Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37718 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2028-2017 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLO ROSSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M.R., C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato SEBASTIANO TOLA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 843/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

D.P. e M.D., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori, ebbero ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Cagliari, V.R.M. e C.M. al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti con il preliminare di compera vendita dell’immobile, sito nel Comune di *****, e così pronunziare la risoluzione del contratto con ordine ai convenuti di riconsegnare l’immobile e risarcire i danni.

Resistettero i consorti V.- C., deducendo a loro volta che i promissari venditori erano rimasti inadempienti agli obblighi assunti con il patto preliminare, sicché giustificato era il loro rifiuto a corrispondere il prezzo pattuito, nonché il loro esercizio del recesso con diritto ad ottenere il doppio della caparra stabilita.

Il Tribunale di Cagliari, ad esito della trattazione istruttoria, accolse la domanda riconvenzionale mossa dai consorti V.- C., accertando la legittimità del loro recesso dal contratto preliminare e condannò gli attori a pagare la somma di Euro 103.291,36 a titolo di caparra e restituzione di quanto versato dalla controparte originariamente.

D.P. e M.D., in proprio e sempre quali rappresentanti legali dei figli minori, gravarono detta sentenza avanti la Corte d’Appello di Cagliari, che, resistendo i consorti C.- V., rigettò l’impugnazione.

Osservavano i Giudici sardi come il Tribunale aveva ritenuto più grave l’inadempimento dei promissari venditori configurato dal ritardo – ben dopo la scadenza del termine fissato per la stipula del definitivo – con il quale fu presentata la domanda di condono per l’immobile oggetto di compromesso affetto da abusi edilizi.

Inoltre la Corte di merito rilevava come non solo il cenno alla m.nza del certificato d’abitabilità non aveva sostanziato la soluzione adottata dal Tribunale ma, comunque, che detta mancanza era rilevante poiché le difformità edilizie presenti sul immobile, cui era fatto cenno nel preliminare, erano diverse da quelle effettivamente esistenti.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, il solo D.P., illustrato anche con nota difensiva.

Resistono con controricorso i consorti V.- C..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal D. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita da Cass. SU 7155/17 -.

In limine rileva la Corte come il ricorrente non abbia evocato in questo giudizio la moglie ed i figli pur, unitamente a lui, parti nei giudizi di merito.

Tuttavia, in forza del principio costituzione del processo in tempi ragionevoli, in considerazione dell’esito del presente procedimento può essere omesso l’incombente dell’evocazione dei soggetti pretermessi – coappellanti soccombenti – poiché formalità inutile.

Con il primo mezzo di impugnazione svolto, il ricorrente deduce violazione della norma ex art. 115 c.p.c., comma 1 e ciò ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Parte ricorrente osserva come il Collegio sardo non ebbe a rilevare che i promissari acquirenti alla loro diffida nulla opposero, poiché ben consapevoli delle difformità esistenti a loro gradite, ed anzi ebbero ad incrementare, con lavori da loro eseguiti, il numero degli abusi vizianti l’edificio, siccome risultante dal loro stesso riconoscimento negli atti del primo giudizio.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente denunzia omologo vizio in relazione alla violazione del disposto ex art. 115 c.p.c., posto che la Corte sarda ha ritenuto rilevanti, anche ai fini del rilascio del certificato d’abitabilità, le difformità edilizie riscontrate poiché – anche – diverse da quelle precisate nel contratto preliminare, difformità che tuttavia sono riconducibili ai lavori eseguiti proprio dalla parte resistente sua sponte.

I due motivi in quanto propongono la medesima questione possono esser trattati unitariamente e s’appalesano siccome inammissibili.

In primo luogo va rilevato come parte ricorrente deduce bensì violazione di legge – art. 115 c.p.c. – ma àncora il vizio di legittimità conseguente alla norma ex art. 360 c.p.c., n. 5, così lumeggiando di rilevare in concreto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in causa.

Tuttavia l’argomentazione critica svolta si compendia nella contestazione della valutazione fatta dal Collegio sardo degli elementi probatori acquisiti in causa, ossia questione che nemmeno in astratto può rientrare nell’ipotesi regolata dalla norma processuale richiamata per indicare il vizio di legittimità denunziato.

Quanto poi al richiamo alla norma ex art. 115 c.p.c., comma 1, il ricorrente, bensì deduce che il Collegio cagliaritano non ha considerato che i resistenti aveva riconosciuto d’avere eseguito le opere edili abusive, che incidevano sulla maggior cubatura dell’immobile rilevata dal consulente, ma si limita a richiamare l’atto stragiudiziale, in cui detto riconoscimento sarebbe stato effettuato, senza ritascriverne, ai fini dell’autosufficienza, il passaggio nel quale ritiene di individuare detto riconoscimento.

Ciò appare tanto più necessario in quanto, espressamente, la Corte sarda precisa che l’allegazione dei consorti D.- M. che le opere edili abusive realizzate dai resistenti nel bene detenuto ebbero ad influire sulla loro possibilità di presentare, nel termine concordato, domanda di sanatoria presso il Comune, è rimasta allegazione non confortata da prova alcuna.

Quindi non tanto ha rilevanza, nel ragionamento esposto dalla Corte territoriale, il fatto che i resistenti avessero o non eseguito delle opere abusive sul bene oggetto di causa, bensì che dette opere impedirono ai D.- M. di presentare la domanda di sanatoria di tutti gli abusi che l’immobile palesava e così consentire di confezionare nel termine stabilito il contratto definitivo – inadempimento ritenuto più rilevante dai Giudici sardi -.

Come visto le argomentazioni critiche svolte nei due motivi di ricorso non attingono questa ratio decidendi che sostiene in effetti la decisione della Corte distrettuale, mentre il cenno fatto alla questione del certificato di abitabilità risulta operato dal Giudice d’appello ad abundantiam una volta impinto che l’inadempimento rilevante era la mancata presentazione nel termine utile a concludere il contratto definitivo della domanda di sanatoria degli abusi edilizi. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del D. alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità verso i consorti V.-Caredda, che si liquidano in Euro 5.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il D. a rifondere ai resistenti, in solido fra loro, le spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.800,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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