LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6855-2020 proposto da:
S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO ALIPERTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1610/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/10/2019 R.G.N. 1630/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1610 pubblicata il 3.10.2019, ha respinto il ricorso proposto da S.M., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale, e poi il Tribunale, avevano rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. la Corte di appello, per quel che qui interessa, precisa che il Tribunale ha analiticamente esaminato la vicenda personale del richiedente – fuggito in quanto temeva la vendetta dei parenti di un compagno della scuola coranica, ucciso accidentalmente durante il taglio della legna per preliminarmente, la fondatezza della domanda di protezione basata sulla violenza presente nel paese di origine (rilevando, sulla base di fonti aggiornate, che la situazione del Gambia è radicalmente mutata dopo la partenza del richiedente) e rilevando la mancanza di credibilità del racconto (motivando nel dettaglio);
3. esaminato l’atto di appello, la Corte territoriale ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza dei requisiti di specificità dettati dall’art. 342 c.p.c., a fronte della genericità delle censure, dell’incongruità dei richiami giurisprudenziali di merito e di legittimità senza alcun riferimento alla personale condizione dell’appellante, della generica critica formulata al fondamentale capo relativo alla mancanza di credibilità del racconto esposto dal richiedente;
4. il ricorso del richiedente domanda la cassazione del suddetto provvedimento per due motivi;
5. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti essendosi – la Corte territoriale sottratta all’obbligo di cooperazione e di audizione del richiedente;
2. con il secondo motivo si denuncia “errata valutazione circa l’insussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario in capo al ricorrente” e si rileva che il Tribunale ha negato la protezione umanitaria nonostante la giurisprudenza la riconosca anche per situazioni transitorie di vulnerabilità;
4. i motivi di ricorso sono inammissibili difettando la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha affermato l’inammissibilità del ricorso in appello per carenza dei requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c., mentre il ricorrente si è limitato a riproporre le censure avverso il diniego delle tutele di protezione internazionale senza fare alcun accenno agli eventuali profili di specificità dell’appello che avrebbero meritato una valutazione diversa da parte del giudice dell’impugnazione;
5. invero, in tema di ricorso per Cassazione, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, ha l’onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifici, invece, i motivi di gravame sottoposti al giudice d’appello, non potendosi limitare a rinviare all’atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 22880 del 2017);
6. in conclusione, il ricorso è inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;
7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021