Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37777 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15002/2016 R.G. proposto da:

D.A.O.B., rappresentato e difeso dall’avv. Ivar Galioto e dall’avv. Lorenzo Matera, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Boccherini n. 3, presso lo studio dell’avv. Federico De Angelis;

– ricorrente –

contro

C.A. e P.A., rappresentati e difesi dall’avv. Maria Letizia Bortone, con domicilio presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;

– controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3672 depositata il 15 giugno 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2021 dal Consigliere FALASCHI Milena.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– il Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina, con sentenza n. 309 depositata il 18 giugno 2009, in accoglimento della domanda proposta da D.A.O.B. nei confronti di C.A. e di P.A., riconosceva la comproprietà, per una quota indivisa pari al 50%, unitamente alla sorella Po.An., in capo all’attore del fabbricato sito in *****, secondo la consistenza descritta nella c.t.u. in atti, incluso un vano bagno al primo piano e le soffitte al secondo piano, di cui egli lamentava la sottrazione ad opera dei convenuti che li avevano inglobati nella loro unità immobiliare confinante, condannando gli stessi alla restituzione e alle spese di lite;

– sul gravame interposto dai C.- P., la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 3672/2015, in parziale accoglimento dell’impugnazione e in parziale riforma della decisione impugnata – verificata la non idoneità delle prove testimoniali assunte a dimostrare l’intervenuta usucapione della porzione di fabbricato da parte di F.A. per essere le risultanze in parte generiche e in parte non univoche – accertava che la consistenza dell’unità immobiliare rivendicata dall’originario attore corrispondeva all’atto di divisione del notaio D.M. del 1958, rilevando che solo in detto atto veniva indicato come oggetto di attribuzione a F.A., dante causa dell’attore, il fabbricato “consistente in un terraneo su via ***** distinto con civico 19 (ora 21), due vani al primo piano cui si accede da scala interna del predetto terraneo e due soffitte; il tutto in asse nei confini di via *****, F.G.F. e F.C.”, dizione che individuava la linea di confine alla proprietà dell’attore alla parte soprastante il vano terraneo perfettamente in asse con lo stesso, sia al primo piano che al piano secondo, con la conseguenza – seguendo anche quanto emerso dalla c.t.u. – che la soffitta accessibile all’attore era solo quella sovrastante il vano anteriore al primo piano, mentre gli era preclusa quella soprastante il vano posteriore, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

– per la cassazione della decisione della Corte capitolina ricorre il D. sulla base di due motivi;

– sono rimasti intimati i C.- P., salvo depositare in prossimità dell’adunanza camerale memoria ex art. 381 bis.1 c.p.c..

Atteso che:

in via pregiudiziale va ritenuta l’ammissibilità della memoria depositata dalle parti rimaste intimate ai sensi dell’art. 378 c.p.c., Trova, infatti, applicazione nel caso di specie l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione intervenuto in data 15.12.2016 tra il Consiglio nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e questa Corte, nel quale è disposto che “per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, l’intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, possa, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, presentare memorie, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente”, depositato quello in esame il 15.07.2016;

– passando al merito del ricorso, con il primo motivo il D. lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo, nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 948 c.c., dolendosi nella sostanza della erronea interpretazione da parte della Corte distrettuale della clausola contenuta nell’atto di divisione a rogito notaio D.M. riferendosi la stessa non ai vari livelli bensì ai confinanti che il predetto notaio cita come in asse nei confini di via *****, proprietà F. proprietà F..

Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare la circostanza che la scala di accesso che conduce dal primo piano ai locali soffitta posti al secondo piano si trova sul lato destro del vano anteriore, proprio nella parte non in asse dell’appartamento, il cui accesso è stato chiuso con una parete in laterizi: la presenza della scala nel vano abusivamente intercluso posto sul lato destro dell’appartamento, adibito dai resistenti a bagno, preclude al ricorrente l’accesso alla soffitta ubicata al piano secondo.

Inoltre la Corte romana non avrebbe considerato l’indagine storica svolta dal c.t.u. sulla proprietà confinante con quella attorea, in particolare l’atto di compravendita del 24.05.2004, che prevede siffatta proprietà in una consistenza diversa rispetto ai precedenti rogiti del 1993 e del 2000, con un vano in meno e senza il secondo piano.

Il motivo non è fondato.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la corte di merito non avrebbe tenuto conto ovvero avrebbe male interpretato, per la determinazione dei confini, la clausola contenuta nell’atto di divisione a rogito notaio D.M. del 19.05.1958 che individua l’unità immobiliare assegnata alla sua dante casa in “un terraneo in via ***** distinto col civico 19, due vani al primo piano cui si accede da scala interna del predetto terraneo e due soffitte; il tutto in asse; nei confini di via ***** F.G.F., F.C.”.

Invero per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini (Cass. 9 ottobre 2006 n. 21686; Cass. 15 novembre 2007 n. 23720).

Ai sensi dell’art. 950 c.c. è ammissibile qualsiasi altro mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi, tuttavia, qualora si tratti di immobili appartenenti originariamente come unico corpo di fabbrica ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento all’atto di divisione e ai contratti di vendita quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà (Cass. n. 7498 del 1994; Cass. n. 8327 del 1997).

Nella sola ipotesi in cui i dati sul confine non siano tra loro concordanti, e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, la linea confinaria dovrà identificarsi, nella carenza di altri elementi di certezza, in quella desumibile dal tipo di frazionamento ovvero dalla consistenza planimetrica allegati al titolo di acquisto, ed in questo richiamati, anteriormente formatisi e trascritti (Cass. 13 gennaio 2006 n. 512; Cass. 17 maggio 2001 n. 6770).

