LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6803-2020 proposto da:
S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO MINACAPILLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di SIRACUSA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1866/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/07/2019 R.G.N. 1666/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1866 pubblicata il 31.7.2019, ha respinto il ricorso proposto da S.A., cittadino del Mali, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale, e poi il Tribunale, avevano rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. la Corte di appello, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il racconto del richiedente – fuggito in quanto sequestrato, nel marzo 2012, da un gruppo di terroristi mentre, con altri colleghi operai, lavorava alla costruzione di un grosso serbatoio di acqua a *****, nel nord del paese ove si era trasferito nel 2009 – non è esposto, in caso di rientro nel paese di origine, a situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato e dalle fonti informative (Rapporto Amnesty International 2017/2018) le condizioni di generali sicurezza appaiono critiche solamente nella zona del nord, mentre il richiedente proviene – salvo temporanea installazione a *****, dalla zona sud;
3. il ricorso del richiedente domanda la cassazione del suddetto provvedimento per un motivo;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, avendo, la Corte territoriale, trascurato (pur dando atto che il richiedente si era trasferito per lavoro nel nord del paese sin dal 2009, dunque 3 anni prima del rapimento) che il richiedente si era ormai stabilmente trasferito nel nord del paese, ove sussiste una situazione di conflitto armato, come indicato dallo stesso giudice di merito e come emerge dalle più recenti fonti internazionali (rapporti COI 2017, 2018, World report 2018, Rapporto EASO 2018);
2. il motivo di ricorso è fondato, sussistendo, nella sentenza, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ossia tra la circostanza, pacifica, del trasferimento nel nord del paese del richiedente prolungato ormai da 3 anni e l’accertata situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno, dovuto a istanze di federalismo del Mali settentrionale, nonché di contrapposizione tra vari gruppi armati, con coinvolgimento di militanti islamici;
3. come questa Corte ha già affermato, deve ritenersi nulla la decisione del giudice del merito che, dopo aver dato conto delle C.O.I. assunte nell’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, formuli conclusioni disancorate dalle informazioni emergenti dalle fonti ufficiali richiamate, sì da apparire del tutto incoerenti rispetto alle premesse (Cass. n. 15068 del 2021);
4. inoltre, le fonti internazionali citate dal giudice di merito, anche in considerazione della repentina evoluzione della situazione socio-politica del paese di origine, non appaiono aggiornate, pur avendo affermato, questa Corte che, con riguardo alla protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto – a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni – a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 26 del 2021);
5. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021