Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.37799 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6881-2020 proposto da:

R.M., (già identificato come M.R.), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CANNATA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di SALERNO Sezione di CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4450/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/09/2019 R.G.N. 41/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 4450/2019, ha respinto il ricorso proposto da R.M., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale, e poi il Tribunale, avevano rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il racconto del richiedente – fuggito dal proprio Paese per problemi economici in quanto non disponeva di una estensione di terra da lavorare sufficiente per soddisfare i bisogni della famiglia ed avendo perso la casa a seguito di una inondazione del fiume – non è credibile in quanto generico e scarsamente circostanziato;

b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che nel Bangladesh non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato e dalle fonti informative (Rapporto Amnesty International 2017-2018) le condizioni di generali sicurezza appaiono meno critiche di altri paesi del continente africano e migliorate dopo le elezioni del 2014;

c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute;

3. il ricorso di R.M. chiede la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5 e 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, stante il carattere apparente della motivazione sul giudizio di non credibilità del racconto, essendo state omessi i riscontri oggettivi relativi alla situazione generale del paese di origine;

2. con il secondo e il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avendo, la Corte territoriale, trascurato – con riguardo alla protezione umanitaria – le condizioni sociali economiche e sanitarie del paese di origine nonché l’integrazione sociale conquistata in Italia grazie da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con decorrenza 5.6.2018);

4. il primo motivo è inammissibile, avendo la Corte – ai fini della valutazione della credibilità soggettiva del richiedente la protezione internazionale e nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria – attivato i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto;

5. il giudice di merito, invero, ha ritenuto insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria rilevando che, la vicenda personale del richiedente e le fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, escludevano che la situazione del paese di origine presentasse fondati timori di persecuzioni, di trattamenti inumani o di violenza indiscriminata, né il ricorrente ha indicato altre fonti internazionali;

6. il secondo ed il terzo motivo, concernenti la protezione umanitaria, sono fondati;

7. il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari secondo l’insegnamento delle Sezioni unite nn. 29459 e 29460 del 2019, nonché, da ultimo, n. 24431 del 2021 – presuppone una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento sia al paese di origine sia alla situazione di integrazione raggiunta in Italia; il giudice di merito ha trascurato completamente di esaminare il grado di integrazione del richiedente nel tessuto sociale italiano (in specie, la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato) onde procedere alla valutazione comparativa con le condizioni del paese di origine, tenuto conto che detta valutazione deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto in Italia;

8. inoltre, ove il richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari affermi di essere emigrato a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel paese di origine, occorre tener conto che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20 bis, introdotto dal D.L. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, ancorché non applicabile “ratione temporis”, ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedersi quando nel paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità, così tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile (cfr. Cass. n. 7832 del 2019; Cass. n. 2563 del 2020); ne consegue che ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente, deve ritenersi rilevante anche la sussistenza della menzionata situazione di calamità;

9. in conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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