Nel caso di specie, la corte di merito si è uniformata ad i principi di diritto elaborati da questa Corte nella determinazione del confine dell’immobile assegnato alla dante causa del ricorrente, avendo preso in considerazione il titolo di proprietà e l’atto di divisione del 1958 e non anche la planimetria del fabbricato, evidenziando che anche sulla base delle risultanze della consulenza dell’ausiliario nell’atto non era menzionato al primo piano il vano trasversale, costituente l’accessorio indicato dall’attore come bagno, né le soffitte al secondo piano (che peraltro non erano perfettamente in asse con la sottostante proprietà attorea, estendendosi a destra verso porzioni di fabbricato allo stato in possesso dei convenuti appellanti: v. pag. 3 della sentenza gravata).

Del resto nell’interpretazione dell’atto di divisione, da cui correttamente muove l’indagine per stabilire il confine, il giudice di merito ha accertato che solo di esso le parti avrebbero tenuto conto, giacché anche l’inclusione dei vani in contestazione nella particella ***** subalterno 2, identificativa dello stesso fabbricato, non era dirimente per non essere stato effettuato alcun frazionamento dell’immobile. L’intenzione delle parti è stata ricostruita nel senso che avendo diviso i beni sulla base del solo atto di divisione, allo stesso andava data prevalenza.

Contrariamente dalla tesi sostenuta dal ricorrente, nessun ingresso, ai fini della prova, poteva avere la planimetria del 1940, anche per essere stata con la dizione “tutto in asse” individuata la linea di confine, “appartenendo alla proprietà dell’attore la parte soprastante il vano terraneo perfettamente in asse con lo stesso, sia al primo piano che al secondo piano” (v. pag. 4 del provvedimento impugnato).

Del resto, lo stesso ricorrente non contesta che la corte abbia fatto riferimento anche alla planimetria, ma critica l’interpretazione della clausola contenuta nell’atto di divisione che, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, era il più conforme alla volontà delle originarie parti.

Il vizio motivazionale non e’, quindi, afferente all’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, ma attiene alla valutazione della documentazione, in particolare dell’atto di divisione, di cui il giudice di merito ha tenuto conto, disattese le risultanze esaminate dal c.t.u., quale l’unità della particella della proprietà attorea e la planimetria, giacché discordanti con l’interpretazione del titolo di proprietà e della ricostruzione delle intenzione delle parti, che avevano fatto riferimento alla circostanza che i vani assegnati fossero tutti in asse;

– con il secondo motivo il ricorrente censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo, oltre ad erronea applicazione dell’art. 1158 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte distrettuale rinunciato ad effettuare una compiuta valutazione delle risultanze istruttorie, svilendo le dichiarazioni rese dai testi P., P. e D. e, viceversa, enfatizzando l’unica di segno contrario, quella del teste P., padre di uno dei convenuti, nonché geometra che illegittimamente aveva effettuato in data 18.03.2004 quella variazione catastale che aveva determinato un aumento dei vani dell’unità immobiliare di proprietà dei convenuti, pur in assenza di un effettivo trasferimento. Aggiunge il ricorrente che si sarebbero realizzati i presupposti per l’acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., dal 1956 sino alla morte di F.A., avvenuta il *****, per avere la sua dante causa ottenuto la proprietà dell’immobile de quo a seguito della divisione ereditaria di un complesso di beni appartenuti alla famiglia F. ed avendo la stessa sempre posseduto il bene in modo continuato, pacifico e indisturbato fino alla morte, ivi compreso il bagno ubicato al primo piano, con all’interno una scala costituente l’unica via di accesso al secondo piano, ed i locali soffitta ubicati al secondo piano, compresa quella parte non in asse. Tutte risultanze istruttorio completamente disattese dal giudice di secondo grado.

Anche il secondo mezzo è manifestamente infondato.

Secondo questa Corte “il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso” (ex multis, Cass. n. 966 del 2019). A tal fine, però “egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. n. 10734 del 2018; Cass. n. 7221 del 2009; Cass. n. 13921 del 2002), “non essendo sufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune” (Cass. n. 966/2019 cit.).

Ne consegue che sicuramente l’usucapione della dante causa del ricorrente non poteva essere maturata al momento della conclusione dell’atto di divisione, essendo decorso solo un biennio rispetto ad esso tenendo conto dell’epoca indicata quale tempo di occupazione esclusiva dei vani, ossia l’anno 1956.

Ciò precisato, quanto alla valutazione delle prove testimoniali, denunziando la censura l’erronea interpretazione delle prove orali, si duole che la Corte di merito abbia ritenute generiche e comunque i testi indotti dalla parte ricorrente privi di “competenza specifica” ad interpretare la planimetria, che non era di immediata comprensione. Sotto detto profilo il motivo in esame presenta profili d’inammissibilità. Devesi, infatti, rilevare come la censura si risolva nella prospettazione di un’interpretazione delle deposizioni, a fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito sulla base della documentazione e di una c.t.u., in senso contrapposto a quello assunto nell’impugnata sentenza e più favorevole alle tesi dell’esponente, in definitiva in una richiesta di riesame delle risultanze stesse in tal senso, id est di una nuova diversa valutazione del fatto, istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità.

In materia, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo, applicabile nella specie ratione temporis, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Orbene, sotto un primo profilo, è consolidato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate come in dispositivo, tenendo conto della limitata attività espletata dalla controparte e riferibile alle voci dello studio della controversia e della redazione della memoria – seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei resistenti liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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