Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37715 del 01/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18386/2017 R.G., proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’avv. Matteo De Paoli, e dall’avv. Paolo Spalletta, con domicilio eletto in Roma, Via Labicana n. 58;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Patrizia De Troia, e Guido Crapanzano, con domicilio eletto in Roma, Via Nazionale n. 91;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 335/2017, pubblicato il 13.1.2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.7.2021 dal Consigliere Dot. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 30.9.2014, la Banca d’Italia ha irrogato a S.L., componente del Consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank, la sanzione pecuniaria di Euro 142.500,00 ai sensi del D.Lgs. n. 395 del 1993, art. 45 sulla base delle seguenti contestazioni: (a) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni dell’istituto di credito; b) carenze nel processo del credito; c) posizioni ad andamento anomalo e previsione di perdite non segnalate all’organo di vigilanza; d) inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza.

Il ricorrente ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Roma, eccependo il difetto di motivazione del provvedimento, la violazione dei diritti di difesa, la genericità delle contestazioni, l’assenza di colpevolezza, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti e l’eccesiva gravosità della sanzione.

La Banca d’Italia si è costituita ritualmente insistendo per la conferma della sanzione.

Acquisita documentazione ed esaurita la trattazione, la Corte d’appello ha respinto l’opposizione, regolando le spese.

Secondo il giudice distrettuale, la contestazione non poteva ritenersi generica per il fatto di non indicare gli addebiti specificamente mossi al ricorrente, essendo in discussione la condotta dell’organo collegiale nel suo insieme e venendo in rilievo irregolarità attinenti alla complessiva gestione dell’istituto di credito, questioni su cui l’opponente era stato in grado di controdedurre dettagliatamente, a riprova della specificità dell’atto di incolpazione.

Il decreto, dopo aver premesso che in materia sanzionatoria, compete sempre al sanzionato la prova di eventuali circostanze esimenti, ha evidenziato che l’assenza di adeguati presidi di controllo aveva consentito il perpetuarsi per anni di gravi irregolarità gestorie, dando luogo non già ad occasionali disfunzioni organizzative, ma ad un sistema operante da tempo in danno della clientela, situazione rispetto alla quale il ricorrente si era attivato per assumere informazioni ed aveva collaborato con la polizia solo dopo che i diretti responsabili erano stati indagati in sede penale.

La pronuncia ha evidenziato che in realtà il Consiglio di amministrazione aveva totalmente abdicato al proprio compito di controllo, aveva acriticamente avallato le scelte organizzative adottate dalla banca controllante, sottoscritto in modo acritico le stesse segnalazioni interne predisposte dalla direzione generale, rinunciando a prender contezza dei criteri seguiti per la valutazione delle posizioni creditorie e per la loro classificazione.

In questo quadro, era irrilevante che le irregolarità si perpetuassero da epoca anteriore alla nomina del ricorrente a componente del CDA o che nessun rilievo fosse stato formulato in precedenti ispezioni della Banca d’Italia, poiché – ha osservato la Corte di merito – “il processo di gestione delle posizioni creditizie inerenti ai rapporti di durata non si esaurisce nel momento della concessione e dunque non vi è alcuna giustificazione per la scarsa incisività dell’attività di revisione e per le carenze di monitoraggio.”

Neppure valeva come esimente il fatto che la banca risentisse di un vincolo operativo determinato dal suo inserimento nel gruppo austriaco Hypo Alpe Bank, non potendo giustificarsi la rinuncia ad esercitare le prerogative proprie dell’organo amministrativo.

Infine, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la sanzione, sia perché applicata in misura inferiore ai valori medi, sia perché proporzionata alla gravità delle violazioni e ai riflessi delle violazioni sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale dell’azienda.

La cassazione del decreto è chiesta da S.L. con ricorso in sette motivi.

La Banca d’Italia resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1,L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 262 del 2005, art. 24 e del par. 1.3. delle disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, lamentando che la contestazione non conteneva alcun riferimento a presunte violazioni commesse direttamente dal ricorrente e non individuava neppure le singole norme violate, contenendo solo un generico rinvio ad interi corpi normativi, rendendo impossibile verificare se il provvedimento rispettasse il principio di legalità in materia di sanzioni amministrative. Tali lacune non potevano ritenersi sanate dalla presentazione di memorie difensive specifiche da parte dell’incolpato.

