LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23900-2016 proposto da:
D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato EMILIO NICOLA RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA SCIATTA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE IN QUALITA’ DI SUCCESSORE DELL’INPDAP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,presso gli avv.ti Maria Morrone e Giuseppe Fiorentino che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1698/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO IN FATTO
CHE:
1. Nel 2007 D.S.F. – deducendo che nel 2006 aveva concluso con la SCIP s.r.l. (successore ex lege di INPDAP) un contratto di compravendita di un appartamento – conveniva in giudizio INPDAP e SCIP, deducendo di avere diritto all’applicazione del coefficiente di abbattimento dello 0,7048% avendo manifestato adesione all’acquisto nel termine previsto dal D.Lgs. n. 41 del 2004; chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati in solido alla restituzione di Euro 44.000,62, ovvero di Euro 38.824,11, e al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma, affermata la carenza di legittimazione passiva di INPDAP, accoglieva la domanda restitutoria e condannava SCIP s.r.l. al pagamento di Euro 29.000.
2. INPDAP, quale procuratore di SCIP, ha impugnato la sentenza.
La Corte d’appello di Roma – con sentenza 14 marzo 2016, n. 1698 – ha ritenuto fondato l’appello e ha così respinto le domande proposte da D.S..
3. Avverso la pronuncia della Corte d’appello D.S.F. ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso l’INPS, in qualità di successore dell’INPDAP nonché quale procuratore speciale e successore di SCIP. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dal controricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (nel testo precedente la novella del 2012) e nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.p., nn. 3 e 4, per avere il giudice di secondo grado rigettato l’eccezione di inammissibilità o nullità dell’atto di appello poiché privo dell’esposizione sommaria dei fatti e quindi mancante di uno degli elementi necessari richiamati dall’art. 342 c.p.c.”: il ricorrente aveva eccepito nella comparsa di risposta del secondo grado di giudizio la nullità dell’atto di appello in quanto era stata del tutto omessa l’esposizione sommaria dei fatti ed erano stati rappresentati in maniera generica i motivi di appello; la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione rispondendo solo in relazione alla genericità dei motivi, nulla dicendo sulla mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti, non essendosi probabilmente accorta di tale mancanza.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell’atto di appello perché non rispondente ai requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. e al riguardo ha affermato che, nel caso di specie, l’atto di appello esponeva in modo chiaro e univoco sia la domanda rivolta al giudice del gravame (rigetto delle richieste avanzate dal D.S.), sia le ragioni della doglianza (l’errata ricostruzione in diritto su cui si fonda la pronuncia impugnata). In tal modo il giudice d’appello ha ritenuto soddisfatto pure il requisito della “sommaria esposizione dei fatti” richiesto dall’art. 342 c.p.c.; tale requisito – secondo la giurisprudenza di questa Corte – infatti “non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria ma, in quanto funzionale alla individuazione delle censure mosse dall’appellante, può ritenersi soddisfatto anche qualora tale individuazione sia consentita, indirettamente e per sommi capi, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello” (così Cass. 1790/2007).
2. Il secondo motivo lamenta “nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per avere il giudice di secondo grado omesso di decidere sulla eccezione preliminare di inammissibilità e improcedibilità dell’appello proposto dalla SCIP s.r.l., perché non si evince – né dall’epigrafe dell’atto di appello, né dalla procura alle liti richiamata in esso – che la SCIP s.r.l abbia conferito mandato al difensore ad impugnare la sentenza”.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha rigettato tutte le eccezioni proposte in via preliminare dal ricorrente (v. p. 6 della sentenza impugnata). Quanto in particolare alla mancata menzione nell’epigrafe dell’atto di appello e nella procura alle liti del conferimento da parte di SCIP s.r.l. del mandato al difensore ad impugnare la sentenza, va rilevato che l’impugnazione è stata proposta non da SCIP s.r.l., ma da INPDAP quale rappresentante della SCIP s.r.l. (circa la “procura speciale rilasciata dall’amministratore unico della SCIP s.r.l. a INPDAP, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, con delega a rappresentare la società in qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale attinente agli immobili di proprietà della stessa nominando procuratori alle liti” v. il controricorso alle pp. 7 e 8).
3. Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 410 del 2001, art. 3, comma 20 e del D.Lgs. n. 41 del 2004 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione dell’art. 1331 c.c. e degli artt. 1362 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la Corte d’appello, nel rigettare l’appello incidentale del ricorrente e nell’accogliere l’appello principale, avrebbe violato le norme richiamate; da tali norme emerge infatti da un lato la possibilità per i conduttori di immobili INDAP di poterli acquistare ad un prezzo agevolato una volta manifestata la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 e dall’altro la possibilità per i medesimi aventi “situazione disagiata” di chiedere il cambio dell’alloggio; pertanto, avendo il ricorrente manifestato la volontà di acquistare un appartamento rispettando il termine del 31 ottobre 200:1, non assumerebbe rilievo il fatto che la richiesta di cambiare l’appartamento sia stata formulata successivamente, ossia il 7 maggio 2002; in relazione a tale secondo appartamento è stata richiesta dall’INDAP una diversa manifestazione di volontà di acquisto e con tale richiesta l’INDAP aveva comunicato al ricorrente che aveva diritto all’applicazione del coefficiente di abbattimento.
Il motivo non può essere accolto. Il Collegio condivide l’orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia n. 9260/2020, secondo la quale “in tema di dismissione di beni appartenenti al patrimonio pubblico, il beneficio dell’abbattimento del prezzo di vendita previsto dal D.L. n. 41 del 2004, art. 1, comma 1, conv. dalla L. n. 104 del 2004, è riconosciuto a condizione che il richiedente sia conduttore dello specifico immobile che intende acquistare e che in relazione ad esso abbia manifestato – con le modalità indicate nel D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 20, conv. dalla L. n. 410 del 2001 – la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; pertanto, in considerazione del carattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla “cartolarizzazione” degli immobili pubblici, l’opzione esercitata per una determinata unità immobiliare non può ritenersi valida anche per un’altra, solo perché parimenti ricompresa nel programma di dismissione”. Pertanto, avendo il ricorrente manifestato la volontà di acquisto nel rispetto delle modalità indicate dal D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 20, con riferimento all’appartamento sito in via *****, tale opzione non valeva rispetto al diverso immobile poi acquistato, sito in via *****.
Non trova applicazione al caso di specie la diversa soluzione adottata dalla pronuncia di questa Corte n. 12128/2020. Nella pronuncia si rileva, infatti, che nella fattispecie esaminata il cambio dell’appartamento non aveva inciso sull’efficacia dell’opzione, non risultando che il conduttore avesse dovuto esercitare una nuova opzione successiva al 31 ottobre 2001 per procedere all’acquisto dell’immobile diverso da quello originariamente opzionato, mentre nel caso in esame, come si è visto sopra, il ricorrente aveva esercitato una nuova opzione successiva alla scadenza prescritta dal D.L. n. 351 del 2001.
2. Il ricorso va quindi rigettato.
Circa le spese di lite il Collegio ritiene che vadano compensate alla luce della complessità della materia e della pluralità delle soluzioni presenti nella giurisprudenza di questa Corte.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Sussistono, il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021
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