LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6904-2020 proposto da:
I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 767/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 120/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte di appello di Perugia con sentenza n. 767/2019, ha respinto il ricorso proposto da I.G., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale, e poi il Tribunale, avevano rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il racconto del richiedente – fuggito dal proprio Paese perché minacciato di morte per vicende personali di cui non è stata interessata né la Polizia locale né l’Autorità giudiziaria – non è credibile in quanto generico e scarsamente circostanziato;
b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che nella Nigeria e in particolare nella città di Benin City (da cui proviene il richiedente) non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato e dalle fonti informative;
c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute;
3. Il ricorso di I.G. chiede la cassazione del suddetto decreto per cinque motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, essendo mancato l’esercizio dell’obbligo di cooperazione del giudice di merito;
2. con il secondo, il terzo e il quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo nonché violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo, la Corte territoriale, completamente omesso di consultare fonti internazionali sulla situazione socio-economica del Paese di provenienza del richiedente;
3. con il quinto motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, con riguardo alla protezione umanitaria, essendo mancata la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta in Italia;
4. i motivi dal primo al quarto sono fondati;
5. questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897 del 2019, Cass. n. 9230 del 2020);
6. in particolare, questa Corte ha affermato che nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio; diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass. n. 7105 del 2021);
7. ebbene, la Corte territoriale ha posto a base della decisione valutazioni non supportate da alcuna fonte internazionale; così operando, il giudice del merito non ha esercitato correttamente i propri poteri di cooperazione istruttoria che si sostanziano nell’acquisizione di fonti informative ufficiali ed aggiornate al momento della decisione; inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonché la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass., n. 1777 del 2021; Cass. n. 29147 del 2020);
8. questa Corte ha, inoltre, affermato che in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento; è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi, in particolare mediante l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. da ultimo Cass. n. 10 del 2021);
9. in conclusione, i motivi dal primo al quarto vanno accolti, assorbito il quinto concernente la protezione umanitaria, di carattere residuale rispetto alle altre forme di protezione internazionale; la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021