Il provvedimento opposto non terrebbe poi conto del fatto che, durante il periodo ispettivo, lo S. ricopriva la carica di amministratore delegato.

Il motivo è infondato.

Non sussiste alcun dubbio che la sanzione sia stata elevata a carico del ricorrente quale componente del consiglio di amministrazione, in relazione a violazioni consumate tra il ***** ed il ***** e perciò risalenti ad epoca anteriore alla sua nomina ad amministratore delegato della Banca, avvenuta solo nel corso dell’ispezione (cfr. decreto, pag. 2).

La carica assunta ex post non poteva incidere né sulla sussistenza delle violazioni, né sulla congruità del trattamento sanzionatorio, venendo esclusivamente in rilievo la responsabilità derivante dalla violazione dei doveri di controllo e di organizzazione che gravano sul Consiglio di amministrazione (e sui singoli consiglieri) e non già da infrazioni riconducibili all’esercizio delle funzioni che competono all’amministratore.

1.1. La mancata individuazione – nel provvedimento sanzionatorio – delle condotte illecite imputabili individualmente ai singoli consiglieri non poteva tradursi nell’illegittimità della sanzione, essendo sufficiente che il provvedimento individuasse le violazioni imputabili all’intero CDA.

Nello specifico l’illecito era – difatti – riconducibile alle modalità con cui il Consiglio nel suo insieme aveva esercitato le funzioni di controllo e di organizzazione, essendo l’attività dell’organo collegiale imputabile in capo a ciascun componente in mancanza di prova che i singoli si fossero diligentemente attivati, assolvendo al dovere di agire informati con riferimento ai singoli settori dell’attività bancaria in cui si erano manifestate criticità, in modo che fosse impedita la commissione delle gravi violazioni emerse in sede ispettiva.

Difatti, la responsabilità individuale dei singoli componenti degli organi collegiali degli istituti di credito, lungi dal porsi in contrasto con la “ratio”, i principi regolatori (tra cui il carattere personale della responsabilità) e le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative, discende dall’applicazione della disciplina del concorso di persone nell’illecito amministrativo ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 5 secondo cui quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione di legge, salvo che sia diversamente stabilito (cfr. L. n. 689 del 1981, art. 5). La pena pecuniaria è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell’illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l’evento punito costituisce il risultato (Cass. 21797/2006; Cass. s.u. 20934/2009; Cass. 2406/2016 in tema di responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione).

Il provvedimento sanzionatorio indicava – inoltre – le norme di legge e le istruzioni di vigilanza violate, con modalità che la Corte di merito ha ritenuto del tutto idonee a porre il ricorrente in condizione di esercitare compiutamente le attività difensive, coerentemente con il principio secondo cui l’atto di contestazione immediata e quello di notificazione degli estremi della violazione, in assenza di specifiche previsioni delle leggi che disciplinano le singole materie, devono contenere indicazioni sufficienti ad assicurare, fin dalla fase del procedimento amministrativo che precede l’emissione del provvedimento finale, la tempestiva difesa dell’interessato (Cass. 2767/1996).

L’obbligo di contestare la violazione, prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 è posto a tutela del diritto di difesa e deve ritenersi osservato pur in presenza nel relativo verbale di errori od omissioni circa l’individuazione della norma di legge applicabile, ove non risulti che gli errori abbiano in concreto leso il diritto dell’intimato di esercitare le facoltà accordategli dal successivo art. 18 (Cass. 352/1990; Cass. 6621/1997; Cass. 13221/2003, Cass. 7123/2006; Cass. 1412/2007).

L’accertamento della completezza della contestazione integra – in ogni caso – un apprezzamento incensurabile poiché logicamente motivato anche sulla base della constatazione che il ricorrente aveva avuto modo di replicare “nel merito dei rilievi contestati” e che, nel corso del procedimento la Banca d’Italia aveva puntualmente replicato alle controdeduzioni del ricorrente per ciascuna delle irregolarità riscontrate, facendo salvi i principi del contraddittorio e i diritti di difesa dell’interessato (cfr. decreto pagg. 2 e 3).

2. Il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e del par. 1.5. delle disposizioni di vigilanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che il provvedimento sanzionatorio difetterebbe della necessaria formulazione del giudizio di colpevolezza a carico del ricorrente.

