LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6853-2019 proposto da:
F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato REPACI ALESSANDRA;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSARO GIOVANNI FRANCESCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 491/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 07/11/20, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti F.E. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Potenza ne ha confermato la condanna in primo grado al pagamento in favore dell’ex coniuge C.R. della metà delle somme impiegate dal F. per l’acquisto, in epoca successiva allo scioglimento della comunione legale, di un’abitazione e ne chiede la cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso illustrati pure con memoria.
Al gravame resiste l’intimata con controricorso seguito da memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. stante la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte decidente avrebbe, da un lato, ritenuto determinante ai fini della prova del credito della C. il preliminare di vendita e dall’altro avrebbe condiviso i dubbi circa l’attendibilità delle quietanze ad esso allegate, essendo esse di data successiva al preliminare, nonchè l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali le contestazioni al riguardo sarebbero state giudicate inammissibili.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli art. 116 c.p.c. e 177 c.c. stante la riconduzione della specie in discorso, operata dalla Corte decidente sul rilievo di una valutazione imprudente della prova e quindi di un’errata ricostruzione del fatto, all’ipotesi della comunione de residuo piuttosto che a quella della comunione degli acquisti.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., stante l’accollo all’appellante dell’onere negativo di provare l’insussistenza della comunione riguardo alle somme reclamate dall’ex coniuge.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., stante il travisamento delle prove in cui è incorsa la Corte decidente nel ritenere probante del credito reclamato il preliminare di acquisto, nell’attribuire un significato opposto agli assegni emessi sul proprio conto corrente dal F. e nell’ignorare gli effetti della convenzione stipulata dagli ex coniugi ai sensi dell’art. 215 c.c..
3. Nel rigettare il gravame avanti a sè la Corte d’Appello ha dato atto che, poichè “è incontestato che in regime di comunione dei beni F. E. versò 1. 128.000.000… con assegni tratti sul proprio conto corrente per l’acquisto di una casa, ne consegue che le somme devono considerarsi appartenenti alla comunione o meglio cadute in comunione, indipendentemente dalla mancata percezione di redditi da parte di C.R., laddove al contrario sarebbe stato onere di F.E. dimostrare la provenienza da fonte personale e quindi sottratta alla condivisione di quelle somme”.
Su questa premessa ha inteso regolare la fattispecie alla luce del principio secondo cui “il denaro rinvenuto al momento dello scioglimento della comunione, qualora costituisca provento dell’attività separata di ciascuno (o di uno) dei coniugi, è oggetto della comunione in via assoluta ai sensi dell’art. 177 lett. c)”, traendo da ciò la conclusione che “è fondato il diritto di credito dell’appellata al rimborso pro quota di quella somma”.
4. L’enunciato, nella sua prima parte, riflette un’affermazione in diritto da tempo smentita dalla giurisprudenza di questa Corte, dell’avviso che per il principio eccerpibile dall’art. 177, lett. c), c.c., in guisa del quale la comunione de residuo si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettivamente sussista nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi, sono esclusi dalla comunione legale “i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione” (Cass., Sez. I, 8/02/2006, n. 2597).
Esso, peraltro, racchiude in sè un accertamento in fatto che rende distonica la conclusione in diritto maturata dalla Corte d’Appello e rende fondata la contestazione che il F. declina con il secondo motivo di ricorso. Ed invero se, come accertato dal decidente, è incontestato che in vigenza del regime di comunione legale il F. ebbe a disporre di risorse proprie e se, come detto, la comunione de residuo è ravvisabile solo in relazione ai proventi non consumati sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, l’uno e l’altro elemento escludono che possa applicarsi l’art. 177, lett. c), c.c. Da un lato, infatti, i proventi realizzati da ciascuno dei coniugi in vigenza del predetto regime non confluiscono immediatamente in comunione ed il percettore, assolti i doveri di contribuzione, è perciò libero di disporne, dall’altro, essendone avvenuta la consumazione, essi non sono più sussistenti al momento dello scioglimento della comunione e dunque nessun diritto de residuo può accampare su di essi l’altro coniuge.
Il diverso ragionamento della Corte decidente si mostra perciò viziato dal denunciato errore di sussunzione poichè muove da una ricognizione in fatto (avere il F. disposto di somme proprie in costanza del regime di comunione) che non si concilia con l’affermazione in diritto (sussistere il diritto di credito de residuo della C.), postulando essa che i proventi conseguiti dal F. fossero sussistenti al momento dello scioglimento della comunione e che non fossero stati altrimenti consumati in precedenza.
5. Accogliendosi perciò il secondo motivo di ricorso, restano conseguentemente assorbite, in quanto logicamente subordinate, le ulteriori doglianze esternate con gli altri motivi di ricorso.
6. Cassata perciò l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Potenza che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Dispone l’oscuramento dei dati identificativi delle parti nel caso di pubblicazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021