LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32269-2019 proposto da:
M.B., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA PELINGA;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. B.M., cittadino del Pakistan, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
1 fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese a seguito degli scontri verificatisi tra la sua famiglia e gli appartenenti al movimento religioso Ahmadi.
La Commissione territoriale dichiarò inammissibile la domanda ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b).
2. Avverso tale provvedimento B.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con Decreto n. 10629 del 2019 del 10 settembre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le ragioni di abbandono del proprio paese non erano riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione in mancanza di atti persecutori diretti e personali. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di clementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio, sia di un conflitto armato nella zona di provenienza non essendo rinvenibile in Senegal una condizione di violenza generalizzata: le fonti ufficiali segnalavano una situazione di tregua ormai stabile con sporadici fenomeni di banditismo;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né motivi umanitari individualizzanti;
Quanto alle condizioni di salute lamentate dal richiedente il giudice di merito ha ritenuto che non vi fossero di aggiornamenti sanitari tali da segnalare patologie talmente gravi da porre in pericolo la vita e/o l’incolumità in caso di rientro, né risultavano prescrizioni mediche urgenti od essenziali da eseguirsi sul territorio nazionale.
Il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda anche alla luce dei “nuovi elementi” posti dal richiedente a fondamento della reiterazione della richiesta di protezione internazionale. Secondo il giudice il richiedente asilo si era limitato a rappresentare la medesima storia omettendo di fornire nuovi elementi che avrebbero potuto consentire l’accoglimento dell’istanza.
3. Avverso il decreto, B.M. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto impugnato nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso in quanto “mera reiterata” nonostante la presenza di nuovi elementi.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto lo status di rifugiato. Il Tribunale, infatti, avrebbe omesso di rilevare che chi fugge dal proprio paese, ha molte difficoltà a farvi ritorno in quanto doppiamente perseguitato, oltre che per essere un fuggitivo, anche per aver denunciato la situazione de suo Paese ad altro Governo.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto la protezione sussidiaria. Il Tribunale avrebbe omesso di svolgere una seria ed approfondita analisi della situazione socio-politica del Pakistan. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto la protezione umanitaria. Sostiene il ricorrente “che le situazioni di vulnerabilità non possono costituire un “numero chiuso” e che il diritto d’asilo debba essere riconosciuto anche oltre e al di fuori della situazione di soggettiva vulnerabilità intesa come concreto pericolo”.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto il permesso di soggiorno per cure mediche nonostante l’allegazione di idonea documentazione.
5. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Giova preliminarmente osservare che, nel caso di specie, si è dinanzi ad un domanda di protezione internazionale “reiterata” ossia successiva allo svolgimento di un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale. In tal caso il richiedente asilo, a pena di inammissibilità, della nuova istanza è tenuto ad indicare i “nuovi elementi” ossia nuovi fatti costitutivi del diritto, sopravvenuti al diniego di riconoscimento o anteriori ed ignoranti senza sua colpa. altresì alla luce di tali nuovi elementi che il giudice è chiamato a svolgere il suo accertamento circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e umanitaria.
Il ricorrente, tuttavia, si limita ad avanzare delle censure generiche e prive del requisito di specificità. In particolare egli lamenta l’omessa valutazione dei “nuovi elementi” da parte del Tribunale senza tuttavia offrire alcuna indicazione precisa circa il loro contenuto.
Sotto questo profilo il ricorso si presenta inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. La ratio di tale previsione che richiede che il ricorso contenga la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, sta nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. sez. III, n. 86 del 10 gennaio 2012), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca negli atti (cfr. Cass. sez. III n. 4201 del 22 febbraio 2010).
Nel caso di specie il ricorrente si riferisce genericamente ad una “produzione medica” che attesterebbe le gravi condizioni di salute del B., ma non indica con precisione in quale luogo delle sue produzioni esse si troverebbero né provvede alla loro trascrizione.
Neppure meritano accoglimento le censure riguardanti l’omesso esame circa le condizioni socio-politiche del Pakistan. Il Tribunale, infatti, ha fatto riferimento a COI pertinenti e aggiornate ed ha rilevato che in Pakistan vi è una situazione di generale miglioramento, con grandi capacità di sviluppo, buone infrastrutture ed una rilevante diminuzione di attacchi politici e terroristici (EASO 2017).
6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021