Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37778 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17834-2016 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE PESSAGNO 11, presso lo studio dell’avvocato LUCA CIAI, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO ARNESE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonché contro C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 238/2015 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere GIANNACCARI ROSSANA.

FATTI DI CAUSA

C.M. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di L’Aquila, V.A. per chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità del contratto preliminare di vendita con il quale aveva promesso di acquistare, in data 16.5.2008, un immobile in L’Aquila, con termine fino al 30.9.2009 per la conclusione del contratto definitivo; l’attore dedusse che, in seguito al terremoto del 6.4.2009, l’immobile era diminuito notevolmente di valore sicché la sua prestazione era divenuta eccessivamente onerosa.

La V. si costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di L’aquila accolse la domanda principale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, in applicazione della L. n. 134 del 2012, art. 67 quater, comma 10. La Corte d’appello di L’aquila, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 13.3.2015, dichiarò inammissibile l’appello.

V.A. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale affidandosi a sei motivi.

C.M. è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il Tribunale avrebbe dichiarato risolto il contratto ai sensi della L. n. 134 del 2012, art. 67 quater, norma che non sarebbe stata posta a fondamento della domanda dell’attore, il quale, nell’atto introduttivo avrebbe chiesto la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 134 del 2012, art. 67 quater, nonché dell’art. 1463 c.c. e art. 1467 c.c., in quanto la norma speciale non opererebbe automaticamente, sol perché il terremoto era avvenuto in pendenza del termine per la conclusione del definitivo, essendo, invece, necessaria la prova dell’inadeguatezza del valore dell’immobile oggetto del preliminare rispetto alla prestazione prevista nell’accordo contrattuale. Nel caso di specie, l’attore non avrebbe provato la diminuzione del valore dell’immobile in seguito al terremoto, trattandosi di fabbricato già fatiscente, né detto onere poteva assolto attraverso la richiesta di CTU, che era meramente esplorativa.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente ripropone la censura della sentenza per il vizio di ultrapetizione per avere il giudice di merito deciso sulla domanda in assenza dell’adempimento degli oneri di allegazione, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e a dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di non contestazione in relazione all’affermazione della ricorrente circa le immutate condizioni dei terreni e dell’immobile in seguito al terremoto, mai contrastate da parte attrice.

I motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.(Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603).

L’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Ex multis Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, n. 5832; Cass. Civ., n. 8645 del 2018; Cass. Civ., n. 30607 del 2018.

Nel caso di specie, l’attore aveva dedotto l’eccessiva onerosità della prestazione contenuta nel preliminare a causa di un evento straordinario ed imprevedibile come il terremoto, avvenuto in pendenza del termine per la stipula del definitivo. Tale ipotesi era stata prevista espressamente dalla L. n. 134 del 2012, art. 67 quater, il quale testualmente prevede che “il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli artt. 1463 e 1467 c.c., e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall’evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni”.

Il giudice di merito, sulla base dell’interpretazione della domanda, ha quindi ritenuto applicabile la L. n. 134 del 2012, art. 67 quater, che ha previsto la risoluzione dei contratti di compravendita o istitutivi di diritti reali o di godimento in seguito ad un evento eccezionale ed imprevedibile come il terremoto, che aveva distrutto in maniera significativa tutta l’area sismica colpita, come attestano gli interventi di ricostruzione previsti dalla normativa speciale.

Lo scopo del legislatore è stato quello di intervenire e disciplinare i contratti in corso di esecuzione attesi i danni diffusi e generalizzati del sisma in alcune aree preventivamente individuate, senza la necessità, per le parti, di dimostrare l’effettivo danneggiamento del bene; l’individuazione di tali aree riguardava i Comuni indicati nel decreto del Commissario Delegato 16 aprile 2009, n. 3 a condizione che la contrattazione fosse antecedente al sisma.

Vi è stata, in definitiva, una previsione ex lege della straordinarietà dell’evento che ha determinato l’intervento del legislatore per la disciplina dei rapporti contrattuali in corso.

Non sussiste pertanto la violazione dell’art. 112 c.p.c. – perché l’applicazione del norma speciale non sarebbe stata invocata dall’attore – in quanto la domanda aveva ad oggetto la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sicché il bene richiesto era omogeneo rispetto a quello assegnato dal giudice che si è limitato ad interpretare la domanda.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda riconvenzionale per avere il promittente acquirente realizzato un muro in cemento sui terreni oggetto del preliminare e per averli abusivamente occupati. Su tali circostanze, sarebbe stata articolata la prova testimoniale illegittimamente rigettata dal Tribunale.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale e ne ha ritenuto l’infondatezza, sicché non può ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia previsto dall’art. 112 c.p.c., né il vizio di omessa pronuncia può essere dedotto in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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