LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32326-2019 proposto da:
F.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato LARA PETRACCI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. F.M., proveniente dalla Guinea Bissau, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temponis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese per evitare l’arruolamento militare. Espose di essere cresciuto con lo zio, poliziotto del villaggio, che voleva costringerlo ad entrare in polizia; di essersi rifiutato e di aver subito per tali ragioni numerose minacce di morte; di aver deciso di abbandonare il paese dopo l’ennesimo tentativo di arruolamento da parte dello zio; di essere passato per la Libia dove venne venduto a dei trafficanti che lo torturarono e solo dopo aver appurato l’estrema condizione di povertà del richiedente lo lasciarono andare via.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento F.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con Decreto n. 10779/2019 del 10 settembre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) incoerente, contraddittoria e pertanto non attendibile la narrazione del richiedente asilo non essendo stato in grado di circostanziare adeguatamente la vicenda sui fatti essenziali che avevano determinato l’espatrio;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, inoltre, non ha allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro.
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di clementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio essendosi egli riferito ad un solo evento non credibile e privo di idoneità lesiva specifica.
Quanto alla situazione socio-politica della Guinea Bissau le fonti segnalavano una situazione di tregua ormai stabile con sporadici scontri armati e fenomeni occasionali di banditismo;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità, tenuto conto dell’inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dal D.Lgs. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a e d..
Quanto alle condizioni di salute evidenziate dal richiedente asilo il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di aggiornamenti sanitari, non risultavano attualmente esistenti patologie talmente gravi da mettere in pericolo la vita o l’incolumità del richiedente in caso di rientro né risultavano prescritte cure mediche urgenti o essenziali da eseguirsi sul territorio nazionale.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da F.M. con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non credibile le dichiarazioni rese dal richiedente asilo. In particolare il giudice avrebbe fornito una motivazione del tutto illogica e contraddittoria poiché da un lato avrebbe privato di credibilità le dichiarazioni rese dal ricorrente, dall’altro, sostenuto che lo stesso avrebbe riferito di un solo evento e comunque di episodi privi di idoneità lesiva specifica.
Il motivo è infondato.
Per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
Orbene innanzitutto la sentenza si presenta complessivamente esaustiva e chiara poiché analizza le domande del richiedente asilo di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di permesso di soggiorno per motivi umanitari dedicando a ciascuna uno specifico capo e indicando la ratio posta a fondamento del giudizio sulla loro infondatezza.
In particolare, quanto al giudizio di credibilità, il Tribunale ha svolto un esame approfondito della vicenda, esponendo le ragioni per le quali ha ritenuto non credibile il richiedente asilo. E’ stato infatti evidenziato (pag. 2) che il richiedente non era riuscito a spiegare per quale ragione lo zio avrebbe tentato di costringerlo ad entrare in polizia, né per quale motivo aveva deciso di ucciderlo e neppure il ruolo ricoperto dallo zio all’interno del corpo di polizia. Ancora è stato osservato che non erano stati prodotti altri elementi pertinenti né era stata fornita una idonea motivazione circa la loro mancanza ed in ogni caso risultava improbabile che lo zio avesse convinto i suoi colleghi ad arrestare il nipote in caso di rifiuto di arruolamento.
Orbene, si tratta di una valutazione scevra da vizi logico-giuridici e pertanto insindacabile in sede di legittimità.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 35 bis. Il Tribunale non avrebbe correttamente adempiuto ai suoi doveri di cooperazione istruttoria in quanto si sarebbe limitato, in sede di audizione a chiedere conferma di quanto dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale, senza porre alcuna domanda volta a colmare eventuali lacune o a chiarire aspetti della vicenda narrata. Lamenta altresì che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere una ricerca completa e pertinente in merito alle condizioni socio-politiche della Guinea Bissau ed inoltre, avrebbe riportato fonti non ufficiali e datate nel tempo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte, ha adeguatamente adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare, ha affermato che le uniche zone critiche sono quelle al nord della Guinea Bissau, in quanto confinanti con la regione di Casamance, dove tutt’ora vi è contrapposizione tra frange di ribelli. Ha poi osservato che anche le preoccupazioni circa l’instabilità politica del paese risultano ormai superate a fronte della nuova unità di governo (pag. 3-4).
Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e quanto al merito soggetta al prudente apprezzamento del giudice.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, art. 35 comma 3 e art. 36; nonché dell’art. 32 Cost. e art. 35 della CEDU.
Il Tribunale non avrebbe svolto un adeguato giudizio di comparazione tra la vita del richiedente nel territorio italiano e quelle che avrebbe in caso di rientro in Guinea anche alla luce delle condizioni di salute del richiedente asilo e dell’impossibilità di ricevere cure adeguate nel proprio paese.
Sostiene il richiedente che la necessità di somministrare cure mediche essenziali e continuative per malattie gravi avrebbe dovuto essere valutato dal giudice quale elemento determinante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il F., infatti, aveva allegato di un certificato medico (doc. 8) attestante un’infezione delle vie urinarie che necessita di continui accertamenti non reperibili nella Guinea Bissau.
Lamenta altresì l’omessa valutazione della documentazione attestante le esperienze lavorative svolte dal F. nel territorio italiano (doc.ti 5 e 6).
Il motivo è fondato.
Risulta del tutto carente nella motivazione impugnata, la valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio nel Pese d’origine, da condurre in ossequio ai principi che si andranno ad esporre.
Come affermato da questa Corte “ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Cass. civ. sez. III, n. 262 del 12 gennaio 2021). Ancora “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire. Il giudice del merito, oltre a dover esaminare e rendere una compiuta motivazione in ordine alla documentazione prodotta ai fini della dimostrazione dell’inserimento lavorativo e delle altre forme di integrazione prospettate, non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge” (Cassazione civile sez. III, n. 13146 del 14 maggio 2021).
Orbene nel caso in esame il giudice omette completamente di acquisire informazioni aggiornate e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio e non fa alcuna menzione, nel giudizio di comparazione della documentazione allegata dal richiedente, sia riguardo alle condizioni sanitarie, sia con riguardo alle attività. lavorative svolte. 5. Pertanto la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo come in motivazione, cassa in relazione l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021