Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37789 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

GAR.PA. in persona dell’amministratore unico ing. G.C., rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato Gennaro Improta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in *****;

– ricorrente –

contro

Sara Assicurazioni s.p.a., in persona del procuratore speciale Dott. O.G. in forza di atto del 21. 3. 2012 del notaio Dott. C. di Bracciano, rep. N. 74693, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati Armando Bello, Gaetano Alessi e Rosario Silvio Alessi, elettivamente domiciliata preso lo studio di questi ultimi due in Roma, via Monte Zebio n. 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 384 del Tribunale di Napoli, depositata il 12.1.2017;

udita la relazione della causa svolta dal cons. Bertuzzi Mario all’adunanza del 14.10.2021.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 384 del 12. 1. 2017 il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda della s.r.l. GAR.PA. di condanna della s.p.a. Sara Assicurazioni al pagamento della somma di Euro 882,15, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in favore della convenuta, consistente in una perizia su un sinistro stradale. A sostegno della conclusione accolta il Tribunale, accertato, da un lato, che la prestazione di cui la società chiedeva il pagamento si inseriva nell’ambito di un rapporto continuativo avente fonte in un unico contratto di collaborazione, in forza del quale l’impresa di assicurazioni aveva dato numerosi incarichi di perizia alla controparte, prevedendo che i compensi venissero riportati a cadenza mensile nelle fatture riepilogative, e, dall’altro, che la istante aveva introdotto ben 135 giudizi nei confronti della odierna convenuta per ottenere il pagamento delle singole prestazioni, mentre niente le impediva di far valere le proprie ragioni creditorie in un unico processo, affermò la natura abusiva dell’azione intrapresa da parte della società attrice per indebito frazionamento del credito, risultando la sua condotta contraria ai principi di correttezza e di buona fede.

Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 16. 1. 2017, ricorre, sulla base di quattro motivi, la s.r.l. GAR.PA. con atto notificato il 17.3.2017.

Resiste con controricorso e successiva memoria la Sara Assicurazioni.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per avere qualificato abusiva l’azione promossa dalla comparente, senza considerare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto corretta la proposizione di domande aventi oggetto diversi e distinti diritti di credito anche se nascenti da un rapporto di durata, situazione che avrebbe dovuto riscontrarsi nella fattispecie, atteso che gli incarichi relativi a perizie per diversi sinistri svolti dalla società non erano riconducibili ad un’unica obbligazione, dal momento che ciascuno di essi comportava un affidamento di incarico distinto da parte della compagnia di assicurazione.

Si assume, inoltre, che il giudicante avrebbe dovuto altresì considerare che la proposizione delle domande di pagamento dei singoli compensi in un unico giudizio avrebbe richiesto una gravosa attività istruttoria con sicuro allungamento dei tempi del processo.

Con il terzo motivo il ricorso denunzia violazione ulteriore dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 183 c.p.c., per non avere il Tribunale considerato che l’interesse della esponente alla proposizione di distinte azioni giudiziarie era del tutto evidente, essendo finalizzata a non dover affrontare sul lungo e gravoso processo.

Entrambi i motivi sono infondati.

La società ricorrente richiama l’arresto delle Sezioni unite di questa Corte n. 4090 del 2017, secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Con successive decisioni questa Corte ha precisato che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, dovendosi nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo “medesimo” intendersi come sinonimo di “analogo” e non di “identico” (Cass. n. 14143 del 2021, che ravvisa l’ipotesi del “medesimo fatto” anche con riguardo ai compensi per l’esecuzione di diversi incarichi resi nell’ambito del medesimo contratto di consulenza professionale; nello stesso senso, con riferimento alle diverse prestazioni rese nell’ambito di un rapporto di durata: Cass. n. 31308 del 2019 e Cass. n. 20714 del 2018).

Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, che si condivide, deve ritenersi che, premesso che nel caso di specie l’esistenza di unico contratto di collaborazione a fonte del rapporto negoziale intrattenuto dalle parti risulta accertato dalla sentenza impugnata, la cui statuizione sul punto, non essendo stata oggetto di censura, risulta coperta dal giudicato interno, la scelta del professionista di introdurre un numero considerevole di cause per il pagamento di prestazioni del tutto analoghe, consistite in perizie su sinistri stradali, avrebbe dovuto essere sostenuta da un interesse effettivo alla tutela frazionata. Tale condizione non risulta però assolta, avendo il giudice a quo, esaminato la relativa questione e quindi affermato, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, che l’appellato non aveva prospettato l’esistenza di elementi concreti tali da evidenziarlo. La deduzione sul punto svolta dalla ricorrente, che prospetta le difficoltà insite in una istruttoria richiedente “la produzione di centinaia di testimoni e di prove documentali”, risulta del resto del tutto generica e assertiva.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 183 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per avere il Tribunale deciso la causa in forza di una questione rilevata d’ufficio, senza segnalarla previamente alle parti e provocare su di essa il contraddittorio.

Il motivo è infondato in quanto, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 3), la questione della improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito non è stata sollevata d’ufficio dal giudice, ma era stata eccepita dalla società convenuta fin dalla sua costituzione nel giudizio di primo grado e quindi riproposta con specifico motivo di appello.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c., lamentando che la sentenza abbia dichiarato l’appello ammissibile, nonostante la parte non avesse indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare e le modifiche richieste.

Il mezzo è inammissibile in quanto del tutto generico ed assertivo, non esponendo in alcun modo le ragioni per cui l’appello proposto avrebbe dovuto considerarsi inammissibile a mente dell’art. 342 c.p.c..

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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