Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.37800 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6887-2020 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MUGHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2891/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 2/12/2019 R.G.N. 978/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza n. 2891/2019, ha respinto il ricorso proposto da D.S., cittadino della Guinea Bissau, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale, e poi il Tribunale, avevano rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il racconto del richiedente – fuggito dal proprio Paese per timore di essere arrestato per questioni di droga in cui era immischiato lo zio che lo aveva allevato e mandato a studiare – non è credibile in quanto del tutto generico scarsamente circostanziato;

b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che nella Guinea Bissau non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato;

c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, il ricorrente non ha descritto – se non genericamente – le condizioni individuali di vita nel proprio paese, a fronte della insussistenza di una rete sociale e familiare di integrazione in Italia;

3. il ricorso di D.S. chiede la cassazione del suddetto decreto per due motivi, depositando altresì memoria;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non potendosi condividere quanto affermato dalla Corte territoriale sulla situazione socio-economica del Paese di origine, che ha il maggior livello di povertà al mondo, luogo di transito di droga dal continente sud americano verso il resto del mondo, con un sistema giudiziario penale debole;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 e il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo, la Corte territoriale, trascurato – con riguardo alla protezione umanitaria – le condizioni sociali economiche e sanitarie del paese di origine nonché l’integrazione sociale conquistata in Italia grazie da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con decorrenza 5.6.2018);

3. entrambi i motivi di ricorso sono fondati;

4. questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897 del 2019, Cass. n. 9230 del 2020);

5. in particolare, questa Corte ha affermato che nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio;

diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105 del 2021);

6. ebbene, la Corte territoriale ha posto a base della decisione valutazioni non supportate da alcuna fonte internazionale; così operando, il giudice del merito non ha esercitato correttamente i propri poteri di cooperazione istruttoria che si sostanziano nell’acquisizione di fonti informative ufficiali ed aggiornate al momento della decisione; inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonché la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass., n. 1777 del 2021; Cass. n. 29147 del 2020);

7. questa Corte ha, inoltre, affermato – con riguardo alla protezione sussidiaria, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), – che non è richiesto, diversamente da quanto previsto per lo “status” di rifugiato politico, l’accertamento dell’esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, essendo necessaria la ricorrenza di requisiti diversi desumibili dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14 (diversità ribadita dalla Corte di Giustizia, cause riunite C 175-179/08, in sede d’interpretazione conforme dell’art. 11, n. 1, lett. e) della Direttiva 2004/83/CE); in particolare, il rischio effettivo di subire un grave danno nel caso in cui il cittadino faccia rientro nel proprio paese d’origine e non possa, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, ricorre anche nel caso in cui lo Stato non sia in grado di offrire una protezione effettiva e non temporanea, adottando adeguate misure che possano impedire danni gravi (Cass. n. 23604 del 2017);

8. anche il secondo motivo è manifestamente fondato in quanto deve essere ricordato che in tema di protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile ratione temporis, in base ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di cooperazione officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, all’attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (vedi, da ultimo: Cass. SU sentenza n. 24413 del 2021);

9. inoltre – diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello di Firenze – il momento da prendere in considerazione, per ogni valutazione del giudice di merito – e, ovviamente e logicamente, per la valutazione dell’integrazione socio-lavorativa del ricorrente – è quello dell’attualità e non quello dell’arrivo sul territorio nazionale o quello in cui la domanda di protezione viene presentata in via amministrativa (vedi, fra le tante: Cass. n. 14816 del 2021; Id. n. 19335 del 2021Id. n. 27286 del 2021; Id. n. 33181 del 2021, tutte relative a provvedimenti della Corte d’appello di Firenze);

10. in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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