Si lamenta inoltre che la Banca d’Italia non abbia neppure preso in esame le argomentazioni difensive dell’opponente sia in relazione alle singole contestazioni, sia riguardo al fatto che le violazioni fossero in realtà addebitabili al solo amministratore delegato e che nessuna irregolarità fosse stata rilevata in occasione di precedenti ispezioni da parte della Banca D’Italia.

Il motivo è infondato.

Si è già detto che le singole violazioni rilevate dagli organi ispettivi erano addebita bili ai singoli componenti del CDA a titolo di concorso. Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie dell’illecito amministrativo è inoltre ricalcata su quella dei reati penali contravvenzionali.

La L. n. 689 del 1981, art. 3 prescrive che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando sull’incolpato la prova dell’inesigibilità della condotta volta ad impedire la violazione (Cass. s.u. 20930/2009).

Anche le ipotesi regolate dal D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 144 e ss. contemplano illeciti cd. “di mera trasgressione”, nel senso che l’azione, esaurendosi nella oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, si identifica con la condotta inosservante (cd. suitas), che è neutra sotto l’ulteriore profilo del dolo o della colpa del responsabile (Cass. 9546/2018).

L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria resta quindi a carico dell’Amministrazione (Cass. 1921/2019), ma, nel caso dell’illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la dimostrazione dell’elemento oggettivo dell’illecito, comprensivo della “suità” della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l’evento.

In definitiva, la Banca d’Italia, anche in base ai principi ricavabili dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 era tenuta unicamente a dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre i consiglieri di amministrazione, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spettava a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva idonea a scongiurare la commissioni di irregolarità (Cass. 22848/2015).

Sulla scorta di tali argomentazioni – già sostenute da questa Corte anche con riferimento a sanzioni amministrative ritenute di natura penale – non è legittimo neppure ravvisare un contrasto della disciplina interna con la presunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 6, comma 2 CEDU (Cass. 1529/2018).

2.1. Il decreto impugnato dà – in definitiva – puntualmente conto della sussistenza delle violazioni, avendo evidenziato la sostanziale inattività del Consiglio nell’esercizio delle funzioni di controllo e di monitoraggio della regolarità della gestione, l’appiattimento sulle indicazioni della direzione generale e della sede centrale senza alcun approfondimento o vaglio critico, la mancata adozione di misure organizzative e il mancato allestimento di presidi volti ad impedire possibili illeciti.

La circostanza che l’amministratore delegato avesse volutamente occultato le molteplici irregolarità gestionali e tenuto il CDA all’oscuro dell’insufficiente grado di trasparenza nei rapporti con la clientela appare oggettivamente ridimensionata e comunque non munita di efficacia esimente, sulla scorta del rilievo attribuito dalla pronuncia alla gravità delle carenza organizzative e alla presenza di plurimi segnali di allarme in presenza dei quali non era stata avviata alcuna seria verifica, né erano stati adottati strumenti per far cessare l’andamento anomalo della gestione (cfr. decreto, pag. 5).

Questa Corte ha inoltre precisato che, nello specifico settore delle attività bancarie o di intermediazione finanziaria, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni, nonché dell’organizzazione societaria e dei controlli interni, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, lett. b) e d), e le disposizioni attuative, dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al Consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative).

Questi ultimi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni.

Tale dovere, sancito dall’art. 2381 c.c., commi 3 e 6, e dall’art. 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero Consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività della banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare efficacemente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri di direttiva o avocazione riguardo alle attività rientranti nella delega (Cass. 2737/2013; Cass. 17799/2014; Cass. 18683/2014; Cass. 5606/2019; Cass. 24851/2019).

Tutte le violazioni contestate riguardavano, come detto il periodo in cui il ricorrente aveva ricoperto il ruolo di componente del CDA e la sua responsabilità non poteva essere esclusa neppure con riferimento alle posizioni dei clienti costituite in precedenza, dato l’obbligo di costante monitoraggio dell’andamento dei rapporti di durata cui sono chiamati gli organi della banca.

Quanto al rilievo della condotta collaborativa tenuta dall’opponente, il decreto ha evidenziato come solo tardivamente – dopo che erano emerse le condotte di malversazione e le plurime irregolarità gestionali – lo S. aveva cooperato con gli organi inquirenti ed ispettivi, reputando motivatamente che ciò non attenuasse il grado di responsabilità dell’opponente, non potendo quindi incidere neppure sulla entità della sanzione (cfr. decreto, pag. 5).

