LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32495-2020 proposto da:
D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI N. 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO MAZZOCCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GIOVANNA D’ALLETTA;
– ricorrente –
contro
D.M.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 824/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella causa di scioglimento della comunione fra D.V. e D.M.P., la Corte d’appello di Catania, nel confermare la attribuzioni prefigurate con la sentenza di primo grado, ha riconosciuto che, nonostante le quote dei compartecipi fossero uguali, ugualmente si poteva procedere mediante attribuzione diretta e non per sorteggio, tenuto conto delle obiezioni mosse da D.V. in relazione al criterio di stima utilizzato dal consulente.
Per la cassazione della sentenza D.V. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 729 c.c., in relazione alle ragioni individuate dalla Corte d’appello per derogare al criterio del sorteggio.
D.M.P. è rimasta intimata.
La causa è stata chiamata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Il ricorso è fondato. “In tema di divisione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto dall’art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo – applicabile anche nell’ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all’art. 1116 c.c., non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall’applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. n. 1091 del 2007; Cass. n. 14426 del 2017; Cass. n. 18683 del 2019).
Si chiarisce anche che il criterio del sorteggio non è inderogabile non solo da parte del giudice (Cass. n. 1091 del 2007; Cass. n. 3461 del 2013; Cass. n. 4426 del 2017), ma ancora prima da parte dei condividenti (Cass. n. 22052 del 2018). Così è perfettamente concepibile che, pur in presenza di quote uguali, i condividenti richiedano l’attribuzione di singoli beni o esprimano preferenza verso l’una o l’altra delle porzioni determinate nel progetto predisposto dal giudice o dal consulente tecnico. Tali indicazioni attengono alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non danno luogo a domande in senso proprio, pur potendo influenzare lo svolgimento delle operazioni divisionali (Cass. n. 13654/2007; Cass. n. 5462/1986). Se le preferenze espresse dai compartecipi sono compatibili, il giudice deve tenerne conto, non potendo imporre il sorteggio contro la volontà contraria espressa dai diretti interessati. Solo se le preferenze sono incompatibili dovrà essere seguito il criterio legale del sorteggio, salvo il potere del giudice di derogarvi in presenza di ragioni idonee a giustificare tale deroga secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (sopra).
Ora, la Corte d’appello ha identificato le ragione di deroga in ciò: che D.V. aveva chiesto che gli immobili fossero valutati nella loro situazione attuale, con i fabbricati esistenti, e non in considerazione della capacità edificatoria, implicante demolizione e ricostruzione; e aveva inoltre manifestata l’intenzione di mantenerli. Si giustificava, pertanto, l’attribuzione alla stessa della porzione sulla quale ricadeva la maggior consistenza dei fabbricati.
Tale giustificazione, però, non evidenzia alcuna ragione, né oggettiva, né oggettiva, idonea a giustificare la deroga al criterio legale. La condividente, infatti, aveva sollevato una obiezione riguardante il metodo di stima, che lasciava del tutto impregiudicato il criterio da seguirsi nell’attribuzione delle porzioni uguali. Nello stesso tempo, la supposta volontà, espressa dalla condividente, di volere mantenere i fabbricati esistenti, di per sé, non esprime neanche implicitamente una preferenza verso l’attribuzione della parte sulla quale ricadeva la maggior consistenza dei fabbricati.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che deciderà sul criterio da seguire nell’attribuzione delle porzioni uguali attenendosi a quanto sopra. La corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021