Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37710 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7322-2021 proposto da:

L.R., P.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASAL SELCE, 441/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLINA FARAONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

CENTRO DI CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE S. MICHELE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 351/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA /TEIERE, depositata il 18/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. GORGONI MARILENA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARDINO ALBERTO che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

RILEVATO

che:

L.R. e P.D. ricorrono per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 351/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, resa il 18 febbraio 2021 e comunicata e pubblicata il 19 febbraio 2021, con cui il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a favore di quella della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18 settembre 2019, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice competente.

A tal fine i ricorrenti prospettano che:

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ingiunto, con decreto n. 2125/2019, al Centro di Chirurgia Cardiovascolare S. Michele SRL, di corrispondere loro la somma di Euro 20.000,00, al netto delle spese, quale importo del credito di cui erano divenuti cessionari.

– Il Centro ingiunto proponeva opposizione, eccependo, per quanto qui interessa, l’incompetenza per materia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore di quello di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.

– Nell’udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale accoglieva l’eccezione di incompetenza, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b), osservando: i) che la società opponente, essendo una SRL, rientrava tra le società di cui al Libro V, titolo V, capo VII c.c., cui si riferisce la competenza delle sezioni specializzate; ii) che la pretesa creditoria, oggetto del decreto ingiuntivo, era da considerarsi strettamente connessa ed avente un diretto legame con il precedente trasferimento delle quote della società da L.R. e P.D. a G.V., richiamato dall’art. 9 del Protocollo d’intenti finalizzato al corretto adempimento della scrittura privata del 19 luglio 2013. Con esso L.R. e P.D., premesso che G.V. aveva acquistato il 100% delle quote della società, disciplinavano sia il trasferimento delle quote sia le modalità di pagamento, chiarendo che tutti i proventi scaturenti dai procedimenti in corso e avviati a nome della società erano da intendersi a favore degli alienanti. Con il Protocollo d’intenti, stipulato successivamente, che rideterminava alcuni profili della precedente scrittura privata, le parti chiarivano che i L.- P. avevano diritto non solo ad Euro 4.000.000,00, quale corrispettivo del trasferimento, ma anche ai crediti maturati dalla società, regolati dall’art. 9. Il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto proprio l’adempimento dell’obbligo di cessione da parte di G.V., rappresentante legale del Centro di Chirurgia Cardiovascolare S. Michele SRL, dei crediti maturati dalla società; iii) che era irrilevante che le parti dei tre negozi fossero parzialmente diverse, ricorrendo un collegamento negoziale tra i tre negozi, essendo finalizzati a dare attuazione al trasferimento delle partecipazioni societarie;

iv) che quando il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b), si riferisce ai diritti inerenti non intende solo quelli riguardanti l’organizzazione e il funzionamento della struttura societaria;

v) che il giudice naturale era da individuarsi nel Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa; vi) che era da escludersi la dedotta violazione dell’art. 6 comma 3 del Trattato sull’Unione Europea, perché il giudizio terminava con una pronuncia di incompetenza e non di inammissibilità.

Ha presentato memoria difensiva il Centro di Chirurgia Cardiovascolare S. Michele SRL.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore, Dott. Alberto Cardino, ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese.

CONSIDERATO

che:

1. Secondo i ricorrenti, il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto di non essere competente perché la cessione del credito oggetto della controversia aveva un legame con il previo trasferimento di quote societarie, traendo spunto dall’art. 9 della scrittura privata denominata Protocollo d’intenti finalizzato al corretto adempimento della scrittura privata del 19 luglio 2013, contenente Patti aggiunti agli atti di trasferimento delle quote della CCC S. Michele Srl, la quale, invece, non avrebbe dovuto essere considerata rilevante, in quanto il petitum era basato sulla scrittura privata di cessione del credito, e non sui patti aggiunti. In particolare, i ricorrenti insistono sulla circostanza che la controversia aveva ad oggetto solo il recupero della somma oggetto della cessione, non attratta alla competenza della sezione specializzata delle imprese, perché quest’ultima riguarda le cause ed i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti.