3. Il terzo motivo lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 11 e del par. 1.6. delle disposizioni di vigilanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il provvedimento sanzionatorio difetterebbe del necessario riferimento ai criteri di quantificazione della sanzione e non conterrebbe alcun effettivo apprezzamento del grado di responsabilità e delle condizioni personali ed economiche dello S., non avendo tenuto conto della collaborazione prestata dal ricorrente affinché emergessero le disfunzionalità dell’organizzazione dell’istituto bancario. Non sarebbe pertinente il richiamo operato dalla Corte distrettuale ai principi espressi dalla sentenza di legittimità n. 6778/2015 in merito al potere del giudice di valutare autonomamente la congruità della sanzione, avendo essa attinenza ad un dato normativo diverso e ad un caso di accoglimento solo parziale dell’opposizione.

Neppure tale censura è meritevole di accoglimento.

L’intero contenuto della decisione evidenzia, con argomentazioni ampiamente sviluppate e logicamente motivate, la gravità dei fatti denunciati, specie per quanto concerne l’alterazione degli algoritmi per il calcolo degli interessi, la perpetuazione delle condotte illecite per un rilevante lasso temporale, l’inadeguatezza o l’assenza di procedure di controllo, a conferma di prassi operative irregolari non occasionali, ma elevate a sistema di gestione della banca e rese possibili dal mancato allestimento di meccanismi di controllo.

E’ pure evidenziato dalla Corte di merito come il Consiglio di amministrazione avesse sostanzialmente abdicato alle proprie funzioni di controllo, limitandosi ad avallare acriticamente le segnalazione della direzione e a recepire le indicazioni operative della società capogruppo, nonostante i plurimi segnali di allarme già palesatisi da anni ed il significativo incremento dei reclami della clientela.

Non meno pertinente è l’evidenziazione del notevolissimo danno economico e della rilevante incidenza delle violazioni sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale dell’azienda bancaria, assunta a supporto della ritenuta congruità della sanzione applicata (cfr. decreto, pag. 9).

Proprio tali evidenze giustificavano, secondo il prudente apprezzamento del giudice distrettuale, l’applicazione di una sanzione pecuniaria comunque inferiore ai valori medi, senza che si legittimassero ulteriori riduzioni in favore del ricorrente.

In definitiva, la valutazione della congruità della sanzione alla stregua dei criteri previsti dalle disposizioni di vigilanza risulta motivatamente fondata sull’accordata prevalenza all’entità del danno, alla durata delle condotte illecite, all’insufficienza (e, in taluni settori operativi della banca, alla totale carenza) del sistema dei presidi e dei controlli preventivi, alla capacità di cogliere i plurimi segnali di allarme e alle modalità di esercizio delle funzioni tipiche del ruolo rivestito, non senza apprezzamento della specifica condotta dello S., che – con logico apprezzamento in fatto – la pronuncia ha ritenuto inidonea a determinare un’attenuazione della reazione sanzionatoria.

4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, ai fini della quantificazione della sanzione, l’attività rimediale posta in essere dal ricorrente per rimuovere le conseguenze dannose.

Il motivo è infondato.

L’impianto argomentativo della decisione evidenzia in modo compiuto l’apprezzamento di congruità della sanzione e i presupposti della decisione, a conferma della insussistenza – anche sotto tale profilo – della violazione denunciata, ciò specie tenendo conto che l’asserito sforzo collaborativo del ricorrente, tradottosi nell’assunzione di informazioni presso la banca controllante e nella disponibilità a cooperare con gli organi inquirenti, è stato ritenuto frutto di un’iniziativa ormai tardiva e perciò del tutto inidonea ad escludere o attenuare la responsabilità (cfr. decreto, pag. 5), e conseguentemente – per giustificare l’applicazione di una sanzione pecuniaria più lieve.

5. Il quinto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver il giudice di merito pronunciato sul terzo motivo di opposizione riguardante il fatto che la Banca d’Italia, nel marzo 2013 dopo la commissione dei fatti contestati, aveva raccomandato agli istituti di credito un maggior rigore nella valutazione delle posizioni a credito, circostanza quest’ultima alla base della rilevante svalutazione delle posizioni attive operata in sede ispettiva.

Anche tale censura è infondata.

