Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.37806 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32128-2019 proposto da:

K.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA PEROZZI;

– ricorrenti –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. K.A., cittadino del Senegal, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il paese d’origine per il timore di essere arrestato a causa di un incendio che aveva provocato nel mercato presso il quale lavorava come guardia notturna. Ricercato dalle autorità locali, fuggì grazie all’aiuto del fratello e dopo aver subito diverse violenze in Libia, giunse in Italia.

1. a Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

3. Avverso tale provvedimento K.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che con Decreto n. 11620/2019, pubblicato il 1 ottobre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale:

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da Koyate Affiliano con tre motivi di ricorso.

Il Ministero non presenta difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 112 e art. 10, comma 4, in quanto la decisione della Commissione e il decreto del Tribunale non sarebbero stati tradotti, apparendo di fatto incomprensibili.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, ai fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 18723/19; n. 16470/19; n. 7385/17). Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente la mancata traduzione nella propria lingua del provvedimento della Commissione territoriale e del decreto impugnato, ma senza allegare una specifica lesione del diritto di difesa che fosse conseguenza diretta dell’omessa traduzione. (Cassazione civile sez. 1, 14/05/2021, n. 13122).

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria. Il Tribunale avrebbe negato tale forma di protezione nonostante l’alto livello di criminalità presente nel Casamance, zona di provenienza del richiedente.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il Tribunale non avrebbe considerato il rischio in cui incorrerebbe nel caso di rimpatrio e nemmeno il percorso di integrazione intrapreso dal richiedente in Italia.

I motivi possono esser trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili.

In tema di protezione sussidiaria nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria grava sul giudice un approfondimento istruttorio che prescinda dal giudizio sulla credibilità del richiedente. Quest’ultimo richiede la ricerca, tramite fonti aggiornate e ufficiali, delle condizioni socioeconomiche presenti nella zona di provenienza del richiedente. Preme sottolineare come, stante la differente natura e ratio delle due forme di protezione summenzionate, anche l’approfondimento istruttorio necessario è differente, in quanto un conto è la situazione che deve approfondirsi ai fini della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) (conflitto armato generalizzato), un’altra è la situazione che deve sussistere per concedere la protezione umanitaria (violazione sistematica di diritti umani). In merito alla protezione sussidiaria si ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi regolatori della materia, escludendo la presenza di un conflitto grave o generalizzato sulla base di fonti idonee (Ei/SO 2016), salvo precisare che il riferimento presente nel decreto a “Viaggiare Sicuri” non è conforme a quanto sostenuto da questa Corte, che ritiene non utilizzabile tale fonte (esclusivamente) nell’ambito del processo di protezione internazionale. Per quanto riguarda invece la protezione umanitaria, il giudizio è stato svolto tenendo in considerazione l’eventuale violazione dei diritti fondamentali nel caso di rientro in patria, per cui il Tribunale ha compiuto il bilanciamento necessario tra la condizione raggiunta in Italia e quella in cui si troverebbe il richiedente in caso di rimpatrio, propendendo, tramite motivazione adeguata, per l’assenza di vulnerabilità di esser esposto alla privazione dei diritti umani.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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