LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33165-2019 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO N. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CANTINELLI;
– ricorrente –
contro
B.P., in proprio ed in qualità di erede di B.M., B.R., in proprio ed in qualità di erede di B.M., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BERNARDO NETO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1846/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
che:
1. – A.M. ha stipulato un preliminare di compravendita di immobile con B.P. e B.R., ma poiché è emerso che sull’immobile gravava pignoramento in danno del comproprietario B.R., le parti convennero un rinvio per la stipula del definitivo, dando incarico ad un geometra di verificare se vi fossero altri impedimenti alla stipula, di carattere tecnico: l’immobile era infatti allo stato rustico e doveva essere ultimato. Emerse allora una difformità che andava sanata.
Il promissario, A.M., si sobbarcò la spesa relativa, formalmente effettuata dai promittenti venditori.
Tuttavia, con il suo accordo, non formalmente espresso, il definitivo venne stipulato con due diversi acquirenti, che non sono parte in questo giudizio.
2. – A. ha agito nei confronti dei B. per il recupero delle spese di sanatoria, con una azione fondata sia sul relativo patto che sull’arricchimento ingiustificato. Il Tribunale ha accolto la domanda di rifusione delle spese sostenute dal promissario acquirente per rendere l’immobile conforme alla normativa.
Invece, la Corte di Appello ha escluso la legittimazione attiva del ricorrente, ed ha altresì escluso l’arricchimento ingiustificato.
3. – Ricorre A. con due motivi. V’e’ controricorso di B.P. e B.R..
CONSIDERATO
che:
4. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 99,100,113 e 116 c.p.c., e dell’art. 1720 c.c..
La sentenza impugnata ha ritenuto che, una volta risoltosi il contratto preliminare tra A. e i B., il primo non avesse più alcuna pretesa da far valere nei confronti dei secondi, e del resto, egli non aveva compiutamente contestato l’eccezione del suo difetto di legittimazione passiva.
Il ricorrente contesta questa ratio, sostenendo non solo di avere contestato l’eccezione suddetta, ma altresì di avere dimostrato di aver sostenuto le spese, e di agire non già in base al definitivo contratto di compravendita, di cui non era più parte, bensì in base all’accordo con cui si era obbligato al pagamento delle spese.
Il motivo è infondato, ma la motivazione va corretta.
Intanto, alcun rilievo può avere la circostanza per cui l’eccezione di difetto di legittimazione attiva non è stata sufficientemente contestata, per due motivi: il primo è che quell’eccezione è invero nient’altro che una mera difesa (da ultimo Cass. n. 3765/2021), che non ha determinato acquiescenza; la seconda è che la Corte di Appello ha comunque deciso nel merito di tale eccezione, come se il difetto di contestazione conseguentemente non vi fosse.
E’ errata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che il ricorrente non abbia titolo per far valere quel suo diritto in quanto, trattandosi di un’azione fondata sul contratto- definitivo- quell’azione spetta solo alla parte contrattuale, ed il ricorrente non è tale, essendosi risolto il preliminare da lui stipulato.
Questa motivazione è infondata, in quanto il ricorrente non agisce in base al contratto definitivo, di cui non è stato parte, né agisce in base ad un diritto che la legge riconosce al contraente (garanzia per vizi ed evizione, o altro), ma agisce in base ad un patto autonomo, concluso mentre era ancora valido ed efficace il preliminare, in base al quale egli avrebbe anticipato le somme necessarie ad eliminare la difformità edilizia, somme formalmente spese dai proprietari, promittenti venditori ma dal ricorrente sostanzialmente corrisposte.
Dunque, sia la circostanza che il preliminare è stato poi risolto, sia la circostanza che il definitivo è stato stipulato da altri sono del tutto irrilevanti, in quanto il titolo in base al quale agisce il ricorrente è diverso sia dall’uno che dall’altro accordo contrattuale.
E tuttavia, il problema è proprio l’esatta natura di questo titolo, o meglio il contenuto dell’accordo posto a base della pretesa di rimborso, poiché non risulta in alcun modo se la spesa per la sanatoria, o per la eliminazione delle difformità, è stata effettuata dal ricorrente nel proprio interesse (ferma restando la formale corresponsione da parte del proprietario del bene), in quanto promissario acquirente del bene, oppure se invece l’accordo era nel senso di una mera anticipazione delle somme da parte dell’ A., salvo il suo diritto di ripetizione.
Non è detto alcunché di tale accordo, al di là di ogni altra circostanza relativa alla prova dell’accordo stesso, e dunque non è possibile stabilire il diritto alla ripetizione vantata.
5. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c.. Il ricorrente ritiene ingiusta la condanna alle spese, in ragione del fatto che il giudice di appello non ha tenuto conto del comportamento dei venditori, giudicato scorretto.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha fatto applicazione della regola di soccombenza, che non imponeva di tener conto del comportamento, quale poi fosse non è chiaro- dei promittenti venditori.
6. – Il ricorso va pertanto rigettato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 4000,00 Euro di spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021