Il vizio denunciato, che non può integrare l’ipotesi regolata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che riguarda l’omesso esame di specifici accadimenti oggettivi, oggetto di dibattito processuale ed aventi carattere decisivo), ma, più propriamente, un’omessa pronuncia su un motivo di opposizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non è comunque sussistente, poiché la rilevante svalutazione delle posizioni creditorie della banca è chiaramente ascritta – dalla Corte di merito – alla carenza di controlli, al difetto di monitoraggio delle situazioni di durata, alla prassi di ricevere assegni post-datati a garanzia delle dilazioni di pagamento, alla farraginosità delle procedure a supporto della rimodulazione dei piani finanziari, trovando la loro scaturigine non già nell’adozione di più rigorosi criteri di valutazione ma nella mala gestio della banca, alla luce della rilevantissima dimensione, prossima al 50%, degli scostamenti rilevati (cfr. decreto, pag. 7).

In definitiva, le molteplici cause delle svalutazioni risultano individuate con motivazione articolata e con argomentazioni che contraddicono il rilievo conferito dal ricorrente all’adozione di criteri più stringenti – da parte dell’organo di vigilanza – nella valutazione dei crediti deteriorati e che escludono – con pronuncia implicita l’asserita fondatezza delle eccezioni sollevate con l’atto di opposizione, non consentendo di configurare neppure la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 24155/2017; Cass. 17956/2015; Cass. 20311/2011).

6. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di merito non avrebbe pronunciato sul quarto motivo di opposizione vertente sul mancato aggiornamento del registro dei reclami, violazione per la quale era stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 22.500. Inoltre, il decreto nulla avrebbe statuito riguardo al fatto, puntualmente eccepito dall’opponente, che detta incolpazione costituirebbe l’effetto di un’illegittima duplicazione degli addebiti (in quanto già oggetto della prima contestazione), né sul fatto che i componenti del CDA non avessero alcuna possibilità di avvedersi della irregolare annotazione dei reclami, non avendo il giudice preso in considerazione neppure la condotta rimediale posta in essere dal ricorrente.

Il settimo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, comma 7, e art. 135 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando l’assoluta carenza di motivazione del decreto riguardo alle difese svolte con il terzo motivo di opposizione.

I due motivi, che necessitano di un esame congiunto, sono infondati. Premesso nuovamente che il sesto motivo solleva un vizio più propriamente riconducibile all’ambito degli errores in procedendo, consistendo nell’omessa pronuncia sui motivi di opposizione, l’esame dell’atto introduttivo (pagg. 30-31), ammissibile in questa sede per la natura processuale della ipotizzata violazione (per come riqualificata), consente di rilevare che in realtà il terzo motivo di opposizione riguardava la legittimità della contestazione sub 4) in tema di osservanza delle regole di trasparenza nei rapporti con la clientela, senza prospettare alcuna correlazione con le carenze nelle procedure e nei sistemi di controllo, oggetto della prima imputazione, né con un’eventuale duplicazione degli addebiti – in realtà tardivamente dedotta solo in questa sede – il che già esclude, sotto tale profilo, la fondatezza della censura.

Per altro verso, se è vero che il decreto non si sofferma specificamente sulla possibilità per i consiglieri di controllare l’aggiornamento delle annotazioni nel registro reclami, è però anche esplicito nell’affermare la sussistenza della violazione con argomentazione incompatibili con la possibilità di ritenere decisive le risultanze del registro. Ha difatti evidenziato il giudice distrettuale che sin dal ***** si erano palesati numerosi segnali di allarme nella gestione dei rapporti di leasing che il Consiglio non poteva trascurare o sottovalutare e che proprio l’insufficienza delle procedure di controllo avevano consentito che le malversazioni si perpetuassero dal *****, non avendo valenza esimente il fatto che l’amministratore avesse occultato la reale situazione, essendo anche ciò conseguenza dell’inefficacia dei controlli interni, determinata dall’insufficienza del personale, da procedure informatiche obsolete, dai ridotti livelli di indipendenza (cfr. decreto, pagg. 5 e 7).

Trattasi all’evidenza di argomentazioni non solo pienamente esaustive, ma anche incompatibili con le tesi difensive sollevate in giudizio, conducendo ad escludere che la Corte di merito non abbia dato – neppure implicitamente – risposta alle questioni sollevate con il terzo motivo di opposizione.

Il ricorso è quindi respinto, con regolazione delle spese come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7000,00 per onorario, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 21 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472