2. Deve osservarsi che la ricorrenza di un collegamento diretto tra l’oggetto della controversia ed i rapporti societari e le partecipazioni sociali è stato oggetto di un accertamento operato dal Tribunale di Siracusa nell’ordinanza impugnata che i coniugi L.- P. tentano di confutare, insistendo sul fatto che sia il petitum che la causa petendi non avevano ad oggetto né il trasferimento delle quote societarie né diritti inerenti alle stesse, ma solo il recupero del credito ceduto, ma omettono di confrontarsi: i) con quanto statuito dal Tribunale circa la ricorrenza di un collegamento, benché atipico, tra la cessione del credito ed il trasferimento delle quote, visto che si trattava di realizzare un fine unitario dettato dal trasferimento (così come interamente regolato) delle partecipazioni societarie (p. 8 della sentenza); ii) con la giurisprudenza di questa Corte che, quanto ai diritti inerenti, intende non solo quelli inerenti alle partecipazioni societarie, cioè al trasferimento delle stesse, ma tutti quelli nascenti dai negozi di trasferimento. Come precisato dal Tribunale, che dimostra di essere in piena sintonia con la giurisprudenza di legittimità, la competenza del Tribunale delle imprese comprende ogni res litigiosa anche solo connessa al sinallagma genetico e funzionale di un contratto avente ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali (p. 8).

Mette conto, in aggiunta, rilevare che L.R. e P.D. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza (Rg. n. 5680-2019) nei confronti della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 64/2020, che aveva dichiarato, a norma del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b), come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 27 del 2012, la sua incompetenza a decidere la controversia, per essere, in realtà, competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, perché il credito per il quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo aveva la sua fonte in negozi intervenuti con riguardo ad una partecipazione sociale e che, dunque, la controversia sulla loro esistenza doveva essere considerata come relativa a negozi aventi ad oggetto partecipazioni sociali, trattandosi di diritti ad esse inerenti.

Questa Corte, con la decisione n. 20365 del 16/07/2021, ha rigettato il ricorso, ribadendo che “ai fini della competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, l’uso della particella disgiuntiva “o”, che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti”, dev’essere intesa non già nel senso che la norma abbia voluto riferirsi ai soli diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè i diritti del socio che discendono dalle stesse) bensì nel senso che tali diritti siano anche quelli nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto le partecipazioni sociali (…). Ciò significa che, una volta intervenuta la cessione di partecipazioni sociali, il diritto del cedente al pagamento del prezzo lì convenuto costituisce un diritto inerente al relativo atto e che la controversia ad esso relativa è senz’altro riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa. Il riferimento ai diritti inerenti contenuto nel D.Lgs. n. 168 cit., art. 3, comma 2, lett. b), dev’essere, in definitiva, interpretato nel senso che tale norma alluda (anche) ai diritti conseguenti agli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, per cui la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa sussiste tutte le volte in cui la controversia abbia ad oggetto non solo la validità e l’efficacia dell’atto di cessione della partecipazione sociale (ovvero i diritti sociali ad essa inerenti) ma anche, come è accaduto nel caso in esame, il credito del venditore della partecipazione societaria al pagamento del relativo prezzo”.

Per concludere, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria ha avuto indiscutibilmente origine, come accertato dal Tribunale, dai contratti con i quali le parti hanno, per un verso, pattuito il trasferimento di partecipazioni sociali di cui i cedenti erano titolari, e, per altro verso, stabilito il prezzo di tale cessione nonché le modalità e i tempi del relativo pagamento. Dalla memoria dei ricorrenti, con cui si ribadiscono gli argomenti già spesi nel ricorso, non emergono ragioni per addivenire ad una conclusione diversa. Deve quindi rigettarsi il ricorso e dichiararsi che la competenza spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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