Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37733 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25295-2016 proposto da:

P.A.G., P.D., entrambi in qualità di eredi N.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 55, presso lo studio dell’avvocato LUISA BOTTA’, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI CARTA, GIACOMO LOCOPO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO PONCHIONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1234/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere GORJAN SERGIO.

FATTI DI CAUSA

Il Condominio ***** chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Asti decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 9.405,20 in odio alla condomina N.C. per mancato pagamento dei contributi condominiali afferenti i costi dei lavori di straordinaria amministrazione eseguiti sullo stabile comune.

La N. propose opposizione al provvedimento monitorio ed il Giudice astigiano ebbe a rigettare l’opposizione spiegata, confermando il decreto ingiuntivo.

La N. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Torino che, resistendo il condominio, rigettò l’impugnazione osservando come i lavori disposti non interessavano anche beni estranei al condominio; come non concorreva alcun abuso edilizio poiché le tavole illustrative dei lavori, depositate presso gli Uffici comunali, rappresentavano compiutamente i lavori da eseguire; come non risultava contabilizzato alcun costo per l’esecuzione del cappotto termico poiché lavoro pacificamente non eseguito.

Avverso detta decisione N.C. ha interposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Resiste ritualmente il Condominio Vittoria con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza si sono costituiti P.D. ed P.A.G., quali eredi della madre N. nelle more deceduta, depositando nota difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla N., oggi suoi eredi, non ha fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo di impugnazione svolto parte ricorrente deduce violazione delle norme portate nell’art. 1137 c.c. ed D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 22 e 44 nonché artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte cisalpina ha ritenuto non viziate le delibere assembleari poiché decisi lavori comunque afferenti a beni pertinenti al condominio e, per giunta, ritenuto irrilevante quanto indicato nella D.I.A. ai fini della dedotta esistenza di abuso edilizio, senza nemmeno ammetterei mezzi istruttori da lei proposti nonostante la loro rilevanza ai fini del decidere.

L’articolata censura si palesa priva di pregio giuridico per una ragione assorbente diversa da quelle esposte dal Collegio cisalpino.

Difatti con relazione alla dedotta violazione della norma in tema di validità delle delibere assunte dall’Assemblea va, anzitutto, notato come la mera ripartizione tra i condomini delle spese, fatte nel comune interesse, è questione che, a tenore dell’insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. SU n. 9839/21 -, formatosi successivamente alla sentenza impugnata, configura vizio di annullabilità e, non già, di nullità della delibera assembleare.

Inoltre, insegna sempre la citata sentenza di questa Suprema Corte, in ipotesi di annullabilità della delibera assembleare alla base della pretesa creditoria azionata dal condominio con il decreto ingiuntivo deve esser proposta apposita domanda in via d’azione per l’annullamento della delibera presupposta e non solo eccezione al riguardo, con il corollario che la domanda deve essere tempestiva rispetto al termine ex art. 1137 c.c..

Nella specie la N. non ha proposto azione, ossia apposita domanda per far rilevare l’annullabilità della delibera posta alla base della pretesa creditoria azionata, né ha rispettato il termine di decadenza per l’impugnazione, bensì ha lumeggiato nullità delle delibere del febbraio – assegnazione lavori all’impresa appaltatrice – e marzo 2011 – fissazione della tempistica di pagamento – per impossibilità giuridica dell’oggetto e contrarietà a norma imperativa.

Una volta che l’impugnante non ha tempestivamente impugnato la delibera assembleare che ha in concreto ripartito tra i condomini la spesa sopportata per le opere commissionate, la questione non può essere tardivamente sollevata in via d’eccezione nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo fondato su detta delibera, posto che eventuali vizi afferenti la deliberazione di concreta ripartizione della spesa configurano esclusivamente ipotesi di annullabilità della stessa e mai di nullità, siccome ritenuto dalla parte ricorrente.

Con la seconda doglianza parte ricorrente denunzia nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme ex artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto i Giudici subalpini non ammisero i proposti mezzi di prova rilevanti in relazione alla questione afferente la mancata realizzazione del cappotto termico, pur risultando conteggiati i relativi costi posti a carico dei condomini.

Con la terza doglianza parte ricorrente lamenta violazione del principio posto nell’art. 24 Cost. poiché la Corte subalpina non ebbe a dar ingresso al chiesto espletamento di consulenza tecnica al fine di accertare l’effettiva consistenza dei lavori effettuati sullo stabile comune.

Anche queste due doglianze risultano prive di fondamento alla luce dell’insegnamento reso da questa Suprema Corte con la citata sentenza n. 9839/21.

Difatti la contestazione d’eventuale vizio nella ripartizione delle spese comuni involge questione di annullabilità da proporre in via d’azione e, non già, d’eccezione nei termini ex art. 1137 c.c., stabiliti per l’impugnazione delle delibere assembleari viziate.

Nella specie un tanto, come dianzi detto, non risulta osservato, consegue l’infondatezza delle due censure dianzi sunteggiate.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna dei consorti Panini, quali eredi di N.C. in solido fra loro, alla rifusione verso il Condominio Vittoria delle spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la N., oggi i suoi eredi in solido fra loro, a rifondere al Condominio resistente le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza in camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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