Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37785 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 3940-2017 proposto da:

F.G., rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO SICA;

– ricorrente –

contro

F.B., rappresentata e difesa dall’avvocato LODOVICO DI BRITA;

– controricorrente –

nonché contro F.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 642/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.G. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 642/2016 della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 15 novembre 2016.

Resiste con controricorso F.B., mentre l’altra intimata F.F. non ha svolto attività difensive.

Con atto di citazione notificato in data 13 e 14 dicembre 1989 F.B. e F.G. convennero dinanzi al Tribunale di Salerno F.A., F.F. e F.G. affinché venissero dichiarate aperte le successioni ab intestato di P.R., F.F., P.L. e F.D., venisse dichiarata la simulazione del vitalizio fatto da F.F. alla figlia F.G., da ritenersi donazione in conto legittima, venisse sciolta la comunione ereditaria beni con la formazione di quattro distinte masse ereditarie ed attribuzione secondo legge, previo rendiconto dei frutti percepiti da parte dei coeredi che avevano posseduto e goduto i beni dall’apertura delle successioni.

Con sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Salerno il 3 luglio 2007 venne dichiarata la validità dei testamenti di F.D. e di F.F., vennero dichiarate aperte le successioni di P.R., di F.F. e di F.D., venne rigettata la domanda di simulazione e dichiarata inammissibile la domanda di nullità del contratto di vitalizio sottoscritto in data 24 novembre 1982 da F.F. e da F.G., venne dichiarata l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno e della domanda di restituzione delle spese sborsate in relazione al procedimento penale n. 4055/93/A incardinato presso la Pretura di Salerno. Con contestuale ordinanza il Tribunale dispose la rinnovazione della c.t.u., sia al fine di provvedere alla stima dei beni, sia al fine di predisporre un unico progetto di divisione. Espletata la nuova c.t.u, il Tribunale pronunciò la sentenza n. 142272011 che procedette all’attribuzione delle quote ed alla condanna al pagamento dei conguagli e dei rimborsi, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

La Corte d’appello di Salerno ha poi respinto il gravame spiegato da G. e F.A.. I giudici di secondo grado hanno ritenuto corretta la statuizione di compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, il quale aveva motivato che “la complessità della controversia e l’esito complessivo della stessa” costituissero giusti motivi in tal senso. La sentenza impugnata ha anche disatteso le censure in ordine alla stima del valore degli immobili effettuata dal c.t.u. per la redazione del progetto, evidenziando come la relazione peritale tenuta a base della sentenza di primo grado era stata eseguita in sede di rinnovazione della consulenza proprio per dar conto alle osservazioni mosse dalle parti e dai loro consulenti con riguardo alla prima perizia. I giudici di appello hanno quindi richiamato in sentenza, prestando ad esse adesioni, le considerazioni svolte dal CTU Coviello sui quattro beni immobili oggetto di divisione. La Corte di Salerno ha infine disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, sempre per la complessità della controversia e l’esito della stessa.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1, c.p.c..

Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie.

1. Il primo motivo di ricorso di F.G. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’appello di Salerno compensato le spese del grado e per non avere condannato le parti soccombenti in primo grado al pagamento delle spese stesse.

1.1. Il primo motivo di ricorso va rigettato atteso che, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (applicabile nella specie ratione temporis), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come nel caso in cui, per quanto riscontrabile anche nella sentenza impugnata, si dà atto, nella motivazione del provvedimento, della particolare complessità degli aspetti sostanziali e processuali della causa, o di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto (Cass. Sez. U, 30/07/2008, n. 20598).

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello aderito acriticamente alle conclusioni del secondo consulente tecnico di ufficio Coviello, ignorando sia i rilievi mossi dal c.t.p. in primo grado sia quelli proposti in sede di impugnazione. Tali rilievi tecnici sono così ritrascritti nel contenuto della censura.

Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la mancata rinnovazione della seconda c.t.u., anche alla luce della morte nel corso del giudizio di appello della condividente F.A..

2.1. Secondo e terzo motivo di ricorso sono da esaminare congiuntamente perché connessi e si rivelano del tutto infondati.

Quanto alla ipotizzata violazione dell’art. 115 c.p.c., essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, quando il giudice di merito abbia disatteso tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

La ricorrente, in realtà, lamenta la mancata considerazione da parte della Corte d’appello delle obiezioni e delle critiche in merito alle risultanze della CTU trasfuse nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e così denuncia un vizio di motivazione della sentenza in ordine alle ragioni addotte nella sentenza impugnata per respingere le censure tecniche.

La Corte di Salerno ha però illustrato le ragioni a fondamento della stima degli immobili nella formazione delle porzioni ed ha evidenziato come la CTU Coviello avesse dato risposta ai rilievi tecnici avanzati dal consulente di parte appellante.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono altrimenti volti a devolvere alla Corte di cassazione le critiche mosse alle risultanze della consulenza d’ufficio (critiche che comunque si sostanziano in semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), pur non essendosi la Corte d’appello di Salerno limitata acriticamente a far proprie le conclusioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell’adesione alle conclusioni prospettate dall’ausiliare, il quale, a sua volta, si era fatto carico di esaminare e confutare le critiche mosse dal consulente di parte. Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Tale valutazione è compiutamente esplicitata nella sentenza della Corte d’appello e non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspica la ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Rientra del pari notoriamente nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità.

Si consideri, infine, che, a differenza di quanto suppone il terzo motivo di ricorso, in un giudizio di divisione ereditaria, come nella specie, non incide sulla stima del valore dei beni da dividere né sulla formazione delle porzioni la morte di uno dei condividenti avvenuta in corso di causa, da ciò discendendo unicamente l’insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest’ultima, di procedere alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 20/03/2019, n. 7869).

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente F.B., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Lodovico Di Brita. Non deve al riguardo provvedersi per l’altra intimata F.F., la quale non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Lodovico Di Brita.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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