Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37730 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12993-2016 proposto da:

P.G.P., S.G., rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO DEPLANO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

M.S.R., V.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE, 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA VALENTINO, MASSIMILIANO MARCIALIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 181/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere COSENTINO ANTONELLO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. CAPASSO LUCIO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I signori P.G.P. e S.G. hanno proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 181/2016 della corte d’appello di Cagliari che, confermando la pronuncia del tribunale della stessa città, sezione distaccata di Saniuri, li ha giudicati inadempienti al contratto preliminare con cui essi avevano promesso in vendita un immobile sito in *****, ai signori M.S.R. e V.M. e, conseguentemente, ha ritenuto legittimo il recesso dei promissari acquirenti ed ha condannato i promittenti venditori a pagare a costoro l’importo di Euro 14.000, pari al doppio della caparra dai medesimi versata.

La corte territoriale ha ravvisato l’inadempimento dei promittenti venditori nella mancata cancellazione, entro la data convenuta per la stipula del contratto definitivo, di un’iscrizione ipotecaria gravante sul suddetto immobile.

I sigg. M.S.R. e V.M. hanno presentato controricorso.

La causa è stata chiamata una prima volta all’adunanza di camera di consiglio del 10 marzo 2021 per la quale il Procuratore Generale ha presentato una requisitoria scritta e i ricorrenti hanno depositato una memoria. Rinviata per ragioni di ufficio, la causa è stata quindi trattata e decisa nella camera di consiglio del 23 giugno 2021, per la quale è stata depositata una memoria dei controricorrenti.

Nella propria requisitoria scritta il Procuratore Generale – sottolineato come nell’epigrafe del ricorso per cassazione si desse atto che la sentenza impugnata era stata notificata al difensore dei ricorrenti il 22 marzo 2016 ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso stesso ex art. 369 c.p.c., per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata corredata della relazione di notifica.

L’eccezione fondata.

Va premesso che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, prescrive testualmente, a pena di improcedibilità, che insieme al ricorso, da depositare entro 20 giorni dall’ultima notificazione, deve essere depositata anche la “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che:

a) il ricorrente non incorre nella improcedibilità qualora la produzione della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione non sia contestuale al deposito del ricorso ma venga effettuata separatamente, nel rispetto del disposto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (SSUU n. 11932/1998, SSUU n. 9005/2009);

b) deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (SSUU n. 10648/2017);

c) il tempestivo deposito in cancelleria di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore la L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove, tra l’altro, il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio; i medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa (SSUU n. 8312/2019). Nella specie, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione non è stata prodotta dai contro ricorrenti; non è previsto, d’altra parte, che detta copia venga inserita nel fascicolo di ufficio, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (cfr. Cass. 21386/2017, Cass. 14360/2021).

La copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione è stata invece prodotta (in forma cartacea, con attestazione di conformità all’originale digitale) dagli stessi ricorrenti, dopo il decorso del termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, in allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. depositata il 26 febbraio 2021.

Il mancato rispetto del termine di deposito di cui all’art. 369 c.p.c., determina l’improcedibilità del ricorso, a nulla rilevando che la data della notifica della sentenza (22.3.16) sia stata confermata dai controricorrenti e che, rispetto a tale data, risulti tempestiva la notifica del ricorso (intervenuta il 20.5.16, comunque dopo il decorso di gg. 60 dal 15.3.16, data di pubblicazione della sentenza).

Ancora di recente, infatti, questa Corte ha ribadito che “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio” (Cass. n. 15832/2021).

Non vale, per pervenire a diversa conclusione, il richiamo al principio enunciato in SSUU n. 10648/2017 – sopra ricordato sub b) – che la sanzione della improcedibilità non si applica quando la copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice. Proprio quest’ultimo arresto, infatti, distingue l’ipotesi in cui la sentenza corredata della relazione di notifica sia stata prodotta dalla controparte (o sia comunque presente nel fascicolo di ufficio) dall’ipotesi in cui la sentenza corredata della relazione di notifica sia stata prodotta dallo stesso ricorrente dopo il decorso del termine fissato dalla legge e ribadisce che in quest’ultimo caso il ricorrente incorre nella sanzione della improcedibilità; cfr. SSUU n. 10648/17, pag. 10, p. 4.1: “La mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non “trasandato” e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. Consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c., vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale”.

L’esclusione dell’improcedibilità nel caso in cui la sentenza corredata dalla relazione di notifica risulti nella disponibilità della Corte di cassazione solo perché prodotta dal ricorrente dopo il decorso del termine di cui all’art. 369 c.p.c. costituirebbe, dunque, palese violazione della lettera di tale disposizione, risolvendosi in una illegittima interpretatio abrogans.

Ne’, ai fini dell’esclusione della improcedibilità nel caso in esame, sono utilmente spendibili i principi enunciati in SSUU n. 8312 del 2019 – sopra ricordati sub c) – giacché, nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di produrre tempestivamente non l’attestazione di conformità all’originale digitale di copia analogica (che fosse stata tempestivamente notificata) della relazione di notifica effettuata dalla controparte a mezzo PEC, bensì la stessa copia analogica di tale relazione di notifica, che è stata depositata solo tardivamente.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.300, oltre Euro 200 per esborsi ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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