LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32620/19 proposto da:
-) C.A., elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore (avvmariacristinatrivisonno.cnfpec.it), difeso dall’avvocato Mariacristina Trivisonno in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 26.9.2019 n. 2126;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
FATTI DI CAUSA
1. C.A., cittadino sierraleonese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per evitare di essere costretto con la violenza, proveniente anche dei suoi familiari, di aderire ad una società segreta denominata Poro Society.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento C.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Campobasso, che la rigettò con decreto 26.9.2019, n. 2126.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché i fatti posti dal ricorrente a fondamento della sua domanda avevano natura privata;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché il ricorrente non aveva dimostrato di trovarsi in una personale di esposizione al rischio di un danno grave;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto i fatti riferiti dal ricorrente non costituivano una “violazione dei diritti umani”.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da C.A. con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente – secondo l’unica plausibile interpretazione che questa corte ritiene possibile delle pp. 3-5 del ricorso – lamenta che il Tribunale non abbia adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria e non abbia citato alcuna fonte aggiornata ed attendibile a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda di asilo ed a quella protezione sussidiaria.
1.1. Con riferimento alla domanda di asilo e alla domanda di protezione sussidiaria di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il motivo è inammissibile per difetto di interesse: le suddette domande infatti sono state rigettate sul presupposto che i fatti narrati dal richiedente integravano gli estremi di una vicenda privata, e tale statuizione non è stata impugnata dal ricorrente.
E va da sé che rispetto alle vicende private il giudicante non ha alcun dovere di acquisire d’ufficio informazioni sulle condizioni del Paese di provenienza del richiedente.
Con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e alla domanda di protezione umanitaria (quest’ultima con riferimento alle condizioni oggettive di vulnerabilità) il motivo è fondato.
1.2. Il Tribunale, infatti, ha trascurato di compiere qualsiasi indagine officiosa, consultando fonti di informazione attendibili ed aggiornate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, circa la sussistenza, nella regione di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, così come ha trascurato di compiere qualsiasi indagine officiosa circa il rispetto dei diritti umani nel paese di provenienza del ricorrente, ed il conseguente rischio che essi, in caso di rimpatrio del ricorrente possano essere vulnerati sinanche nel loro nucleo essenziale.
Se, poi, tali indagini fossero state effettivamente compiute, il Tribunale ha comunque omesso di esporre in motivazione l’esito di esse e le fonti su cui sono state condotte, il che si traduce in un vizio di nullità per mancanza totale di motivazione su questo punto.
2. I restanti motivi restano assorbiti.
La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Campobasso, il quale tornerà ad esaminare sia la domanda di protezione sussidiaria formulata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sia (ovviamente in caso di rigetto della prima) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla luce di informazioni precise ed aggiornate, tratte dalle fonti indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, circa l’esistenza in ***** di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato o, con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di una situazione di compressione dei diritti umani fondamentali al di sotto del loro nucleo inviolabile.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
PQM
(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021