LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11249/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente principale e intimato successivo –
contro
Studio legale associato avv. Marcello De Marini e avv. Anna Rosa Cazzella, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, con l’avv. Marcello De Marini e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marianna Dionigi n. 43;
– controricorrente e ricorrente successivo –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia, Sez. staccata di Lecce, n. 75/23/2013 pronunciata 1101 marzo 2013 e depositata l’08 marzo 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
1. La contribuente, associazione professionale costituita da due avvocati, Marcello De Marini e Anna Rosa Cazzella, anche coniugi in regime di comunione legale dei beni, insorgeva con ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria ai fini IRAP per l’anno d’imposta 2001 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.
2. Il giudizio di primo grado esitava in senso favore all’associazione professionale, avendo il Collegio di prime cure ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.
3. Promosso appello da parte dell’Ufficio, nelle more dell’udienza pubblica i professionisti chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere avendo estinto il debito erariale. Alla definizione agevolata si opponeva però l’Ufficio sul presupposto della natura della cartella impugnata, quale atto di mera riscossione. L’associazione professionale contribuente impugnava pertanto anche il diniego opposto alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018.
4. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello principale promosso dall’Ufficio, dopo aver rigettato il ricorso promosso dalla contribuente avverso il diniego della definizione agevolata.
5. Ricorre per la cassazione in via principale l’Avvocatura generale dello Stato, cui resiste l’associazione professionale con tempestivo controricorso e cui oppone, a sua volta, distinto ricorso per cassazione avverso il diniego di definizione agevolata della lite rispetto al quale il patrono erariale rimane intimato.
6. All’udienza del 20.10.2020 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del ricorso principale a quello distinto avverso il diniego opposto alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018, avendo la definizione di quest’ultimo natura pregiudiziale.
7. In prossimità dell’odierna adunanza camerale la parte privata ha depositato memoria.
CONSIDERATO
1. Va esaminato in via preliminare il ricorso proposto dallo Studio legale associato avverso il diniego di definizione agevolata della lite.
1.1 Con il primo motivo il contribuente denunzia la violazione dell’art. 137 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Segnatamente, deduce la nullità e/o l’inesistenza della notifica del diniego opposto per essere stato quest’ultimo notificato all’avv. Anna Rosa Cazzella in qualità di soggetto che agisce per conto di altri anziché al difensore costituito avv. Marcello De Martini, con conseguente violazione delle norme in materia di notificazione degli atti processuali, applicabili anche al diniego di definizione agevolata.
La doglianza è infondata.
2. Dall’epigrafe della sentenza impugnata risulta che l’associazione professionale fosse difesa, in grado di appello, da ambedue i procuratori avv. Anna Rosa Cazzella e avv. Marcello De Martini, tanto che il ricorso per cassazione promosso dall’Avvocatura dello Stato risulta essere stato notificato presso il loro studio, senza che alcuna eccezione sia stata sollevata sul punto. Legittima era dunque la notifica eseguita all’avv. Anna Rosa Cazzella, co-procuratore nel giudizio di secondo grado.
3. Con il secondo motivo l’associazione contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 2018 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3.1 In particolare denunzia l’illegittimità del diniego notificatole riguardo all’istanza di definizione agevolata della lite assumendo che l’impugnazione, da parte della contribuente, della cartella di pagamento nell’originario giudizio non può considerarsi come lite avente ad oggetto un mero atto di riscossione dovendo la cartella, quantunque emessa a seguito di controllo cartolare, considerarsi l’atto col quale per la prima volta la contribuente è stata resa destinataria di una nuova pretesa impositiva, concernente la contestazione e irrogazione delle sanzioni, in ragione del mancato versamento delle imposte indicate come dovute dalla parte medesima nella dichiarazione sottoposta a controllo automatizzato.
Il motivo di ricorso è fondato.
4. Occorre premette che tra le parti è già intervenuta la pronuncia di questa Corte n. 1154 del 21.01.2021 con cui, in aderenza all’orientamento espresso, tra le altre, dalla precedente sentenza n. 25519/2019, era stata confermata la legittimità della cartella esattoriale emessa in relazione all’anno 2006 poiché “.. il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, che non si fonda su un accertamento discrezionale dell’Amministrazione, bensì, avendo riguardo a versamenti non effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione (Cass. 5. Sez. 5, 13/03/2019, n. 7099; conf. Cass. Sez. 5, 10/10/2019, n. 255:19).”.
5. Nondimeno, la questione oggetto del presente giudizio è stata successivamente sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 18298 del 25.06.2021 hanno invece ritenuto di aderire al diverso orientamento secondo cui “… l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata opposto dall’Amministrazione finanziaria è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 3, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018. A ciò consegue l’assorbimento dei motivi addotti a sostegno del ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – che, giudicando nel merito della pretesa impositiva, aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole. L’estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto” (Cfr. Cass., SS.UU. n. 18298/2021).
6. In conclusione, il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria è fondato e va accolto, cui consegue l’assorbimento dei motivi di ricorso svolti dal patrono erariale con il ricorso principale e la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
7. In conclusione, va accolto il ricorso dell’associazione professionale promosso avverso la definizione agevolata e deve essere dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’associazione professionale promosso avverso il diniego della definizione agevolata e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021