LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31308/2019 proposto da:
A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1041/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
CHE:
Con ricorso affidato a nove motivi, A.K., cittadino nigeriano, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 14 marzo 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 69 del 2013, art. 6972 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 2, e art. 111 Cost..
CONSIDERATO
CHE:
La questione di legittimità del D.L. n. 69 del 2013, artt. 69-72 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello – nella specie rilevante in ragione del fatto che la sentenza impugnata è stata decisa da Collegio della Corte di appello di Venezia integrato da giudice ausiliario -, è stata già sollevata da questa Corte in altri giudizi (ordinanze interlocutorie n. 32032 e n. 32033 del 2019), per cui occorre attendere l’esito dei promossi incidenti di costituzionalità.
A tal fine la presente causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021