.
Quest’ultimo è il caso in cui il giudice ritenga non credibile ex se il racconto del richiedente, intrinsecamente considerato, per le gravi e irrimediabili contraddizioni logiche e cronologiche che lo inficiano, che resterebbero tali in qualsiasi cornice fossero inquadrate; a differenza del caso in cui la valutazione di credibilità non possa essere formulata in modo intrinseco, ma debba essere preventivamente rapportata al contesto sociale, culturale e religioso in cui i fatti narrati si sarebbero verificati.
E’ anche il caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il giudice ritenga che le circostanze narrate dal richiedente asilo non siano riconducibili alle fattispecie normative che danno titolo alla protezione internazionale; anche in tale ipotesi la cooperazione istruttoria è del tutto superflua, alla stregua del fondamentale principio economico frustra probatur quod probatum non relevat.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
2.1. Il ricorrente lamenta promiscuamente l’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria per difetto di motivazione, violazione di legge e omesso esame di un fatto rilevante per il giudizio.
2.2. La Corte di appello ha escluso che il ricorrente avesse dimostrato un significativo radicamento e un’apprezzabile integrazione in Italia, rilevando che l’unico elemento probatorio prodotto era costituto da un contratto di lavoro di neppure due mesi nel 2018 (pag. 5, penultimo capoverso; pag. 6, primo capoverso).
2.3. Il ricorrente a tale valutazione contrappone, in primo luogo, un rapporto di lavoro in corso con la Geltrude s.r.l., peraltro non dedotto né provato nel corso del giudizio di merito e allegato inammissibilmente per la prima volta in sede di legittimità.
In secondo luogo, il ricorrente menziona la giustificazione addotta all’udienza del 10.4.2019 da parte del difensore circa l’assenza del sig. A., impedito da motivi di lavoro, giustificazione peraltro del tutto generica e non sorretta da documentazione alcuna.
In terzo luogo, infine, il ricorrente fa leva su di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato presso l’azienda agricola R., riferito peraltro in modo non autosufficiente e idoneo a dimostrare la diversità di questo rapporto rispetto a quello esplicitamente valutato e ritenuto troppo poco consistente e quindi irrilevante dalla Corte territoriale.
Il motivo deve quindi essere rigettato anche nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n. 24413, che ha affermato il seguente principio di diritto ” In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento Ric. 2020 n. 10188 sez. SU – ud. 2505-2021 -24- al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, senza condanna alle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.06.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.04.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.04.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01; Sez. 6 – 3, n. 16921 del 07.07.2017, Rv. 644947 – 01).
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importato a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021